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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 8072/2020 del 23/04/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

I proprietari di un’unità immobiliare sita in Roma avevano impugnato l’avviso di accertamento con cui, nell’ambito della revisione parziale del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali prevista dall’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004, era stata rideterminata la categoria e la rendita catastale. La CTP di Roma aveva respinto il ricorso; la CTR del Lazio, con sentenza indicata in intestazione come n. 4922/2017, depositata il 4 agosto 2017, aveva accolto l’appello dei contribuenti, ritenendo carente la motivazione dell’accertamento. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. Ha sostenuto che l’avviso fosse motivato, poiché richiamava la determinazione direttoriale del 16 febbraio 2005, la richiesta comunale di revisione e lo scostamento superiore alla soglia di significatività del 35% riscontrato nelle microzone interessate. I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso. La lite riguarda quindi se tali indicazioni fossero sufficienti a motivare la revisione di massa e la sua applicazione alla singola unità immobiliare.

La decisione

La Corte ha respinto in via preliminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso: pur essendo stata contestata l’indicazione della norma denunciata, il motivo poneva la questione del contenuto motivazionale minimo dell’avviso emesso ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311 del 2004. Nel merito ha rigettato l’unico motivo dell’Agenzia e confermato la decisione della CTR. Ha chiarito che, nella revisione per microzone, l’Amministrazione deve prima indicare e provare in modo chiaro, specifico e analitico i presupposti della riclassificazione di massa e i dati, le fonti, i metodi, i criteri, le elaborazioni e i riferimenti temporali utilizzati per il confronto tra valori medi di mercato e catastali; deve inoltre esplicitare i criteri e le operazioni con cui il riallineamento della microzona è tradotto nella nuova rendita della singola unità. Nel caso concreto l’avviso non indicava tali elementi e la motivazione risultava formulare e apparente; il difetto non era superabile con l’eterointegrazione. La Corte ha inoltre rilevato che le ragioni di incongruenza del passaggio dalla classe 4 alla classe 8, illustrate dai contribuenti con consulenza di parte, non erano state contestate dall’Ufficio. Spese del giudizio di cassazione compensate per l’evoluzione della giurisprudenza in materia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    Ne consegue che se l’amministrazione intende procedere alla revisione del classamento ai sensi dell’art. 1, comma 335, dovrà seguire un iter scomponibile, sul piano funzionale, in due fasi. Nella prima l’amministrazione – su cui grava sempre l’onere di dedurre e provare la “causa petendi” giustificativa dell’accertamento – ha l’onere di accertare, e preliminarmente, di specificare in modo chiaro, preciso e analitico, e quindi di provare i presupposti di fatto che legittimano nel caso di specie la c.d. riclassificazione di massa. Nella seconda fase l’amministrazione ha l’onere di dedurre e provare i parametri, i fattori determinativi ed i criteri per l’applicazione della riclassificazione alla singola unità immobiliare.

    La revisione per microzone comporta due fasi distinte: l’Amministrazione deve provare e motivare analiticamente i presupposti della riclassificazione di massa e, separatamente, i parametri e i criteri che giustificano l’attribuzione della nuova rendita alla singola unità.

  • art. 1, comma 336, L. n. 311 del 2004

    Ne consegue che, se l’amministrazione ha fatto ricorso ad una di tali ipotesi, non può poi, nel corso del giudizio, legittimare la sua pretesa invocando condizioni e fattori che non siano rilevanti per la specifica procedura di revisione intrapresa, anche se essi siano in ipotesi idonei a giustificare la revisione del classamento nel quadro di una procedura diversa.

    Le diverse procedure di revisione del classamento hanno presupposti e causae petendi distinti; l’Amministrazione non può sostituire in giudizio la ragione giustificativa propria della procedura effettivamente avviata con condizioni riferibili a una procedura diversa.

  • art. 1, comma 339, L. n. 311 del 2004

    Per effettuare tale valutazione comparativa degli incrementi di valore, la norma utilizza come termine di partenza il valore della rendita catastale, sulla base dell’implicito presupposto che essa sia stata determinata a suo tempo, per tutti gli immobili, in misura equivalente al rispettivo valore di mercato o comunque ad una pari quota di esso.

