Sentenza n. 9252/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'annullamento - degli atti della Procedura selettiva di chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 14/C2, settore scientifico disciplinare SPS/08 presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale – Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione dell'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.R. n. 2539/2023 del 6.10.2023 (CODICE CONCORSO 2023POA015) e, in particolare: i) del Decreto Rettorale n. 589/2024 del 7.3.2024, pubblicato nell'Albo Pretorio Concorsi on line dell'Università in pari data, con cui sono stati approvati gli atti della procedura e nominata vincitrice la Prof.ssa Paola Panarese; ii) della Relazione finale redatta dalla Commissione giudicatrice in data 5.3.2024, che ha individuato la Prof.ssa Paola Panarese quale vincitrice della procedura, e dei relativi Allegati 1 e 2; iii) del Verbale della Commissione giudicatrice n. 2 del 5.3.2024, di valutazione dei candidati alla procedura, e dei relativi Allegati 1 e 2; iv) ove occorra, e nei limiti precisati nel presente ricorso, del Verbale della Commissione giudicatrice n. 1 del 19.2.2024, di definizione dei criteri di valutazione, e del relativo Allegato 1; v) ove occorra, e nei limiti precisati nel presente ricorso, del Decreto Rettorale n. 2539/2023 del 6.10.2023, pubblicato in G.U. – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami, n. 81 del 24.10.2023, di indizione della procedura selettiva; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente, con particolare riferimento al Verbale del Consiglio del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale del 17.4.2024, con cui è stata formulata la proposta di chiamata della Prof.ssa Panarese nonché, ove adottati, alla relativa approvazione del Consiglio di Amministrazione e all'atto di nomina della Prof.ssa Panarese, e per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra la Prof.ssa Panarese e l'Università resistente; PER LA CONSEGUENTE CONDANNA dell'Università resistente a nominare una nuova Commissione in diversa composizione con il compito di rinnovare la valutazione di tutti i candidati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, inclusi l’approvazione degli atti e la nomina della vincitrice
Esito
Favorevole al resistente (università e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva, deducendo, in primo luogo, che la Commissione non avrebbe realmente svolto una valutazione comparativa globale dei candidati e avrebbe omesso una motivazione sufficiente sulle ragioni della prevalenza della vincitrice. Ha denunciato violazione dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, del regolamento universitario, del bando, dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., nonché difetto di istruttoria e motivazione, erroneità dei presupposti, sviamento, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, contraddittorietà e disparità di trattamento. In secondo luogo, ha sostenuto che la scelta della vincitrice fosse immotivata e contraddittoria, poiché il proprio curriculum sarebbe stato superiore negli ambiti della ricerca, della didattica e delle attività istituzionali e di terza missione. In via subordinata, ha censurato la presunta sottovalutazione del proprio profilo e la valorizzazione, in favore della vincitrice, dell’attività di ricerca nell’ambito dei Gender Studies, deducendo una non consentita profilatura della procedura e impugnando, per quanto occorresse, anche il bando e il verbale di fissazione dei criteri. La controinteressata aveva eccepito il difetto di interesse, la tardività delle censure rivolte al bando e l’insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione.
