Sentenza del 07/11/2018 n. 28343 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia relativa alla deducibilità, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, di costi sostenuti dalla società per prestazioni fatturate da una ditta individuale riconducibile al socio di maggioranza. L'Ufficio contestava la genericità delle fatture e del contratto richiamato, la sproporzione degli importi e l'assenza di elementi sufficienti a dimostrare l'effettiva natura e l'inerenza delle prestazioni all'attività d'impresa. Sono state dedotte la violazione delle norme sulla deducibilità dei costi, sulla detrazione IVA e sull'onere della prova, nonché l'insufficiente motivazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, relativo all'insufficienza della motivazione sull'inerenza dei costi, ritenendo che la Commissione regionale non avesse spiegato adeguatamente quali elementi dimostrassero l'effettiva natura delle prestazioni e il loro collegamento con l'attività d'impresa, a fronte delle specifiche contestazioni dell'Agenzia. Il primo e il secondo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sulla debenza delle imposte, ma la precedente decisione favorevole alla società è stata annullata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, comma 5
La deducibilità dei costi dal reddito d'impresa richiede che essi siano effettivamente sostenuti e inerenti all'attività esercitata. Secondo la Corte, l'onere di provare l'esistenza e l'inerenza dei costi grava sul contribuente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
La detrazione dell'IVA sugli acquisti presuppone che l'acquisto sia riferibile all'attività d'impresa e rispetti i requisiti sostanziali previsti dalla disciplina IVA. La mera corrispondenza tra IVA a credito del cessionario e IVA a debito del cedente non rende automaticamente detraibile l'imposta.
Art. 2697 del codice civile
Chi intende far valere un diritto deve provare i fatti costitutivi dello stesso. In materia di costi d'impresa, il contribuente deve dimostrare l'effettività, la natura e l'inerenza delle prestazioni portate in deduzione.
Art. 360, comma 1, n. 5, del codice di procedura civile
Consente di censurare in cassazione l'omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso. Nel caso concreto, la motivazione della Commissione regionale è stata ritenuta carente perché non indicava gli elementi utilizzati per ritenere provata l'inerenza dei costi.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione contesta la genericità o l'antieconomicità dei costi, il contribuente deve fornire una prova concreta e documentata dell'effettiva prestazione, della sua natura, dell'importo corrisposto e del collegamento con l'attività d'impresa.
- Contratti generici, fatture con descrizioni standardizzate e perizie di parte non adeguatamente supportate da documentazione contabile o tecnica possono non essere sufficienti a dimostrare l'inerenza.
- L'inerenza non si presume dalla sola esistenza della fattura o dal pagamento: occorre dimostrare che il costo è funzionale, anche indirettamente, all'attività economica dell'impresa.
- La detrazione dell'IVA richiede il rispetto dei requisiti sostanziali dell'operazione e non può essere giustificata soltanto dal fatto che l'imposta costituisca IVA a debito per il cedente e IVA a credito per l'acquirente.
- In sede di giudizio tributario, il giudice deve confrontarsi specificamente con le contestazioni dell'Ufficio e indicare gli elementi probatori sulla base dei quali ritiene assolto l'onere del contribuente; una motivazione meramente assertiva può comportare la cassazione con rinvio.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente ragione definitiva all'Amministrazione sul merito dell'accertamento, ma impone al giudice di merito un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 385 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 432 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 435 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 1741 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 1948 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 7 nov 2018Sentenza del 07/11/2018 n. 1950 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →