Cassazione Civile, Ordinanza n. 22626/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento ex lege di personale già dipendente di ANAS S.p.A. nei ruoli del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con mantenimento del trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, e con riconoscimento di un assegno ad personam per la differenza rispetto al nuovo trattamento ministeriale. La lavoratrice ha chiesto che nel calcolo del trattamento economico pregresso, rilevante per la quantificazione dell'assegno, fossero incluse anche alcune voci previste dal CCNL ANAS ma non riconosciute dal Ministero: premio di produzione, indennità di funzione, indennità di rischio e valore dell'assicurazione sanitaria. Il Tribunale e la Corte d'appello hanno accolto la domanda su tali voci, ritenendole fisse e continuative. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, del CCNL ANAS 2002-2005, dell'art. 1, comma 226, L. n. 266/2005, dell'art. 3, comma 57, L. n. 537/1993 e dell'art. 3 Cost., sostenendo: che dal trasferimento la dipendente era soggetta ai contratti del comparto Ministeri; che le voci controverse erano retribuzione variabile e non fissa; che il premio di produzione non poteva essere incluso perché avrebbe determinato disparità di trattamento rispetto ai dipendenti ministeriali. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato solo il motivo relativo al valore della polizza sanitaria, osservando che tale costo non può essere mantenuto nell'assegno ad personam dopo il trasferimento, perché la polizza stipulata dal datore di lavoro cessa e la funzione assicurativa è assorbita dall'analogo beneficio spettante come dipendente ministeriale tramite la Cassa di Previdenza ed Assistenza.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla voce corrispondente al valore dell'assicurazione sanitaria; ha cassato la sentenza impugnata in tale parte e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda della lavoratrice solo quanto a tale voce, confermando invece il riconoscimento delle altre voci (premio di produzione, indennità di rischio e indennità di funzione) nel calcolo dell'assegno ad personam. Ha inoltre posto le spese dei primi due gradi a carico del Ministero, compensando per un quarto le spese del giudizio di legittimità e condannando il Ministero ai restanti tre quarti. È stata esclusa l'applicazione del raddoppio del contributo unificato per la presenza di un'amministrazione dello Stato tra le parti.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
"Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative"; "Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti"
La norma tutela la conservazione del livello complessivo della retribuzione goduta presso ANAS, ma soltanto per le voci fisse e continuative; il criterio va applicato in base al CCNL ANAS, che costituiva la fonte delle voci retributive in godimento, e non sulla base del solo inserimento del dipendente nei ruoli ministeriali.
artt. 85, 88 e 91 CCNL ANAS 2002-2005
Le clausole collettive sono richiamate per verificare la natura stabile o variabile delle singole voci; la Corte ritiene che premio di produzione, indennità di rischio e indennità di funzione, pur collocate nel trattamento variabile, possano essere fisse e continuative se previste e corrisposte con caratteri di stabilità.
art. 77 CCNL ANAS 2002-2005
La distinzione tra retribuzione fissa e variabile non è decisiva da sola, perché evoca sostanzialmente la distinzione legislativa tra trattamento fondamentale e accessorio.
art. 1, comma 226, L. n. 266/2005
Citata dal ricorrente nel quadro normativo del rapporto, ma non è valorizzata come decisiva nella motivazione della Corte.
art. 3, comma 57, L. n. 537/1993
Citata dal ricorrente nel quadro normativo del rapporto, senza ruolo centrale nella ratio decidendi.
art. 3 Cost.
Invocato dal Ministero per dedurre una disparità di trattamento, ma la Corte esclude il rilievo della censura perché le differenti modalità di formazione dei trattamenti economici dipendono dalle diverse discipline contrattuali applicabili prima del trasferimento.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Corte, una volta accolto parzialmente il ricorso e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, decide nel merito rigettando la domanda limitatamente alla voce dell'assicurazione sanitaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La disciplina del raddoppio del contributo unificato è ritenuta inapplicabile sia per la parziale fondatezza del ricorso sia perché il ricorrente è un'amministrazione dello Stato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il vizio dedotto con il ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nel trasferimento ex lege di personale da un ente a un'amministrazione pubblica, il mantenimento del trattamento economico pregresso va determinato sulla base delle voci effettivamente godute presso l'originario datore di lavoro e della loro natura di voci fisse e continuative, secondo la disciplina collettiva che le regolava.
- La circostanza che, dopo il trasferimento, al rapporto si applichi un diverso contratto collettivo del nuovo comparto non esclude la conservazione di voci retributive pregresse se queste erano, in concreto e secondo il CCNL originario, fisse e continuative.
- La distinzione tra retribuzione fissa/variabile del contratto collettivo originario non è decisiva in sé, poiché deve essere letta in coerenza con la distinzione legislativa tra trattamento fondamentale e accessorio: anche voci accessorie possono essere fisse e continuative.
- Per qualificare una voce come fissa e continuativa occorre guardare al suo regime concretamente previsto dal contratto collettivo e alla modalità di corresponsione effettiva; una voce normalmente variabile può essere inclusa nell'assegno ad personam se, in concreto, è stabilmente prevista e pagata in misura fissa e per dodici mensilità.
- L'assegno ad personam non può comprendere valori economici che perdono la loro funzione per effetto del trasferimento e che risultano assorbiti da un beneficio analogo già spettante nel nuovo rapporto, perché l'istituto serve solo a evitare una reformatio in peius del trattamento economico.
- Le doglianze fondate sulla disparità di trattamento sono infondate quando la diversa composizione dei trattamenti economici deriva da discipline contrattuali differenti applicate a categorie di lavoratori diverse prima del trasferimento.
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