Sentenza n. 555/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 5058/2024, depositata e resa pubblica il 11.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1513/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 25.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 31.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, passata in giudicato e notificata al Ministero, con la quale era stata riconosciuta la carta elettronica del docente per complessivi 1.000 euro, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Ha dedotto il persistente inadempimento dell'Amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo esecutivo né dimostrare l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza perché diretto all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'obbligo di notificazione del titolo all'Amministrazione previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha affermato l'obbligo del Ministero di dare esecuzione alla sentenza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato il titolo né provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi, in particolare l'avvenuto pagamento; tale prova gravava sul soggetto interessato a farli valere. Ha quindi ordinato al Ministero di attribuire la carta docente e corrispondere quanto dovuto entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Ha respinto la domanda di astreinte, ritenendo giustificabile il ritardo in ragione dell'improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative del Ministero. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, escludendo il diritto a compenso in ragione dell'appartenenza del commissario all'Amministrazione resistente e dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore anticipatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, commi 1 e 4, lett. d) ed e), c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, il termine per la sua proposizione, la nomina del commissario ad acta e la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È richiamato ai fini del rispetto del termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiede, ai fini dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione debitrice; il TAR ha ritenuto documentato tale adempimento.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto, come l'avvenuto pagamento, devono essere provati da chi ha interesse a farli valere.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale base normativa per la corresponsione degli interessi o della rivalutazione dalla maturazione del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta appartenente all'Amministrazione è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dai giudizi ex legge Pinto.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina relativa al compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, purché siano rispettati i termini processuali e sia stato notificato il titolo all'amministrazione debitrice secondo la disciplina applicabile alle esecuzioni nei confronti della pubblica amministrazione.
- Quando l'amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non dimostra l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato; i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, incluso il pagamento, devono essere provati dall'amministrazione che li eccepisce.
- In presenza di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin d'ora un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente dell'amministrazione inadempiente con facoltà di delega, per compiere gli atti sostitutivi necessari.
- La condanna dell'amministrazione al pagamento di una somma di denaro per il ritardo nell'esecuzione del giudicato non è automatica: può essere negata quando il ritardo sia riconducibile a un contenzioso eccezionale e particolarmente gravoso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative dell'amministrazione.
- Il commissario ad acta appartenente all'amministrazione resistente, ove l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, non ha diritto a un compenso autonomo per l'attività sostitutiva.
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