Sentenza n. 78/2026 - Potenza, Sezione 1
per l'ottemperanza del giudicato costituito dalla sentenza n. 480/2024 emessa dal Tribunale Ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1611/2023, pubblicata in data 04/07/2024 e notificata il 15/10/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112, comma 2, lettera c), e 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 480/2024 del Tribunale ordinario di Potenza, Sezione Lavoro, divenuta irrevocabile e notificata al Ministero. La pronuncia civile aveva riconosciuto alla ricorrente somme relative al beneficio economico previsto dall’art. 1 della l. n. 107/2015. Il Ministero, nonostante la notifica della sentenza e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, non aveva adempiuto. La ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, la fissazione di un termine e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha ritenuto rispettati i termini processuali dell’azione di ottemperanza e ha accertato il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha qualificato l’inerzia ministeriale come violazione dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario. In assenza di prova dell’avvenuto adempimento, il cui onere grava sul debitore, ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione esatta e integrale alla sentenza civile, pagando alla ricorrente le somme spettanti, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario delegato. Il compenso eventuale del commissario, determinato in euro 300,00, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto il TAR ha fissato il termine per l’adempimento e ha previsto, in caso di ulteriore inerzia, l’intervento sostitutivo del commissario ad acta.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Rilevante ai fini del rispetto dei termini processuali propri del rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni è stato ritenuto condizione maturata per procedere all’esecuzione nei confronti dell’amministrazione debitrice.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato civile.
art. 2 dell’allegato n. 1 al D.M. 30 maggio 2002
Utilizzato per la determinazione del compenso eventuale spettante al commissario ad acta, liquidato in euro 300,00.
Massime di principio
- L’amministrazione è tenuta a conformarsi integralmente anche alle sentenze irrevocabili del giudice ordinario quando esse impongono un obbligo di pagamento o altro adempimento amministrativo; l’inerzia costituisce inottemperanza azionabile davanti al giudice amministrativo.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non dimostri l’avvenuto adempimento del comando giudiziale, il giudice può dichiararne l’obbligo di esecuzione integrale, detraendo soltanto le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
- Le spese necessarie per l’introduzione e lo svolgimento del giudizio di ottemperanza, comprese quelle accessorie relative agli atti successivi alla sentenza azionata e funzionali all’esecuzione, rientrano nella condanna alle spese del giudizio di ottemperanza.
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