Risoluzione n. 177 del 29/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate ritiene elusiva la trasformazione di una società per azioni agricola in società a responsabilità limitata agricola, quando l’unico scopo è accedere al regime di determinazione del reddito su base catastale previsto dalla Finanziaria 2007. La risoluzione chiarisce che il nuovo regime è riservato solo a specifiche forme societarie e che l’operazione prospettata integra un indebito risparmio d’imposta ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Interpello su trasformazione di ALFA Spa in Srl agricola per accedere alla tassazione catastale
Risoluzione n. 177/E del 28 aprile 2008: trasformazione societaria e accesso al regime catastale
Il documento esamina un interpello presentato da ALFA Spa, società agricola, che intende trasformarsi in società a responsabilità limitata agricola per poter esercitare l’opzione per la determinazione del reddito su base catastale. L’Agenzia delle Entrate conclude che l’operazione, essendo finalizzata esclusivamente al conseguimento dell’agevolazione fiscale, integra un comportamento elusivo censurabile ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Fattispecie rappresentata
La società istante è una società per azioni agricola, di natura familiare, che svolge esclusivamente attività agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c., in forza di previsione statutaria. La Finanziaria 2007, con il comma 1093 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, ha introdotto per alcune società agricole la possibilità di optare per la determinazione del reddito secondo l’art. 32 del TUIR, cioè su base catastale.
Per accedere a tale disciplina, ALFA Spa intende procedere a una trasformazione da società per azioni agricola a società a responsabilità limitata agricola. Nell’istanza viene precisato che la trasformazione sarebbe effettuata solo per usufruire dell’agevolazione tributaria.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
La società sostiene che la trasformazione non possa essere qualificata come operazione elusiva, pur essendo finalizzata all’accesso a un vantaggio fiscale. Secondo l’istante, non vi sarebbe aggiramento di obblighi o divieti tributari, né indebito risparmio d’imposta ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, anche perché l’agevolazione non era prevista dalla normativa previgente.
Quadro normativo richiamato dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 1, comma 1093, della legge n. 296/2006, che consente l’opzione per la tassazione su base catastale alle società di persone, alle società a responsabilità limitata e alle società cooperative, purché abbiano la qualifica di società agricole ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004.
La disposizione richiede, per le società di capitali, che esse rivestano la forma di società a responsabilità limitata. Inoltre, l’art. 2 del D.Lgs. n. 99/2004 impone che nell’oggetto sociale sia previsto l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. e che la denominazione sociale contenga la dicitura "società agricola".
Le modalità applicative sono state definite dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 213 del 27 settembre 2007.
Valutazione dell’elusività dell’operazione
L’Agenzia precisa preliminarmente che il fatto che la società realizzi una sola operazione non esclude, di per sé, la configurabilità dell’elusione. Richiama infatti la portata dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973, osservando che il fenomeno elusivo può realizzarsi anche mediante un unico atto o negozio, come confermato dall’espressione normativa "anche collegati fra loro".
Nel caso concreto, l’operazione di trasformazione sarebbe posta in essere esclusivamente per consentire la tassazione catastale. Ciò comporta, secondo l’Agenzia, un uso improprio degli strumenti civilistici, poiché la società non realizza gli effetti voluti dal legislatore fiscale, ma ottiene un risultato economico-sostanziale diverso da quello posto a fondamento dell’agevolazione.
Ragioni della censura
L’Agenzia ritiene che non sussistano valide ragioni economiche idonee a giustificare la trasformazione. La sola finalità fiscale non integra una ragione economicamente apprezzabile, poiché l’operazione si traduce in un aggiramento della disciplina voluta dal legislatore.
Viene anche evidenziato che il legislatore ha inteso incentivare la costituzione di società tra imprenditori agricoli, senza includere le società per azioni tra i destinatari del nuovo regime. Al contrario, le società per azioni e in accomandita per azioni restano assoggettate alla tassazione ordinaria basata sul bilancio.
L’argomento secondo cui l’agevolazione non era contemplata in precedenza non viene considerato idoneo a giustificare la trasformazione, perché la volontà normativa è stata proprio quella di limitare il nuovo regime alle forme societarie espressamente indicate.
Coordinamento con il decreto attuativo n. 213/2007
L’Agenzia valorizza il combinato disposto degli artt. 1 e 6 del decreto n. 213/2007. L’art. 1 conferma che possono optare solo le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che siano società agricole ai sensi del D.Lgs. n. 99/2004.
L’art. 6 consente l’accesso al regime alle società che possedevano già i requisiti sostanziali dall’inizio del periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, purché si adeguino anche ai requisiti formali entro la fine del primo periodo d’imposta di esercizio dell’opzione. Tuttavia, questo rinvio ai requisiti sostanziali non consente di sanare la mancanza del requisito formale relativo alla forma giuridica, che deve essere già quella prevista dalla norma.
Conclusione dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la trasformazione prospettata da ALFA Spa realizza un disegno elusivo e risulta quindi censurabile ai sensi dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. La risoluzione afferma inoltre che le Direzioni Regionali dovranno vigilare affinché i principi enunciati siano applicati in modo uniforme.
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