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Risoluzione

Risoluzione n. 175 del 28/04/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione esclude l’esenzione IVA per i corrispettivi relativi alla fornitura, gestione e manutenzione della piattaforma informatica destinata al corporate banking interbancario, ritenendoli prestazioni tecniche e propedeutiche ma non operazioni finanziarie complete né accessorie ex art. 10 e art. 12 del DPR 633/1972. I corrispettivi, sia verso ACBI sia nel ribaltamento ai consorziati, vanno quindi assoggettati a IVA ordinaria, senza distinzione tra flussi dispositivi e informativi.

IVA su fornitura e gestione di infrastruttura telematica per corporate banking interbancario

IVA sulla piattaforma di corporate banking interbancario

La risoluzione affronta il trattamento IVA della fornitura, gestione e manutenzione di un’infrastruttura telematica destinata a realizzare un sistema di corporate banking interbancario. L’Amministrazione finanziaria esamina se tali prestazioni possano rientrare nell’esenzione prevista per le operazioni finanziarie ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 1), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Fattispecie descritta nell’istanza

L’Associazione per il Corporate Banking Interbancario (ACBI) ha stipulato un contratto con una software house per acquistare un’infrastruttura tecnologica da mettere a disposizione delle banche aderenti. ACBI si costituirà in consorzio con attività esterna e ribalterà il costo del servizio sui propri associati, che diventeranno consorziati.

Il sistema consentirà alle imprese clienti di operare con più banche tramite una sola banca proponente, scambiando:

  • flussi informatici dispositivi relativi a incassi e pagamenti, indirizzati alle banche passive e da queste processati per generare le operazioni finanziarie richieste;
  • flussi informatici informativi, quali rendicontazione, tesoreria, dossier titoli e altri scambi a contenuto commerciale o funzionali alla fatturazione.

Si configurano quindi distinti rapporti giuridici tra clienti e banca proponente, da un lato, e tra clienti e banche passive consorziate, dall’altro. Il fornitore del sistema assume una responsabilità per eventuali mancata o inesatta erogazione del servizio, senza poter invocare il fatto di terzi come esimente.

Tesi dell’istante

Secondo ACBI, la piattaforma telematica realizzerebbe operazioni finanziarie esenti IVA, in quanto idonea a trasferire fondi e a produrre modifiche giuridiche ed economiche nella sfera patrimoniale dei clienti, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia.

L’istante sostiene inoltre che:

  • la prestazione sia svolta da un soggetto diverso dagli istituti bancari, ma ciò non sarebbe ostativo all’esenzione, poiché rileva la natura oggettiva dell’operazione;
  • il servizio sia propedeutico e accessorio alle operazioni bancarie eseguite dalle banche passive;
  • i corrispettivi relativi ai flussi dispositivi e ai flussi informativi di rendicontazione possano beneficiare dell’esenzione, mentre i flussi informativi diversi resterebbero imponibili.

Quadro interpretativo richiamato dall’Agenzia

L’Agenzia richiama la disciplina dell’art. 10, comma 1, n. 1), del DPR n. 633 del 1972, letta alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, in particolare la sentenza 5 giugno 1997, causa C-2/95, e la sentenza 21 giugno 2007, causa C-453/05.

Vengono evidenziati i seguenti principi:

  • l’esenzione ha carattere oggettivo e dipende dalla natura della prestazione, non dal soggetto che la rende o la riceve;
  • non rilevano le modalità di svolgimento della prestazione, che può essere elettronica o manuale;
  • la prestazione deve essere idonea a determinare modifiche giuridiche ed economiche nella sfera patrimoniale del cliente;
  • non basta che il servizio sia indispensabile o un elemento della prestazione finanziaria: deve trattarsi di un’operazione completa, che riproduca in modo compiuto la funzione specifica del servizio finanziario;
  • per distinguere il servizio esente da una mera prestazione tecnica assume rilievo il grado di responsabilità del prestatore.

Valutazione della fattispecie

Secondo l’Agenzia, la fornitura dell’infrastruttura telematica non soddisfa i requisiti per l’esenzione. Il servizio reso da ACBI consiste nella messa a disposizione di una piattaforma tecnologica che consente l’inoltro degli input dispositivi dei clienti, ma non realizza di per sé l’operazione di pagamento.

Gli effetti finanziari si producono solo dopo l’intervento delle banche passive, che:

  • processano gli ordini;
  • eseguono le istruzioni impartite dai clienti;
  • assumono responsabilità diretta sulla corretta esecuzione delle operazioni.

Ne deriva che la prestazione della piattaforma è necessaria e propedeutica, ma non integra una prestazione finanziaria completa. La frammentazione dell’operazione tra soggetti diversi impedisce di considerare esente la sola componente rappresentata dalla fornitura del sistema telematico.

Esclusione dell’accessorietà

È esclusa anche la qualificazione della prestazione come accessoria alle operazioni di pagamento eseguite dalle banche passive. L’art. 12 del DPR IVA richiede, tra l’altro, che la prestazione secondaria sia resa dal medesimo soggetto che effettua l’operazione principale; nel caso esaminato, invece, la piattaforma è fornita da un soggetto diverso rispetto alle banche che eseguono i pagamenti.

Conclusione

L’Agenzia conclude che i corrispettivi dovuti per la fornitura, gestione e manutenzione dell’infrastruttura telematica:

  • sono soggetti a IVA ordinaria;
  • non beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 10, n. 1), del DPR n. 633 del 1972;
  • restano imponibili sia nel rapporto tra fornitore e ACBI sia nel successivo ribaltamento ai consorziati;
  • non richiedono alcuna distinzione tra flussi dispositivi e flussi informativi.

Le Direzioni regionali sono invitate a vigilare affinché i principi espressi siano applicati in modo uniforme.

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