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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23204/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguardava la riliquidazione di una pensione di reversibilità spettante a un superstite, con riconoscimento di differenziali e applicazione degli incrementi/perequazioni previsti dalla disciplina speciale. Il giudice di merito aveva confermato la condanna dell'ente previdenziale al pagamento di somme ulteriori, ritenendo applicabili gli aumenti ex art. 4 L. 140/1985 e la perequazione sulla pensione superstiti dei coltivatori diretti. L'ente ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 6 L. 638/1983 e dell'art. 4 L. 140/1985, sostenendo che la corte territoriale non aveva considerato correttamente i requisiti di legge e aveva calcolato la prestazione con criteri non conformi alla normativa. In particolare, la censura si appuntava sul fatto che, cessata la contitolarità della reversibilità per il decesso di uno dei contitolari, la prestazione del superstite doveva essere ricalcolata ab origine secondo i criteri legali, senza applicare meccanismi di cristallizzazione dell'ultimo trattamento goduto e senza integrare ulteriormente la reversibilità già calcolata sulla pensione diretta integrata al minimo.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'ente previdenziale. Ha affermato che, alla cessazione della contitolarità della pensione di reversibilità, la prestazione del superstite va rideterminata con conteggio virtuale fin dalla morte del dante causa, come se vi fosse sempre stato un unico titolare, assumendo quale base la pensione diretta spettante originariamente. Ha inoltre precisato che gli aumenti previsti dall'art. 4 L. 140/1985 si applicano sull'importo della pensione mensile non integrata al minimo e che, nel caso esaminato, non poteva operare una ulteriore integrazione della reversibilità calcolata su una pensione già integrata. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla medesima corte territoriale in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 6 L. 638/1983

    richiamato come norma che limita il diritto all'integrazione al minimo in presenza di determinate soglie di reddito; la Corte lo utilizza per affermare che il calcolo della prestazione deve rispettarne i presupposti applicativi.

  • art. 4 L. 140/1985

    gli aumenti per perequazione automatica delle pensioni di reversibilità vanno calcolati sull'importo a calcolo della pensione del titolare e, secondo il tenore letterale richiamato dalla Corte, sugli importi non integrati al trattamento minimo.

  • art. 22 L. 903/1965

    in caso di cessazione della contitolarità della reversibilità, la prestazione del superstite deve essere riliquidata applicando i criteri della pensione ai superstiti, con riferimento alla data della morte del dante causa e alla pensione diretta originaria.

Massime di principio

  • In tema di pensione di reversibilità, la cessazione della contitolarità impone una riliquidazione della prestazione del superstite mediante ricalcolo ab origine, assumendo come base la pensione diretta del dante causa e non l'importo percepito nel periodo di contitolarità.
  • Gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica per le pensioni di reversibilità integrate al minimo si calcolano sull'importo a calcolo della pensione del titolare e non possono essere utilizzati per ottenere un ulteriore miglioramento quando il trattamento risultante sia già quello spettante secondo legge.
  • Non è consentita una cristallizzazione dell'ultimo trattamento goduto dal nucleo dei contitolari quando muta la compagine dei beneficiari della reversibilità; il nuovo importo va determinato secondo i criteri legali vigenti e con decorrenza coerente con il venir meno del presupposto soggettivo.
  • La determinazione della reversibilità richiede di distinguere tra base di calcolo della pensione originaria e meccanismi di integrazione al minimo: questi ultimi non possono essere automaticamente sovrapposti se il testo normativo li esclude o li regola diversamente.

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