Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 178 del 29/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese a un soggetto domiciliato in Italia rientrano, in linea generale, nell’art. 7, quarto comma, lett. d), del D.P.R. 633/1972, salvo utilizzo fuori dall’UE. La qualificazione dipende dalla natura oggettiva del servizio e dalla prevalenza della componente intellettuale, mentre non possono essere ricondotti automaticamente a tale disciplina i servizi con forte contenuto organizzativo o imprenditoriale, la cui valutazione concreta esula dall’interpello.

Trattamento IVA dei servizi di consulenza e assistenza tecnica o legale resi in Italia da soggetto non residente

Trattamento IVA delle prestazioni di consulenza e assistenza rese da non residente

La risoluzione esamina il corretto trattamento IVA di servizi resi in Italia da una società tedesca a favore di una società italiana, soffermandosi sulla distinzione tra prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale e prestazioni di carattere generico. L’obiettivo è stabilire se tali servizi debbano considerarsi territorialmente rilevanti in Italia oppure nel Paese del prestatore.

Quesito presentato dall’istante

ALFA S.p.a., società operante nel settore farmaceutico, intende stipulare con BETA Gmbh un contratto per una pluralità di servizi attinenti all’attività aziendale. I servizi indicati sono:

  • consulenza strategica;
  • marketing;
  • consulenza a supporto del marketing e delle strategie scientifiche;
  • consulenza legale, amministrativa e commerciale.

Per tali prestazioni BETA percepirebbe un corrispettivo composto dai costi sostenuti, maggiorati di un mark up percentuale. L’istante chiede quale sia il trattamento IVA applicabile e, in particolare, se tali servizi vadano qualificati come prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale ai sensi dell’art. 7, quarto comma, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, oppure come prestazioni generiche ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

ALFA ritiene che, pur essendo riconducibili in senso lato all’ambito della consulenza, le prestazioni considerate nel loro complesso abbiano natura generica. Secondo la società, il contenuto intellettuale non sarebbe sufficiente a qualificare il servizio come consulenza specifica, poiché l’attività richiederebbe una complessa organizzazione di mezzi e risorse, tale da farla rientrare nell’esercizio di impresa. Da ciò conseguirebbe l’esclusione dalla disciplina IVA italiana ai sensi dell’art. 7, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia ricorda che:

  • l’art. 7, terzo comma, del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce un criterio generale di territorialità per le prestazioni di servizi, rendendole imponibili in Italia quando rese da soggetti domiciliati o residenti nel territorio dello Stato, oppure da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti;
  • in deroga a tale regola, il quarto comma, lett. d), prevede che le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale si considerano effettuate in Italia quando rese a soggetti domiciliati nel territorio dello Stato, indipendentemente dal domicilio, residenza o stabile organizzazione del prestatore, salvo che siano utilizzate fuori dalla Comunità europea.

Criteri di qualificazione delle prestazioni di consulenza

La risoluzione sottolinea che la natura del servizio va valutata su un piano oggettivo. In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, non è determinante la qualifica professionale del prestatore, ma la natura della prestazione e la finalità perseguita.

Secondo l’impostazione richiamata dall’Agenzia, rientrano nell’ambito delle prestazioni di cui all’art. 7, quarto comma, lett. d), non solo le attività tipiche di avvocati, consulenti, periti contabili o ingegneri, ma anche tutte le attività analoghe, cioè quelle che perseguono la medesima finalità e presentano contenuti e funzioni equivalenti.

Elementi distintivi tra consulenza e attività generiche

L’Agenzia afferma che l’analogia con le prestazioni di consulenza non ricorre quando risulta preminente l’organizzazione di mezzi tecnici, tipica dell’attività imprenditoriale, rispetto alla componente intellettuale e valutativa.

In concreto, è qualificabile come consulenza l’attività caratterizzata da:

  • giudizi;
  • precisazioni;
  • chiarimenti;
  • pareri;

nelle quali risulti prevalente la valutazione personale del soggetto che presta il servizio e il profilo intellettuale della prestazione.

Limiti del parere reso in sede di interpello

Per i servizi indicati nell’istanza che non siano univocamente qualificabili come consulenza e assistenza tecnica o legale, l’Agenzia osserva che la verifica concreta della loro riconducibilità alla disciplina generale dell’art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 richiederebbe un giudizio di fatto. Tale valutazione non rientra nelle competenze esercitabili in sede di interpello, che è invece limitato alla delimitazione della portata e dell’ambito operativo delle norme tributarie.

Esito sostanziale della risoluzione

La risoluzione conferma il criterio per cui le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale rese a soggetti domiciliati in Italia sono, in via generale, territorialmente rilevanti in Italia ai fini IVA, salvo il caso di utilizzo fuori dalla Comunità europea. Rimane però necessario distinguere tali servizi dalle attività con prevalente contenuto organizzativo o imprenditoriale, per le quali è richiesta una valutazione in fatto non effettuabile nell’ambito del parere reso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.