Sentenza n. 2710/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 37/2025, depositata e resa pubblica il 10 gennaio 2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 603/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 21 febbraio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 15 novembre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per quattro anni scolastici e disposto l'accredito complessivo di euro 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 37/2025, passata in giudicato. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente alla carta docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, per euro 500,00 ciascuno, condannando il Ministero a mettere a disposizione complessivi euro 2.000,00 e a pagare le spese di lite. Sebbene la sentenza fosse stata notificata al Ministero il 21 febbraio 2025, l'amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. La ricorrente ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata al Ministero e che il ricorso per ottemperanza era stato notificato dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese, con termine di 60 giorni dalla richiesta della parte; il commissario potrà ricorrere, ove necessario, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale specifica del giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate – Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale; nella controversia il termine era inutilmente decorso.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso.
art. 327 c.p.c.
È richiamato quale presupposto della definitività della sentenza del giudice del lavoro per mancata impugnazione nei termini, come attestato dalla cancelleria.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e questa non vi abbia dato esecuzione.
- Nei confronti delle amministrazioni statali, quando il titolo esecutivo comporta il pagamento di somme di denaro, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 prima di procedere all'esecuzione; decorso inutilmente tale termine, il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell'amministrazione entro il termine assegnato, attribuendogli il compito di compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
- Il commissario ad acta può utilizzare, ove ricorrano i presupposti, l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, anche in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice.
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