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Risoluzione

Risoluzione n. 180 del 29/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia chiarisce che i limiti previsti per le società non operative sul credito IVA si applicano anche nella liquidazione IVA di gruppo: il credito della controllata non può essere usato in compensazione o chiesto a rimborso dal gruppo. Se il credito è stato già utilizzato, la controllante deve riversare le somme con interessi, senza sanzioni; non serve emettere note di variazione, e il credito residuo va ritrasferito alla controllata.

Interpello sulla liquidazione IVA di gruppo e società non operative ex art. 30, comma 4, L. 724/1994

Liquidazione IVA di gruppo e società non operative

La risoluzione esamina il trattamento dell’eccedenza di credito IVA di una società controllata che partecipa alla liquidazione IVA di gruppo e che, in sede di dichiarazione annuale, risulta non operativa ai sensi dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 1994. Il documento chiarisce se i limiti posti alla utilizzazione del credito IVA delle società non operative valgano anche nel contesto della procedura di gruppo.

Quesito prospettato dalla società

La società ALFA S.r.l., controllata da BETA S.p.a., aveva trasferito nel corso del 2006 crediti IVA per complessivi 8.611 euro nell’ambito della liquidazione IVA di gruppo. La controllante ne aveva già utilizzati in compensazione 1.899 euro. In sede di modello Unico 2007, la società risultava non operativa.

Di fronte ai vincoli dell’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, l’istante:

  • ha annullato il trasferimento del credito infragruppo tramite note di variazione IVA;
  • ha versato l’IVA già utilizzata in compensazione dalla capogruppo;
  • ha versato interessi e sanzioni avvalendosi del ravvedimento operoso.

La società segnala inoltre che la dichiarazione IVA 2006 è stata accolta dal sistema informatico solo indicando la cessazione del controllo da parte di BETA S.p.a. nel corso dell’esercizio. Chiede quindi se il comportamento adottato sia corretto e come regolarsi anche per gli adempimenti relativi al 2007.

Normativa di riferimento

L’Agenzia richiama l’art. 30, comma 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244. La norma prevede che, per le società e gli enti non operativi:

  • l’eccedenza di credito IVA non è ammessa a rimborso;
  • non può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997;
  • non può essere ceduta ai sensi dell’art. 5, comma 4-ter, del d.l. n. 70/1998, convertito con modificazioni dalla legge n. 154/1988.

La risoluzione richiama inoltre il caso in cui, per tre periodi d’imposta consecutivi, la società non operativa non effettui operazioni rilevanti ai fini IVA almeno pari ai valori minimi previsti dal comma 1: in tal caso l’eccedenza di credito non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’IVA a debito dei periodi successivi.

Applicazione alla liquidazione IVA di gruppo

La procedura di liquidazione IVA di gruppo, disciplinata dall’art. 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633/1972 e dal decreto ministeriale 13 dicembre 1979, consente alle controllate di trasferire alla controllante debiti e crediti periodici. La controllante effettua la somma algebrica delle posizioni e determina l’IVA da versare o il credito di gruppo, con possibilità di rimborso al ricorrere dei presupposti dell’art. 30 e dell’art. 38-bis del d.P.R. n. 633/1972.

L’Agenzia ribadisce che si tratta di una particolare forma di compensazione tra posizioni creditorie e debitorie di società del gruppo, finalizzata ad agevolare finanziariamente il gruppo stesso.

Principio affermato: il vincolo vale anche nel gruppo

Richiamando la risoluzione n. 26 del 30 gennaio 2008, l’Agenzia afferma che i limiti e i vincoli dell’art. 30, comma 4, si applicano anche quando la società non operativa partecipa alla liquidazione IVA di gruppo come controllata.

Ne deriva che:

  • il credito IVA della controllata non operativa non può essere utilizzato in compensazione dell’imposta dovuta da altre società del gruppo;
  • tale credito non può essere chiesto a rimborso dalla controllante;
  • il principio vale anche se la società è divenuta non operativa dopo l’opzione per la liquidazione IVA di gruppo e il credito è già stato, almeno in parte, utilizzato.

Conseguenze operative per il gruppo

Quando il credito della controllata non operativa è stato già inserito nella liquidazione di gruppo:

  • la controllante, nella liquidazione annuale del gruppo, non deve considerare le eccedenze detraibili trasferite;
  • se tali importi sono stati anche solo parzialmente utilizzati in compensazione, la controllante deve riversare all’Erario quanto utilizzato, con interessi;
  • non si applicano sanzioni, secondo quanto richiamato dalla circolare 4 maggio 2007, n. 25;
  • le eccedenze non utilizzate dal gruppo devono essere ritrasferite alla società controllata non operativa, che le indicherà nella propria dichiarazione annuale IVA.

L’Agenzia precisa espressamente che, per effettuare questo ritrasferimento, non è necessario emettere note di variazione ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 633/1972.

Rientro in attività della società non operativa

Se la società controllata ritorna in attività nel triennio previsto dall’art. 30, comma 4, della legge n. 724/1994, il credito in questione potrà essere nuovamente trasferito alla controllante in occasione della prima liquidazione IVA utile, per essere utilizzato dal gruppo.

Valutazione del comportamento dell’istante

Con riferimento al caso concreto, l’Agenzia ritiene corretto il comportamento del contribuente, con una sola eccezione: non erano dovute le note di variazione IVA emesse per annullare il trasferimento del credito.

La società può inoltre chiedere la restituzione delle somme versate e non dovute a titolo di sanzioni.

Chiarimento sul modello dichiarativo

Le difficoltà incontrate nella compilazione della dichiarazione IVA 2007 dipendono dal fatto che le modifiche normative e i relativi chiarimenti sono intervenuti dopo l’approvazione del modello. L’Agenzia segnala che il modello IVA 2008 è già stato aggiornato per tenere conto, nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, dell’eventuale verifica della fattispecie descritta.

Vigilanza applicativa

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

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