Cassazione Civile, Ordinanza n. 21156/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
Un ente locale aveva stipulato con una società un contratto per la costruzione e gestione ventennale di impianti fotovoltaici, con previsione di cessione alla società dei crediti verso il gestore dei servizi energetici e di pagamento di un canone annuo. Dopo la revoca dell’ammissione agli incentivi da parte del GSE, la società aveva sospeso il pagamento del canone; il Comune aveva quindi dichiarato di avvalersi di una clausola risolutiva del contratto. La società aveva reagito con ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. per contestare l’efficacia della delibera comunale, mentre il Comune aveva chiesto il rilascio delle aree. Il giudice ordinario aveva declinato la giurisdizione ritenendo la controversia soggetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; il TAR, adito dopo riassunzione, aveva sollevato conflitto negativo. Escluso in precedenza il conflitto per difetto di doppio diniego, la curatela del fallimento ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo che la lite riguardasse soltanto l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nella fase esecutiva della concessione, senza esercizio di poteri autoritativi. Il Comune non si è costituito.
La decisione
La Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che il petitum sostanziale investisse l’accertamento dell’inadempimento contrattuale e della legittimità dell’avvalimento della clausola risolutiva nell’ambito della fase esecutiva di una concessione/ convenzione, cioè un rapporto paritetico tra le parti. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui, nelle concessioni di servizi e di beni pubblici, le controversie su canoni, corrispettivi, adempimento, inadempimento e conseguenze risarcitorie appartengono al giudice ordinario, salvo che sia in discussione l’esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione, qui non ravvisato. La causa deve quindi essere riassunta davanti al giudice ordinario, che deciderà anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
è richiamato quale base del regolamento preventivo di giurisdizione proposto prima della decisione nel merito di primo grado.
art. 10 c.p.a.
è richiamato, insieme all’art. 41 c.p.c., quale norma invocata per il regolamento preventivo di giurisdizione.
art. 133 c.p.a.
è richiamato dal giudice ordinario per affermare, in via poi superata, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di beni e servizi pubblici.
art. 700 c.p.c.
è la base dei ricorsi cautelari proposti dalle parti nella fase iniziale della controversia.
art. 204, della Costituzione?
non determinabile dal testo; il riferimento corretto è alla sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, citata come fondamento del riparto di giurisdizione nelle concessioni.
sentenza Corte cost. n. 204/2004
è richiamata come arresto fondamentale che ha segnato il criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa nelle concessioni e nei rapporti paritetici successivi all’aggiudicazione.
Massime di principio
- Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo occorre avere riguardo al petitum sostanziale, da individuare in base alla causa petendi e al contenuto effettivo del rapporto dedotto in giudizio.
- Nelle concessioni di beni o di servizi pubblici, la giurisdizione ordinaria conosce delle controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, quando il conflitto riguarda adempimento, inadempimento, canoni, corrispettivi e conseguenze risarcitorie di obbligazioni paritetiche.
- La giurisdizione amministrativa permane solo quando la pubblica amministrazione eserciti poteri autoritativi o provvedimentali tipicizzati, incidendo sulla procedura di affidamento o su un procedimento amministrativo; se tale esercizio di potere non è in discussione, la lite resta al giudice ordinario.
- L’eventuale valutazione incidentale di atti amministrativi non trasferisce la controversia alla giurisdizione amministrativa quando il petitum sostanziale è patrimoniale e si risolve nell’accertamento dei diritti e obblighi nascenti dal rapporto concessorio.
- Le controversie sulla validità o sull’efficacia dell’avvalimento di una clausola risolutiva, quando riguardano l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali nella fase esecutiva di una concessione, sono devolute al giudice ordinario.
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