Ordinanza n. 190/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di sospensione per trenta giorni delle licenze di pubblica sicurezza relative alla gestione di una sala bingo, alla commercializzazione di giochi sportivi e all’installazione di sistemi VLT
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il decreto del Questore del 20 febbraio 2026 con cui sono state sospese per trenta giorni le licenze di pubblica sicurezza intestate alla parte privata per la gestione di una sala bingo, la commercializzazione di giochi sportivi e l’installazione di sistemi VLT. Le censure riguardavano, per quanto emerge dall’ordinanza, la qualificazione dell’evento del 14 gennaio 2026 come pubblico spettacolo non autorizzato, qualificazione posta a fondamento della sospensione. In sede cautelare la parte ricorrente ha inoltre chiesto la fissazione dell’udienza di merito in relazione alla sopravvenuta comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della concessione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare e confermato il decreto cautelare monocratico precedentemente adottato ai sensi dell’art. 56 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha ritenuto che non emergessero profili di manifesta fondatezza delle censure, poiché la qualificazione dell’evento del 14 gennaio 2026 come pubblico spettacolo non autorizzato non appariva ictu oculi implausibile, pur riservando un più approfondito esame alla fase di merito. Quanto al periculum in mora, il giudice ha rilevato che la sospensione, notificata il 21 febbraio 2026 e della durata di trenta giorni, aveva esaurito i propri effetti il 22 marzo 2026; non sussisteva quindi un pregiudizio attuale e concreto ancora evitabile mediante la misura cautelare. La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza della concessione è stata ritenuta atto autonomo, espressione di un distinto potere amministrativo, eventualmente impugnabile con gli strumenti di tutela propri. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 56 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa del decreto cautelare monocratico confermato dal Collegio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato ai fini dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La tutela cautelare presuppone la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; quando l’atto impugnato ha già integralmente esaurito i propri effetti, viene meno un pregiudizio attuale e concreto suscettibile di essere evitato e difetta l’interesse alla misura cautelare.
- In sede cautelare non ricorre una manifesta fondatezza delle censure quando la qualificazione giuridica dell’evento posta a fondamento del provvedimento impugnato non risulta ictu oculi implausibile, fermo restando il possibile approfondimento della questione nella fase di merito.
- La comunicazione di avvio di un distinto procedimento amministrativo, fondato sull’esercizio di un potere autonomo rispetto a quello oggetto del ricorso, non incide sulla valutazione cautelare dell’atto impugnato e deve essere contestata, ove lesiva, mediante gli autonomi strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.
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