Cassazione Civile, Ordinanza n. 16360/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società cooperativa)
La controversia
La curatela fallimentare aveva agito in revocatoria per far dichiarare inefficace una cessione di crediti compiuta dalla società poi fallita. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione ritenendo prescritta l’azione: secondo il giudice di merito, la data dell’atto di cessione era anteriore a quella risultante dal timbro postale apposto sul contratto, in quanto tale anteriorità emergeva dalle raccomandate inviate ai debitori ceduti per notificare la cessione, spedite in epoca precedente, e dalla contabilità della società fallita. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) violazione dell’art. 2704 c.c. per avere attribuito efficacia di data certa ai timbri postali sulle raccomandate di notifica, senza prova del contenuto dei plichi e senza poter equiparare la notifica della cessione a un fatto idoneo a conferire data certa; (2) violazione dell’art. 2710 c.c. per avere valorizzato le risultanze contabili della fallita, norma che opererebbe solo tra imprenditori; (3) ulteriore vizio motivazionale circa un punto decisivo della controversia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sull’art. 2704 c.c. non colpisse efficacemente la ratio decidendi della sentenza d’appello, fondata su una valutazione in fatto circa l’anteriorità del timbro postale delle raccomandate di notifica e sulla mancata contestazione, da parte della curatela, della corrispondenza tra i plichi timbrati e l’avviso di cessione. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva indicato in modo specifico il fatto storico asseritamente omesso, incorrendo anche in carenza di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che il richiamo alla contabilità era stato svolto dalla corte territoriale solo ad abundantiam e che, comunque, la motivazione non era stata attaccata nella sua interezza. Conseguentemente è rimasta ferma la decisione di merito che aveva dichiarato prescritta l’azione revocatoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2704 c.c.
La data della scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento
Per il curatore fallimentare, che agisce come terzo, la data della scrittura privata non autenticata è opponibile solo se risulti un fatto idoneo a stabilirne con certezza l’anteriorità; la corte territoriale ha ritenuto che il timbro postale delle raccomandate di notifica potesse assolvere a tale funzione, valutazione non validamente censurata in cassazione.
art. 1264 c.c.
La notifica della cessione ai debitori ceduti è stata considerata dal giudice di merito come elemento fattuale dal quale desumere l’anteriorità della cessione rispetto alla data risultante dal timbro sull’atto.
art. 2710 c.c.
La Corte ha rilevato che il motivo fondato su tale norma era inammissibile perché non colpiva una motivazione decisiva, essendo il riferimento alla contabilità della società fallita svolto dal giudice di merito in via aggiuntiva.
art. 366, n. 6, c.p.c.
Il ricorso era carente di specificità perché non indicava in modo puntuale dove e quando fosse stata svolta la contestazione che si assumeva omessa dalla sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, c.p.c.
I motivi erano formalmente incardinati sui vizi di violazione di legge e motivazione, ma sono stati ritenuti inammissibili per difetto di specificità e per mancata critica delle rationes decidendi.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il curatore fallimentare che agisce in revocatoria è terzo rispetto alla scrittura privata non autenticata e deve confrontarsi con i limiti probatori dell’art. 2704 c.c., potendo la data essere opposta ai terzi solo se risulti da un fatto idoneo a conferirle certezza.
- In sede di legittimità, la censura deve confrontarsi con tutte le autonome rationes decidendi della sentenza impugnata: se una di esse resta non scalfita, il ricorso non può condurre alla cassazione.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo richiede l’indicazione specifica del fatto storico, della sua decisività e della sua effettiva discussione nel processo; una doglianza generica è inammissibile.
- Il richiamo a una norma sulla prova tra imprenditori non è utile se la motivazione decisiva impugnata è diversa o se il passaggio contestato è meramente ad abundantiam.
- La contestazione del contenuto o dell’identificazione del documento richiede specifica allegazione e localizzazione processuale; in difetto, la motivazione di merito che valorizza un timbro postale o altra attestazione documentale resta intatta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16206/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16207/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16208/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16209/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16210/2025 del 17/06/2025
- ordinanza_civile · 17 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16214/2025 del 17/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →