Sentenza n. 228/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dd 31.7.2025 di rigetto da parte di ISMEA della domanda di concessione delle agevolazioni previste dal Fondo 2024 per l’innovazione in agricoltura; - di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, inclusi quelli endoprocedimentali, con particolare riferimento al provvedimento dd 18.4.2025 prot. 0015727.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego ISMEA della concessione delle agevolazioni previste dal Fondo 2024 per l’innovazione in agricoltura
Esito
Favorevole al resistente (ente erogatore e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di ISMEA, motivato dalla presenza di una causa di esclusione comportante l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ha dedotto: la nullità del provvedimento per mancata sottoscrizione manuale o digitale, ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990; la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, degli artt. 97 e 113 Cost., nonché eccesso di potere per carenza o insussistenza della motivazione, arbitrarietà, difetto di istruttoria, violazione del buon andamento e sviamento; infine, la violazione dell’art. 2 delle Istruzioni Operative e dell’art. 445 c.p.p., nonché travisamento dei fatti ed erronea interpretazione delle cause di esclusione. Secondo il ricorrente, la condanna patteggiata del 2018 per il reato di inquinamento ambientale non avrebbe comportato l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione né sarebbe rientrata tra le cause di esclusione previste dall’Avviso. ISMEA ha eccepito il difetto di competenza territoriale del TAR Friuli Venezia Giulia in favore del TAR Lazio, sede di Roma, trattandosi di procedura nazionale con graduatoria unica di beneficiari distribuiti sull’intero territorio nazionale. Il ricorrente, inizialmente, ha contestato l’eccezione, ma all’udienza pubblica ha dichiarato di aderirvi.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Lazio, sede di Roma, senza esaminare i motivi di merito relativi alla validità del diniego, alla motivazione, all’istruttoria e alla sussistenza della causa di esclusione. Ha ritenuto applicabile l’art. 13 c.p.a. sia secondo il criterio della sede dell’autorità emanante, poiché ISMEA è un’autorità centrale con sede a Roma, sia secondo il criterio dell’efficacia spaziale, poiché la procedura del Fondo per l’innovazione in agricoltura aveva portata nazionale e si era conclusa con una graduatoria unica di beneficiari distribuiti sull’intero territorio nazionale. La formazione della graduatoria secondo l’ordine cronologico delle domande non esclude la rilevanza nazionale della procedura, poiché l’accoglimento del ricorso avrebbe potuto incidere sulla graduatoria e sulla posizione di altri beneficiari o aspiranti beneficiari. Il fatto che l’attività dell’impresa del ricorrente fosse localizzata in Friuli Venezia Giulia è stato ritenuto irrilevante, non essendo il finanziamento collegato a interventi limitati a uno specifico territorio. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Lazio ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Il ricorrente è stato condannato a pagare a ISMEA 2.500 euro oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero, che non aveva svolto attività difensiva.
Norme richiamate
art. 13 c.p.a.
criterio principale della sede dell’autorità che ha adottato l’atto; il criterio della sede cede a quello dell’efficacia spaziale quando gli effetti diretti dell’atto si producono esclusivamente nell’ambito territoriale di un TAR periferico
La competenza territoriale si determina, nel rapporto tra sede dell’autorità ed efficacia spaziale dell’atto, secondo criteri complementari e integrati. Per una procedura nazionale con graduatoria unica, sono competenti il TAR della sede dell’autorità centrale e non il TAR del luogo in cui opera il singolo richiedente.
art. 15, comma 4, c.p.a.
La declaratoria di incompetenza territoriale consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR indicato come competente.
art. 21-septies l. 241/1990
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere la nullità del diniego non sottoscritto, ma il TAR non ha esaminato tale motivo per difetto di competenza territoriale.
art. 3 l. 241/1990
La norma è stata invocata in relazione alla dedotta carenza di motivazione, ma il motivo non è stato esaminato nel merito.
art. 2 delle Istruzioni Operative del Fondo per l’innovazione in agricoltura
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente per contestare l’applicazione della causa di esclusione; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di incompetenza territoriale.
art. 1, commi 428 e seguenti, l. 197/2022
Costituisce la base normativa delle agevolazioni del Fondo per l’innovazione in agricoltura; il TAR non ha deciso la controversia sostanziale sull’accesso al beneficio.
Massime di principio
- Quando si impugna un provvedimento adottato da un’autorità centrale nell’ambito di una procedura di finanziamento o agevolazione di portata nazionale, la competenza territoriale spetta al TAR della sede dell’autorità emanante, se la procedura produce effetti unitari su una platea nazionale di beneficiari.
- La formazione di una graduatoria secondo l’ordine cronologico delle domande, propria dei procedimenti a sportello, non rende la procedura territorialmente locale: se l’ammissione di un richiedente può incidere sulla graduatoria unica e sul plafond nazionale, l’efficacia dell’atto è ultraregionale.
- Ai fini della competenza territoriale, la localizzazione dell’attività economica del singolo richiedente è irrilevante quando il beneficio non è collegato a interventi territorialmente circoscritti, ma concorre alla distribuzione di risorse nell’ambito di un fondo nazionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1251/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1252/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1253/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1254/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1255/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 10 giu 2026Sentenza n. 1256/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →