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Ordinanza

Ordinanza n. 1100/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: -del PEI 2025/2026 protocollo n.-OMISSIS- DEL 13/03/2026 IN QUANTO CONTRADDITTORIO E AFFETTO DA DIFETTO DI MOTIVAZIONE nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, che sono assegnate 18 ore di sostegno nonostante necessiti della copertura completa sia in relazione alla disabilità di cui è affetto l’alunno, sia perché emerge in modo univoco da tutti gli atti del procedimento, ovvero dal PEI e dai verbali di GLO, la necessità del ragazzo di essere seguito in modo individuale da un insegnante di sostegno che lo aiutasse durante l’intera giornata scolastica, e nella parte IN CUI DISPONE CHE IL MINORE DEBBA FREQUENTARE SOLO 18 ORE IN QUANTO NECESSITA’ DI UN ASSISTENZA CONTINUA CHE ONO VIENE RICONOSCITA, SENZA ALCUNA MOTIVAZIONE, , ESCLUDENDO AL MINORE LA POSSIBILITA’ DI FREQUENTARE LA SCUOLA PER LE RESTANTI ORE ; - ove ritenuto necessario, dei provvedimenti, di cui non sono noti gli estremi, con i quali il Ministero dell’istruzione, L’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola sopra indicata un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti disabili iscritti, e pertanto hanno attribuito all’alunno solo 18 ore di sostegno settimanali. - per l’accertamento del diritto del minore a fruire di un insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo Handicap Nel merito, ordinare a: - Ministero dell’istruzione e del merito, C.F.:-OMISSIS-, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, dom.to ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla -OMISSIS-; - all’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, C.F -OMISSIS- in persona del legala rapp.te p.t., , rappresentato e difeso ex lege e dom.to ope legis presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli alla -OMISSIS-; - all’Istituto comprensivo “ -OMISSIS-” , C.F.: -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t., domiciliato per la carica presso la sede scolastica sita in -OMISSIS- alla -OMISSIS-, di assegnare all’alunno -OMISSIS- un insegnante di sostegno per l’intero monte orario scolastico di lezioni frontali di 25 ore settimanali di frequenza per la classe di appartenenza per l’A.S. 2025/2026. Per l’effetto a. condannare tutte le resistenti in solido, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell’antistante procuratore che si dichiara anticipatario, oltre IVA e C.P.A.;

Giustizia amministrativa202602027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI relativo all'anno scolastico 2025/2026, nella parte concernente l'assegnazione di 18 ore di sostegno e la limitazione della frequenza scolastica del minore a 18 ore settimanali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il PEI del 13 marzo 2026, deducendo il difetto di motivazione e la contraddittorietà dell'atto. Secondo la prospettazione, il PEI e i verbali del GLO attestavano una disabilità grave, un disturbo dello spettro autistico, deficit cognitivo, compromissione dell'area comunicativa e relazionale, mancanza di autonomia e necessità di sorveglianza costante; nondimeno, il minore era stato destinatario di sole 18 ore settimanali di sostegno e autorizzato a frequentare la scuola soltanto per 18 ore, a fronte delle 30 ore dell'orario della classe. La ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto a un sostegno adeguato alle esigenze del minore e l'assegnazione di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali, tenuto conto che per le restanti 5 ore il minore seguiva terapie. È stato inoltre contestato, ove necessario, il numero di insegnanti assegnato dagli organi scolastici alla scuola, ritenuto insufficiente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, rilevando che la diagnosi funzionale dell'ASL prescriveva un rapporto di sostegno in deroga per gravità, indicazione ritenuta equivalente, secondo l'orientamento consolidato della Sezione, all'integralità del sostegno per tutto il tempo scuola. Il PEI è stato considerato l'atto collegiale adottato dall'organo specializzato competente a determinare il fabbisogno di sostegno. Il giudice ha ravvisato un difetto di motivazione perché il PEI non esplicitava i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della quantificazione di sole 18 ore, nonostante l'orario scolastico della classe fosse di 30 ore, la gravità della disabilità fosse documentata e la diagnosi funzionale contenesse una chiara richiesta di sostegno in deroga. È stato riconosciuto anche il periculum in mora, in ragione dell'avanzato svolgimento dell'anno scolastico. L'istanza cautelare è stata accolta ed è stato ordinato all'amministrazione scolastica di riformulare il PEI e rideterminare il sostegno, assegnando 25 ore settimanali entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica dell'ordinanza, considerando che le ulteriori 5 ore erano dedicate a terapie. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate, in solido, al pagamento di 750 euro per le spese della fase cautelare, oltre accessori, con attribuzione al procuratore antistatario. Il giudizio di merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 14 aprile 2027.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    stato di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3

    La condizione di gravità della disabilità costituisce il presupposto valorizzato dal giudice per riconoscere un fabbisogno di sostegno potenzialmente esteso all'intero tempo scuola.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare sulla quale il TAR ha provveduto con ordinanza.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando la diagnosi funzionale prescrive un rapporto di sostegno in deroga per gravità, tale indicazione può equivalere alla necessità di garantire il sostegno per l'intero tempo scuola, salva la concreta determinazione del fabbisogno in relazione alle esigenze dell'alunno.
  • Il PEI è l'atto collegiale adottato dall'organo specializzato deputato a determinare il fabbisogno di sostegno scolastico; la quantificazione delle ore deve essere specificamente motivata con riferimento ai presupposti di fatto e di diritto, alle condizioni di disabilità documentate e alle indicazioni della diagnosi funzionale.
  • È illegittima, per difetto di motivazione, la quantificazione ridotta delle ore di sostegno quando l'atto non spiega le ragioni per cui il monte orario assegnato sia adeguato rispetto alla gravità della disabilità, all'orario scolastico della classe e alle esigenze di assistenza e integrazione risultanti dagli atti del procedimento.
  • Nelle situazioni di grave disabilità, il sostegno scolastico deve essere garantito nella misura necessaria a rendere effettivo il diritto all'istruzione e all'integrazione, potendo arrivare alla copertura integrale del tempo scuola; esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica non possono giustificare una misura insufficiente rispetto al fabbisogno accertato.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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