Cassazione Penale, Sentenza n. 30600/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello lamentando: 1) contraddittorietà nell'attribuzione delle circostanze attenuanti generiche al solo Sipala e nell'omessa identica valutazione per Fagone, nonostante un presunto comportamento post-reato analogo (intrapresa attività lavorativa e esito positivo dell'affidamento in prova); 2) disparità di trattamento sanzionatorio perché, a loro dire, la pena base sarebbe stata individuata in 7 anni per Sipala e in 6 per Fagone, con conseguente diversa incidenza delle attenuanti; 3) violazione del principio di tassatività e del terzo comma dell'art. 628 c.p., per aver ritenuto le tre ipotesi aggravanti del n.1 cumulabili fino a giustificare una pena superiore al minimo edittale, configurando di fatto un'interpretazione estensiva della norma penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza. Sul primo profilo ha rilevato la genericità delle affermazioni dei ricorrenti e ha confermato che l'attribuzione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono esercizio di discrezionalità del giudice di merito, valutabili secondo i criteri dell'art. 133 c.p.; sul secondo profilo ha chiarito che la Corte d'appello aveva in realtà adottato per entrambi gli imputati la stessa pena base (sei anni di reclusione e € 1.500,00 di multa), poi ridotta per il rito abbreviato a quattro anni e € 1.000,00, e che la richiesta di riportare le pene al minimo edittale è una censura di merito non sindacabile in cassazione quando la motivazione è sufficiente; sul terzo profilo ha richiamato la giurisprudenza che considera le aggravanti del n.1 dell'art. 628 c.p. come fattispecie alternative e/o autonome la cui concorrenza può giustificare una risposta sanzionatoria più severa. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 628, comma 3, n. 1, c.p.
Le ipotesi aggravanti ivi indicate (uso di armi, volto travisato, più persone riunite) esprimono modalità differenti e autonome di maggior disvalore; la loro concorrenza può giustificare una maggiore severità della pena rispetto al minimo edittale
art. 133 c.p.
Fornisce i criteri di determinazione della pena; la valutazione comparativa fra circostanze attenuanti e aggravanti e la graduazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito quando adeguatamente motivate
art. 606 c.p.p.
Delimita il sindacato di legittimità esercitabile in cassazione; censure generiche di merito o richieste di ricalibratura della pena nel merito non sono ammissibili se motivazione del giudice di merito è congrua
art. 62-bis c.p.
Menzi onata dai ricorrenti come parametro di valutazione della condotta post-reato (recidiva/attenuanti, misure alternative), ma non ritenuta decisiva in assenza di specifici profili probatori e di errore di motivazione del giudice
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 29792 del 09/10/2020 (Panaro)
Conferma il principio che le aggravanti del n.1 dell'art. 628 c.p. rappresentano modalità diverse di maggior disvalore e che la loro concorrenza può legittimare una risposta sanzionatoria più severa
Massime di principio
- La concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per i vizi tipizzati dall'art. 606 c.p.p.; non sono sufficiente censure generiche.
- Allegazioni di identità di comportamenti post-reato tra imputati devono essere provate o documentate nel ricorso: mere affermazioni generiche non valgono a ribaltare la valutazione del giudice di merito.
- Le aggravanti previste dal n.1 del comma 3 dell'art. 628 c.p. (armato, travisato, più persone) sono autonome e possono concorrere tra loro, giustificando una pena base superiore al minimo quando il giudice lo motiva adeguatamente.
- Per ottenere una rideterminazione della pena al minimo edittale il ricorrente deve dimostrare che il giudice di merito ha errato nella motivazione o nella valutazione dei criteri dell'art. 133 c.p.; la mera richiesta di uniformare le pene è un appello al merito non ammissibile in Cassazione.
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né sostituisce la propria valutazione alle scelte tecnico-discrezionali del giudice di merito se la motivazione è congrua e coerente.
- Per contestare una presunta disparità di trattamento fra coimputati è necessario dimostrare l'identità dei profili rilevanti (fatti, elementi post-fatto, situazione personale) e che il giudice ha disatteso tali elementi senza motivo.
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