Sentenza n. 3948/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’accertamento e la conseguente dichiarazione di illegittimità – previa tutela cautelare - del silenzio serbato dall’ Ambasciata d'Italia a Islamabad in ordine al procedimento unitario finalizzato al rilascio del visto d’ingresso per motivi di studio, stante la regolare preiscrizione e trasmissione della richiesta mediante il portale ufficiale ministeriale Universitaly, previa formalizzazione della domanda in Ambasciata, con relativa condanna a provvedere entro 30 giorni e richiesta di nomina di Commissario ad acta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per formalizzare la domanda di visto d'ingresso per motivi di studio
Esito
La controversia
Il ricorrente, di cittadinanza pakistana, aveva effettuato la preiscrizione universitaria e trasmesso la relativa richiesta mediante il portale ministeriale Universitaly. Ha dedotto l'illegittimità dell'inerzia dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad, lamentando l'impossibilità di ottenere un appuntamento necessario per formalizzare la domanda di visto per motivi di studio. Ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità del silenzio, la condanna dell'amministrazione a provvedere entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta, previa tutela cautelare.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Nelle more del giudizio, infatti, l'amministrazione aveva concesso l'appuntamento richiesto, consentendo al ricorrente di essere posto in condizione di inoltrare la domanda di rilascio del visto dopo la preiscrizione universitaria. Il giudice ha quindi ritenuto integralmente soddisfatta la pretesa azionata, senza procedere all'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia né all'ordine di provvedere. Le spese sono state compensate, in considerazione dell'ingente flusso di domande recentemente fronteggiato dall'Ambasciata in Pakistan e dell'elevato contenzioso relativo alla medesima materia.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la concessione nelle more del giudizio dell'appuntamento necessario per formalizzare l'istanza amministrativa soddisfa la pretesa quando l'azione era stata proposta esclusivamente per consentire la presentazione della domanda; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere presuppone che il comportamento sopravvenuto dell'amministrazione abbia integralmente realizzato il risultato concretamente perseguito dal ricorrente con l'azione contro il silenzio.
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