Ordinanza n. 322/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento a firma del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Avellino, recante revoca della licenza fiscale-OMISSIS-relativa al distributore stradale ubicato nel comune di Aiello del Sabato (AV), alla -OMISSIS-di estremi ignoti, comunicato con pec del 24.10.2025; b) del provvedimento a firma del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Avellino, recante revoca della licenza fiscale -OMISSIS-, relativa al distributore stradale ubicato nel comune di Cassano Irpino (AV), alla-OMISSIS-, di estremi ignoti comunicato con pec del 24.10.25; c) del provvedimento a firma del Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Avellino, recante revoca della licenza fiscale-OMISSIS-, relativa al distributore stradale ubicato nel comune di Taurano (AV) alla -OMISSIS-., di estremi ignoti comunicato con pec del 24.10.2025; d) di ogni altro atto preordinato, connesso e presupposto ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi inclusi: d.1) la nota del 06/10/2025, protocollo -OMISSIS-con cui l'Ufficio delle Dogane di Avellino avviava il procedimento di revoca della Licenza Fiscale n. -OMISSIS-; d.2) la nota del 29/09/2025 protocollo -OMISSIS- con cui l'Ufficio delle Dogane di Avellino avviava il procedimento di revoca della Licenza Fiscale n. -OMISSIS-; d.3) la nota del 29/09/2025 protocollo -OMISSIS- con cui l'Ufficio delle Dogane di Avellino avviava il procedimento di revoca della Licenza Fiscale n.-OMISSIS-; d.4) la nota del Comune di Aiello del Sabato del 2/10/2025,-OMISSIS- con cui comunicava la revoca dell'autorizzazione amministrativa rilasciata a-OMISSIS- per l'esercizio dell'attività del distributore stradale ubicato nel Comune di Aiello del Sabato (AV), alla -OMISSIS-i; d.5) la nota del Comune di Cassano Irpino del 24/09/2025, -OMISSIS- con cui comunicava la revoca dell'autorizzazione amministrativa rilasciata a-OMISSIS- per l'esercizio dell'attività del distributore stradale ubicato nel Comune di Cassano Irpino (AV), alla -OMISSIS- d.6) la nota del Comune di Taurano (AV) del 24/09/2025, -OMISSIS-, con cui comunicava la revoca dell'autorizzazione amministrativa rilasciata a-OMISSIS- per l'esercizio dell'attività del distributore stradale ubicato nel Comune di Taurano (AV), alla via -OMISSIS- e) il decreto del Prefetto, U.T.G., della Provincia di Caserta, prot. Interno n. -OMISSIS-, notificato in pari data, con il quale si comunica la sussistenza a carico della -OMISSIS-, nonché dei soggetti di cui all'art. 85 CAM e conviventi, di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionarne scelte ed indirizzi; e.1) nonché gli atti preordinati, connessi e conseguenti e segnatamente: e.2) la nota dirigenziale dell'U.T.G. di Caserta, Area 1^ Antimafia, prot. uscita n.-OMISSIS-recante notifica del predetto decreto); e.3) la comunicazione di avvio del procedimento, sempre a firma del dirigente del ridetto UTG, prot. n.-OMISSIS-; e.4) i verbali delle riunioni del locale Gruppo Investigativo Antimafia (G.I.A.) datati -OMISSIS-; e.5) gli esiti dei monitoraggi condotti dal GICERIC (Gruppo Interforze Centrale per l'emergenza e la ricostruzione dell'Italia Centrale), richiamati nel decreto sub a) senza precisazione circa le date in cui sono avvenute le relative verifiche; e.6) la nota dell'Agenzia delle Dogane di Avellino prot. -OMISSIS-, relativa all'impugnata Determinazione del Comune, ivi richiamata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoche delle licenze fiscali relative a tre distributori stradali di carburanti, nonché gli atti presupposti, inclusa la revoca delle autorizzazioni amministrative comunali e l'interdittiva antimafia adottata nei confronti della società titolare degli impianti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, tre provvedimenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui erano state revocate le licenze fiscali per la gestione di distributori stradali ubicati in tre comuni della provincia di Avellino. Le revoche traevano origine dalla revoca, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni amministrative rilasciate alla società titolare degli impianti e, a monte, dal provvedimento prefettizio che aveva accertato tentativi di infiltrazione mafiosa nei confronti di tale società e dei soggetti collegati. La ricorrente ha contestato anche gli atti del procedimento antimafia, tra cui la comunicazione di avvio, i verbali del Gruppo investigativo antimafia, gli esiti dei monitoraggi e gli atti comunali e dell'Agenzia. Il testo dell'ordinanza non riporta specifiche censure articolate, ma evidenzia che la ricorrente, quale soggetto gestore, non avrebbe potuto utilmente contestare il provvedimento presupposto di revoca dell'autorizzazione amministrativa. Inoltre, la stessa ricorrente era destinataria di un'interdittiva antimafia del Prefetto di Milano ancora efficace, poiché la sentenza del TAR Lombardia che l'aveva annullata per incompetenza era stata sospesa dal Consiglio di Stato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che la revoca delle licenze fiscali fosse conseguenza diretta della revoca delle autorizzazioni amministrative rilasciate alla società titolare degli impianti. La ricorrente, in quanto mero soggetto gestore, non sembrava poter contestare utilmente l'atto presupposto: l'interdittiva antimafia determina una particolare incapacità ex lege nei rapporti con la pubblica amministrazione riconducibili all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 e impone il ritiro vincolato del precedente provvedimento ampliativo; gli effetti riflessi si estendono anche al gestore, non potendo l'attività essere esercitata dal titolare colpito dall'interdittiva ma risultare consentita al soggetto che la gestisce con il suo consenso. Il TAR ha aggiunto che, comunque, la ricorrente era a sua volta colpita da un'interdittiva antimafia ancora efficace, nonostante l'annullamento pronunciato dal TAR Lombardia, sospeso in appello dal Consiglio di Stato. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti costituite.
Norme richiamate
art. 67 d.lgs. 159/2011
L'interdittiva antimafia determina una particolare forma di incapacità ex lege, precludendo al soggetto colpito la possibilità di intrattenere con la pubblica amministrazione i rapporti indicati dalla disposizione e imponendo il ritiro vincolato dei precedenti provvedimenti ampliativi.
art. 55 c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare incidentale; la domanda è stata respinta per l'insussistenza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone e degli enti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'interdittiva antimafia, quando incide su rapporti riconducibili all'art. 67 del d.lgs. 159/2011, produce una particolare incapacità ex lege del soggetto destinatario nei rapporti con la pubblica amministrazione.
- La revoca dell'autorizzazione amministrativa precedentemente rilasciata a un soggetto colpito da interdittiva antimafia costituisce, secondo la motivazione dell'ordinanza, un effetto vincolato della preclusione legale e non richiede una nuova valutazione discrezionale dell'interesse pubblico.
- Gli effetti della revoca del titolo amministrativo rilasciato al titolare dell'impianto possono riflettersi anche sul soggetto gestore che opera con il consenso del titolare, poiché non è ammissibile che l'attività sia preclusa al titolare colpito dall'interdittiva e, al contempo, consentita al gestore da lui incaricato.
- La permanenza dell'efficacia di un'interdittiva antimafia direttamente riferita al gestore costituisce autonomo elemento idoneo a escludere, in sede cautelare, il fumus boni iuris della domanda diretta contro la revoca delle licenze fiscali collegate all'esercizio dell'attività.
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