Risoluzione n. 181 del 29/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che, per gli interventi di ristrutturazione su abitazioni e relative pertinenze, anche se distintamente accatastate, il limite di spesa di 48.000 euro va considerato una sola volta per ciascuna abitazione. Non spetta un ulteriore plafond autonomo per le pertinenze, sia per le spese del 2006 sia per quelle sostenute negli anni successivi coperti dalle proroghe della detrazione.
Limite di spesa per la detrazione 36% nelle ristrutturazioni edilizie di abitazioni e pertinenze
Limite di spesa per la detrazione del 36% nelle ristrutturazioni edilizie
La risoluzione affronta il tema del limite massimo di spesa agevolabile ai fini della detrazione IRPEF del 36% per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il documento chiarisce come debba essere applicato il plafond di 48.000 euro quando i lavori riguardano abitazioni e pertinenze distintamente accatastate.
Quesito del contribuente
Il contribuente è proprietario di un immobile composto da due unità abitative e da due pertinenze, tutte distintamente accatastate, sulle quali ha eseguito interventi di ristrutturazione edilizia. Egli precisa di aver presentato in data 14 dicembre 2006 la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara per ciascuna unità immobiliare e di aver sostenuto spese già nel 2006, con prosecuzione dei lavori nel 2007 e nel 2008.
Il contribuente chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 223 del 2006, possa applicare il limite di spesa di 48.000 euro per ciascuna delle quattro unità immobiliari interessate dagli interventi.
Soluzione prospettata dal contribuente
Secondo l’istante, poiché i lavori sono iniziati nel 2006, quando era ancora espressamente riconosciuto un limite di 48.000 euro per ogni unità immobiliare, abitazione o pertinenza, oggetto di ristrutturazione, egli ritiene di poter fruire del limite di spesa separatamente per ciascuna unità, comprese le pertinenze distintamente accatastate.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama l’art. 35, comma 35-quater, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 dicembre 2006 ha modificato la disciplina delle ristrutturazioni edilizie, stabilendo che il limite massimo di spesa di 48.000 euro per la detrazione del 36% spetta con riferimento alla singola abitazione.
La conseguenza di tale modifica è che il limite non è più collegato alla persona fisica che sostiene la spesa, ma all’abitazione. Se più soggetti effettuano interventi sulla stessa unità abitativa, resta comunque un unico plafond di 48.000 euro da ripartire tra gli aventi diritto.
Trattamento delle pertinenze
La risoluzione richiama anche la precedente risoluzione n. 124 del 4 giugno 2007, con cui era stato chiarito che il legislatore ha inteso collegare il limite di spesa all’abitazione, escludendo un autonomo limite per le pertinenze.
In sostanza, il limite di 48.000 euro va riferito unitariamente all’abitazione e alle sue pertinenze considerate insieme. Quando i lavori riguardano sia l’abitazione sia la relativa pertinenza, non può essere sommato un ulteriore plafond per la pertinenza, anche se questa è catastalmente separata.
Applicazione al caso concreto
Poiché il contribuente ha presentato la comunicazione di inizio lavori il 14 dicembre 2006, quando la modifica normativa era già in vigore, il calcolo del limite massimo di spesa deve tener conto solo delle due abitazioni, con due distinti limiti di 48.000 euro, uno per ciascuna abitazione, per un totale di 96.000 euro.
Le spese relative alle pertinenze, pur se oggetto di interventi unitamente alle abitazioni e distintamente accatastate, non consentono di aggiungere un ulteriore limite autonomo di spesa.
Proroghe della detrazione per gli anni successivi
La risoluzione precisa che la detrazione del 36% è stata prorogata:
- per il periodo d’imposta 2007, dall’art. 1, comma 387, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- per gli anni 2008, 2009 e 2010, dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Tali disposizioni confermano, ai fini IRPEF, il limite di 48.000 euro per unità immobiliare. Pur usando il termine generale di "unità immobiliare", esse non introducono una diversa regola rispetto a quella già affermata dal d.l. n. 223 del 2006.
Principio interpretativo confermato
L’Agenzia ribadisce che il limite di spesa va letto in modo rigoroso, avendo riguardo al numero delle unità immobiliari e non al numero dei comproprietari. Inoltre, nei casi in cui gli interventi interessino l’abitazione e la relativa pertinenza, resta valido un solo limite di 48.000 euro.
Pertanto, anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 in avanti, il contribuente deve considerare il limite di spesa con riferimento alle sole unità abitative, senza poter computare un autonomo plafond per le pertinenze, ancorché distintamente accatastate.
Conclusione
La risoluzione conclude che il contribuente può applicare il limite di 48.000 euro per ciascuna delle due abitazioni, ma non può sommare ulteriori limiti per le relative pertinenze. Le Direzioni Regionali sono incaricate di vigilare sull’applicazione uniforme dei principi espressi.
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