Sentenza del 18/02/2015 n. 847 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
ICI - avviso di accertamento - attribuzione di edificabilità ad un terreno - comunicazione al proprietario da parte del Comune - sussiste obbligo - in difetto va escluso obbligo della dichiarazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento ICI è stato ritenuto illegittimo nella parte in cui presupponeva l'obbligo dichiarativo del proprietario senza che il Comune avesse previamente comunicato l'attribuzione dell'edificabilità al terreno. L'omissione della comunicazione impedisce di imputare al contribuente la mancata dichiarazione e comporta l'esclusione dell'obbligo dichiarativo fondato sul mutamento di destinazione urbanistica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'assoggettabilità a ICI di un terreno divenuto edificabile in seguito a una modifica dello strumento urbanistico. Il Comune non aveva comunicato al proprietario l'attribuzione della natura edificabile dell'area, come richiesto dall'art. 31, comma 20, della legge n. 289/2002. In mancanza di tale comunicazione, il contribuente non poteva conoscere il mutamento della destinazione urbanistica né il conseguente obbligo tributario e, quindi, non poteva essergli imposto l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI previsto dall'art. 10, comma 4, del D.lgs. n. 504/1992.
Norme richiamate
Art. 31, comma 20, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Quando la destinazione urbanistica di un terreno viene modificata in senso edificatorio, il Comune deve darne comunicazione al proprietario.
La comunicazione comunale è necessaria per rendere conoscibile al proprietario il mutamento di destinazione urbanistica e i relativi effetti fiscali.
Art. 10, comma 4, D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L'obbligo di dichiarazione ICI non può essere imputato al proprietario che non sia stato informato dal Comune dell'attribuzione dell'edificabilità al terreno.
Cassazione civile, sezione tributaria, 2 luglio 2009, n. 15558
La mancata comunicazione comunale dell'intervenuta edificabilità esclude, per il contribuente, l'obbligo dichiarativo collegato al mutamento della destinazione urbanistica.
Massime di principio
- Quando una modifica urbanistica rende edificabile un terreno e da ciò deriva un nuovo obbligo fiscale, il Comune deve informare il proprietario secondo quanto previsto dalla legge.
- Se la comunicazione obbligatoria non è stata effettuata, il contribuente può contestare l'imputazione della mancata dichiarazione, sostenendo di non aver avuto conoscenza dell'evento che ha fatto sorgere l'obbligo.
- L'assenza della comunicazione non necessariamente esclude ogni possibile pretesa tributaria in assoluto, ma impedisce di fondare la sanzione o l'accertamento sulla violazione dell'obbligo dichiarativo non conoscibile dal contribuente.
- In casi analoghi è importante verificare la prova dell'avvenuta comunicazione, la data di efficacia della variante urbanistica, la conoscibilità della nuova destinazione e la distinzione tra imposta dovuta e sanzioni per omessa dichiarazione.
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