La decisione
Il TAR ha prescisso dall’eccezione di difetto di interesse e ha respinto il ricorso nel merito. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente la valutazione comparativa globale dei candidati, osservando che la Commissione aveva illustrato il profilo curriculare di ciascuno, considerato l’attività didattica, di ricerca, istituzionale e di terza missione e formulato giudizi complessivi. Non era necessario un raffronto analitico e voce per voce di ogni titolo e pubblicazione, purché gli elementi rilevanti fossero ricondotti a una valutazione globale. La maggiore consistenza delle pubblicazioni della ricorrente non rendeva irragionevole la prevalenza della vincitrice, il cui profilo complessivo era stato giudicato ottimo, rispetto a quello della ricorrente, giudicato più che buono. I motivi secondo e terzo sono stati respinti perché non emergevano errori di fatto, travisamenti, arbitrarietà, abnormità o manifeste illogicità. Il giudice ha ribadito che titoli e pubblicazioni non devono essere soltanto conteggiati, ma anche ponderati, e che la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione tecnica; la mera non condivisibilità del giudizio o una diversa autostima dei propri titoli non consente al giudice di sostituire la propria valutazione a quella dell’organo tecnico. La censura sulla profilatura non è stata ritenuta tardiva, poiché il vizio degli atti endoprocedimentali e del bando, ove non impediscano la partecipazione, può essere dedotto insieme all’impugnazione dell’atto conclusivo. Nel merito, tuttavia, essa è stata respinta: il bando aveva indicato il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare, fornendo inoltre informazioni sulle specifiche funzioni del posto, senza trasformare tali informazioni in un criterio preferenziale riferito a uno specifico sottoambito scientifico. I criteri della Commissione richiedevano la congruenza dei titoli con il settore concorsuale e non con la futura attività di ricerca; inoltre, sia la ricorrente sia la vincitrice avevano svolto attività nel campo dei Gender Studies, sicché la diversa valorizzazione di tale ambito rientrava nell’apprezzamento tecnico della Commissione e non integrava, in assenza di arbitrarietà o manifesta illogicità, una profilatura illegittima. Ricorso respinto e spese integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni
La procedura di chiamata deve riferirsi al settore concorsuale e al settore scientifico-disciplinare, mentre le informazioni sulle specifiche funzioni hanno finalità informativa e non possono essere utilizzate per restringere la selezione a un particolare sottoambito o al profilo di un candidato predeterminato.
art. 15 l. 240/2010
La specificazione dei settori concorsuali non è rimessa alla discrezionalità del singolo Ateneo
I settori concorsuali sono definiti a livello nazionale e non possono essere liberamente conformati dal singolo ateneo.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della valutazione concorsuale è sufficiente quando consente di ricostruire la valutazione globale e le ragioni della prevalenza, senza necessità di una comparazione analitica titolo per titolo.
artt. 3 e 97 Cost.
I principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento impediscono che la procedura sia costruita o valutata in modo da favorire uno specifico candidato, ma non escludono l’esercizio della discrezionalità tecnica della Commissione entro i limiti della logicità e ragionevolezza.
Massime di principio
- Nelle procedure universitarie per la chiamata di professori di prima fascia, la valutazione comparativa consiste in un raffronto globale delle capacità e dei titoli dei candidati; non è necessario un confronto analitico e voce per voce di ogni titolo o pubblicazione, purché la motivazione dia conto degli elementi rilevanti e consenta di ricostruire l’iter valutativo.
- Nelle selezioni universitarie titoli e pubblicazioni devono essere non solo conteggiati, ma anche ponderati nell’ambito di una valutazione complessiva; la Commissione dispone di un ampio margine di apprezzamento tecnico e il giudice amministrativo non può sostituire una propria valutazione a quella della Commissione in presenza di una valutazione opinabile ma non manifestamente inattendibile.
- Le valutazioni della Commissione di concorso sono sindacabili quando risultino affette da errori di fatto, travisamento, arbitrarietà, abnormità, manifesta illogicità o irragionevolezza; la mera non condivisibilità del giudizio o la diversa autovalutazione dei propri titoli da parte del candidato non è sufficiente.
- Nelle procedure di chiamata universitaria, il bando e la Commissione non possono elevare a criterio preferenziale un singolo sottoambito scientifico diverso dall’intero settore concorsuale e dal settore scientifico-disciplinare indicato; le specifiche funzioni del posto hanno finalità informativa e non possono essere utilizzate per predeterminare il vincitore.
- Il candidato deve impugnare immediatamente il bando soltanto quando una sua previsione impedisca la partecipazione alla procedura, nonché gli atti che determinino l’esclusione; gli altri vizi degli atti concorsuali possono essere dedotti con l’impugnazione del provvedimento conclusivo.
- La diversa valorizzazione, da parte della Commissione, di un ambito scientifico comune a più candidati non integra di per sé una profilatura illegittima, se i criteri formali restano riferiti al settore concorsuale e non emergono arbitrarietà o manifeste illogicità.
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