Ordinanza n. 187/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. provvedimento prot. n. 0033278 ad oggetto “segnalazione certificata di agibilità 261/2025 - non accoglimento”, del 17.11.2025 notificato a mezzo pec ad essa Società ricorrente in pari data, con il quale il Responsabile del IV Settore del citato Comune, Ing. Annunziata Aniello, comunica alla Società ricorrente il non accoglimento dell'istanza di rinnovo autorizzazione di immissione in vasca a perfetta tenuta, con diffida dall'utilizzazione dell'immobile oggetto dell'istanza; 2. provvedimento del Comune di Poggiomarino, Reg. Prot. n. 0033527 ad oggetto “Scia per l'esercizio dell'attività di autoriparatore prot. suap n. 199368 del 14.10.2025 - comunicazione di diniego” emesso in data 18.11.2025 e notificato alla Società ricorrente via pec in pari data, con il quale il Responsabile del Settore Ing. Aniello Annunziata, preso atto della comunicazione di non accoglimento dell'istanza di rinnovo autorizzazione di immissione in vasca innanzi detta, comunica il diniego della Scia per l'esercizio di attività di autoriparatore, per i motivi riportati negli atti di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente trascritti, con contestuale diffida dall'esercizio dell'attività; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali ed in particolare della nota del Comune di Poggiomarino (NA) Reg. prot. n. 0031423 del 30.10.2025, notificato via pec alla società ricorrente in data 31.10.2025, avente ad oggetto: autorizzazione immissione in vasca n. 261/2025 - comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii, con rivalsa di spese ed onorari di giudizio, con attribuzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparatore e non accoglimento dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in vasca a perfetta tenuta, con diffide dall'utilizzazione dell'immobile e dall'esercizio dell'attività
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa autoriparatrice)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento comunale di non accoglimento della segnalazione certificata di agibilità e dell'istanza di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in vasca a perfetta tenuta, nonché il successivo diniego della SCIA per l'esercizio dell'attività di autoriparatore. Sono stati impugnati anche gli atti presupposti, in particolare la comunicazione dei motivi ostativi adottata ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge, in questa fase sommaria, una censura relativa alla carenza di motivazione degli atti impugnati; il giudice ha inoltre considerato rilevante che il procedimento relativo alla richiesta di sanatoria non fosse ancora concluso.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati. La decisione è stata adottata sulla base di una valutazione sommaria, ritenendo opportuno sospendere gli atti anche perché il procedimento di sanatoria risultava ancora pendente e perché meritava approfondimento la censura concernente la carenza di motivazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. Il merito è stato fissato per l'udienza del 23 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza
La comunicazione dei motivi ostativi costituisce l'atto partecipativo presupposto al provvedimento finale; l'ordinanza richiama la necessità di approfondire la censura relativa alla motivazione degli atti impugnati.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione sommaria il TAR ha sospeso gli effetti dei provvedimenti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la pendenza di un procedimento di sanatoria relativo ai presupposti dell'attività amministrativa contestata può concorrere a giustificare la sospensione degli atti lesivi, in attesa della definizione del procedimento presupposto.
- La censura di carenza di motivazione, quando appaia meritevole di approfondimento nella fase sommaria, può fondare l'accoglimento della domanda cautelare senza anticipare la decisione definitiva sul merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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