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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33540/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente contestava, in primo luogo, la violazione del diritto di partecipazione all'udienza d'appello dell'imputato detenuto: aveva richiesto di presenziare tramite videoconferenza (richiesta inviata dall'istituto penitenziario e dal ricorrente stesso), ma il Presidente del collegio aveva rigettato l'istanza sostenendo che la richiesta difensiva per la trattazione orale era tardiva. Si deduceva nullità ex art. 178 lett. c) c.p.p. per mancata traduzione/collegamento. Altri motivi riguardavano vizi di motivazione sulla determinazione della pena (art. 81 c.p.) e sul bilanciamento di circostanze aggravanti e attenuanti (presunta duplicazione negativa nella valutazione delle precedenti condanne).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sul motivo pregiudiziale relativo alla violazione del diritto dell'imputato detenuto a partecipare al processo. Ha dichiarato la nullità della decisione impugnata per violazione del diritto di partecipazione e ha annullato la sentenza impugnata disponendo la trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Le censure successive sul calcolo della pena e sul bilanciamento delle circostanze non sono state esaminate per essere assorbite dall'accoglimento del primo motivo.

Norme richiamate

  • art. 23-bis, comma 1, d.l. 137/2020, conv. L. 176/2020

    La Corte ritiene che, pur nell'ambito della disciplina emergenziale, la scelta del legislatore non possa impedire che la richiesta di partecipazione dell'imputato detenuto sia presa in considerazione anche se veicolata personalmente dall'istituto penitenziario o dall'imputato; la compressione del diritto alla partecipazione non può dipendere dal mezzo formale prescelto quando l'effetto pratico (attivazione del collegamento a distanza) è lo stesso

  • art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Richiamata come norma procedurale applicabile al giudizio d'appello nel periodo emergenziale; la Corte ha osservato i limiti e le modalità di esame del ricorso secondo le forme previste dalle norme emergenziali

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    La mancata traduzione o il mancato collegamento dell'imputato detenuto, quando sia stata tempestivamente manifestata la volontà di partecipare, integra una nullità assoluta e insanabile della decisione per violazione del diritto di partecipazione

  • art. 81 cod. pen.

    Norma citata rispetto alla contestazione sull'aumento di pena per continuazione; la Corte non ha deciso nel merito perché il motivo relativo alla partecipazione ha assorbito le altre censure

  • art. 111 Cost.

    Principio costituzionale del giusto processo e del diritto di difesa, posto a base della valutazione secondo la quale la partecipazione dell'imputato al processo è elemento essenziale per garantire il contraddittorio

  • art. 6 CEDU, comma 1 e comma 3, lett. c), d), e)

    La giurisprudenza internazionale (Corte EDU) considera la presenza dell'imputato in aula come requisito essenziale di un processo equo; la Corte ha richiamato questi principi per sostenere che le regole emergenziali non possono ledere il diritto effettivo di partecipazione

  • Art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Richiamato quale fonte sovranazionale che tutela il diritto dell'imputato di essere presente e di difendersi; contribuisce a qualificare la partecipazione come garanzia fondamentale

  • Direttiva (UE) 2016/343

    Citata come riferimento sovranazionale che impone agli Stati membri di assicurare il diritto degli imputati a presenziare e partecipare effettivamente al processo

Massime di principio

  • Il diritto dell'imputato detenuto a partecipare al processo è presidio essenziale del giusto processo; la sua richiesta di partecipazione non può essere vanificata per mere questioni formali quando risulti manifestata tempestivamente, anche se tramite comunicazioni dell'istituto penitenziario.
  • In periodo emergenziale le regole ordinarie sulla modalità di inoltro delle istanze (ad es. tramite difensore e canali telematici) non devono diventare strumento che leghi la sostanza del diritto di partecipazione: il giudice deve valutare la concreta volontà di partecipare e attivare il collegamento a distanza ove possibile.
  • La mancata attivazione della videoconferenza o la mancata traduzione dell'imputato detenuto, se la volontà di partecipare è stata tempestivamente manifestata, determina nullità assoluta della decisione impugnata.
  • Quando una censura pregiudiziale (es. violazione del diritto di partecipazione) è accolta, le censure successive (sulla determinazione della pena o sul bilanciamento delle circostanze) restano in linea di principio assorbite e saranno esaminate solo in caso di nuovo giudizio.
  • In ipotesi di incremento di pena per continuazione o per altri motivi, la motivazione deve indicare le ragioni specifiche e non procedere a duplicazioni valutative nelle attenuanti e aggravanti; il giudice deve esplicitare il nesso logico fra fatto ed aumento sanzionatorio.

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