    La Corte esclude che il comma 339 fornisca, da solo, una disciplina sufficiente delle modalità di rilevazione dei valori medi di mercato; per rendere controllabile la revisione, l’avviso deve specificare dati e metodi concretamente impiegati nel calcolo comparativo.

  • art. 2, comma 1, D.P.R. n. 138 del 1998

    Per il D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 2, comma 1, la microzona è una porzione del territorio comunale, spesso coincidente con l’intero Comune, che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonchè nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane; in ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti.

    La microzona costituisce un ambito territoriale caratterizzato da omogeneità di posizione, assetto urbanistico, condizioni socioeconomiche, servizi e caratteristiche prevalenti degli immobili; la verifica della revisione presuppone la corretta individuazione di tali ambiti omogenei.

  • art. 3, L. n. 212 del 2000

    Sempre in questa prospettiva è poi opportuno precisare che il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, prescrive che negli atti dell’Amministrazione finanziaria vengano indicati “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione” e anche alla luce dei principi dello statuto del contribuente la revisione della classificazione di un immobile deve essere motivata in termini che esplicitino in maniera intellegibile le specifiche giustificazioni della riclassificazione concretamente operate.

    Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono esporre presupposti fattuali e ragioni giuridiche in modo intelligibile e concreto, così da consentire al contribuente di valutare l’impugnazione e predisporre consapevolmente le proprie difese.

  • art. 18, D.Lgs. n. 546 del 1992

    La conoscenza di tali presupposti deve mettere in grado il contribuente di valutare l’utilità di impugnare Patto impositivo e, in tal caso, di specificare, come richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, i motivi di doglianza.

    La motivazione dell’atto deve consentire al contribuente di individuare le ragioni della pretesa e formulare specifici motivi di impugnazione.

  • art. 3, comma 3, L. n. 241 del 1990

    Il che dà luogo a una motivazione sostanzialmente figurativa e praticamente apparente che, nel caso specifico, non può nemmeno essere etero-integrata con riferimento ad elementi resi comunque disponibili ovvero conoscibili (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 3), attesa la laconicità della presupposta Det. direttoriale 28 novembre 2010 (GU n. 286 del 07/12/2010; v. legge finanziaria 2008, art. 1, comma 361).

    Nel caso deciso, il difetto radicale e apparente di motivazione dell’avviso non poteva essere colmato mediante eterointegrazione con elementi asseritamente disponibili o conoscibili.

Massime di principio

  • Le procedure di revisione del classamento previste dalla legge hanno presupposti e causae petendi autonomi: l’Amministrazione che avvia una specifica procedura non può legittimare successivamente la pretesa facendo valere in giudizio ragioni proprie di un diverso procedimento.
  • Nella revisione del classamento per anomalia della microzona, la mera indicazione dello scostamento tra valori medi di mercato e catastali, il richiamo agli atti amministrativi presupposti o la descrizione generica della riqualificazione urbana non soddisfano l’obbligo di motivazione.
  • La revisione per microzone richiede che l’Amministrazione indichi e provi in modo chiaro, preciso e analitico i presupposti della riclassificazione di massa, compresi fonti, dati, metodi di rilevazione ed elaborazione, criteri statistici e riferimenti temporali utilizzati per i valori medi posti a confronto.
  • Dopo aver dimostrato l’anomalia della microzona, l’Amministrazione deve motivare e provare anche i criteri e le operazioni con cui il riallineamento collettivo viene tradotto nella nuova rendita della singola unità immobiliare.
  • La revisione di massa prevista per la microzona ha finalità perequativa e di riallineamento dei rapporti tra valori medi di mercato e catastali; non è utilizzabile per correggere errori originari di stima della singola unità o per aggiornare il classamento in ragione di migliorie edilizie individuali.
  • Una motivazione apparente e lacunosa quanto ai presupposti della riclassificazione e ai criteri di applicazione alla singola unità determina l’invalidità dell’accertamento e non può essere supplita dall’eterointegrazione con elementi esterni non adeguatamente esplicitati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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