Cassazione Civile, Ordinanza n. 29568/2023 del 25/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, con cui erano stati ritenuti legittimi vari avvisi di accertamento per IMU e TASI relativi agli anni 2013-2016. Nel ricorso si è dedotta, in sintesi, la nullità della sentenza di appello per asserita violazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. n. 546 del 1992: secondo la ricorrente, la tardiva costituzione del resistente avrebbe comportato la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni non rilevabili d’ufficio. La Corte rileva però che la censura non individua una specifica ipotesi dell’art. 360 c.p.c., non chiarisce quali eccezioni sarebbero state dedotte tardivamente, non indica se e come la questione fosse stata devoluta in appello, e soprattutto non coglie la vera ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non sulla tardiva costituzione del resistente, ma sulla mancata prova della notificazione dell’appello alla società concessionaria e sulla mancata attestazione di conformità tra atto depositato e atto notificato, ritenuta causa di inammissibilità in presenza di contumacia dell’appellato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto la doglianza non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata e comunque priva della necessaria specificità, perché non censurava la autonoma ragione di inammissibilità individuata dalla CTR, cioè la mancata prova della notifica dell’appello alla parte contumace e la mancanza dell’attestazione di conformità ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992. Ha inoltre disposto, in assenza di attività difensiva delle parti intimate, la condanna della ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 2.500,00 e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. n. 546 del 1992
Le controdeduzioni della parte resistente devono contenere difese, indicazione delle prove ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio; la ricorrente invocava tale norma per sostenere la decadenza del resistente tardivo, ma la Corte non ha fondato la decisione su questo profilo.
art. 32 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla ricorrente insieme all’art. 23 per sostenere preclusioni processuali derivanti dalla tardiva costituzione della controparte.
art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato dalla Corte come base della disciplina dell’appello nel processo tributario e della necessità, in caso di contumacia dell’appellato, della prova della notificazione e dell’attestazione di conformità dell’atto depositato rispetto a quello notificato.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla Corte, tramite l’art. 53, nel senso che la mancata attestazione non è sempre causa autonoma di inammissibilità, ma lo diventa quando la controparte è contumace, perché non può verificare presso la segreteria l’eventuale difformità tra atto notificato e depositato.
art. 360 c.p.c.
La Corte rileva che la censura non richiama alcuna specifica ipotesi di ricorso per cassazione tra quelle previste dalla norma.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato sia per la proposta di definizione accelerata sia per la decisione conforme all’esito di inammissibilità.
art. 96 c.p.c.
La Corte applica la condanna in favore della Cassa delle ammende prevista per il ricorso inammissibile secondo il meccanismo processuale richiamato nell’ordinanza.
art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L. n. 228 del 2012
È richiamata quale modifica dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile censurare la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; una doglianza che investa un profilo diverso o secondario è inammissibile per difetto di pertinenza.
- Nel processo tributario, la mancata attestazione di conformità tra atto depositato e atto notificato non determina sempre e comunque inammissibilità; tuttavia, quando la parte intimata è contumace, tale omissione integra di per sé causa di inammissibilità, perché alla controparte non può essere imposto l’onere di verificare la conformità presso la segreteria.
- La violazione di preclusioni processuali derivanti dalla tardiva costituzione della controparte è censurabile solo se il ricorrente indichi in modo specifico quali eccezioni sarebbero state indebitamente esaminate e come la questione sia stata devoluta al giudice di merito.
- La mera invocazione di norme processuali senza ricondurre la censura a una specifica ipotesi dell’art. 360 c.p.c. e senza un attacco puntuale alla motivazione decisoria non consente l’esame del motivo nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29548/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29549/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29550/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29553/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29555/2023 del 25/10/2023
- ordinanza_civile · 25 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 29558/2023 del 25/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →