Risoluzione n. 179 del 29/04/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che gli attestati di frequenza/qualifica rilasciati dall’INAIL ai dipendenti statali al termine dei corsi per responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione non beneficiano dell’esenzione di cui all’art. 16 della Tabella B del DPR 642/1972. Si applica invece il bollo fin dall’origine, con onere a carico dell’INAIL ex art. 8 DPR 642/1972; se più certificazioni sono redatte in un unico contesto formale, è dovuta una sola imposta.
Imposta di bollo sugli attestati INAIL per corsi di formazione
Imposta di bollo sugli attestati INAIL
La risoluzione esamina il regime dell’imposta di bollo applicabile agli attestati di frequenza e qualifica rilasciati dall’INAIL al termine dei corsi per "Responsabili e Addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione". Il chiarimento riguarda in particolare gli attestati rilasciati ai dipendenti statali che frequentano il corso su incarico dell’amministrazione di appartenenza.
Quadro fattuale e quesito
L’INAIL, ente pubblico non economico, organizza corsi di formazione ai sensi dell’articolo 8-bis del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. Al termine viene rilasciato un attestato necessario per svolgere l’incarico presso amministrazioni pubbliche o datori di lavoro privati.
L’ente chiede chiarimenti sul trattamento ai fini del bollo degli attestati rilasciati ai dipendenti statali, posto che per i soggetti privati tali attestati sono già assoggettati all’imposta con onere a carico dei partecipanti.
Soluzioni interpretative prospettate dal contribuente
L’istante prospetta due possibili soluzioni:
- esenzione dall’imposta in base all’articolo 16 della Tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, a prescindere dall’utilizzo del documento;
- assoggettamento al bollo fin dall’origine ex articolo 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, con onere a carico dell’INAIL ai sensi dell’articolo 8 del medesimo decreto.
In via subordinata, viene inoltre chiesto se, in caso di applicazione del bollo, sia utilizzabile l’articolo 13, terzo comma, punto 15), del DPR n. 642/1972, che consente il pagamento di una sola imposta per atti contenenti più certificazioni redatte in un unico contesto.
Valutazione dell’Agenzia: esclusione dell’esenzione
L’Agenzia esclude l’applicabilità dell’articolo 16 della Tabella B del DPR n. 642/1972, che riguarda gli atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province e comuni, quando scambiati tra loro.
La ragione del diniego è che l’INAIL, pur essendo un ente pubblico, non rientra tra le amministrazioni dello Stato. Di conseguenza, gli attestati rilasciati dall’ente non possono beneficiare di tale esenzione.
Regola applicabile: bollo fin dall’origine
Secondo l’Agenzia si applica invece l’articolo 1, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972, che prevede il bollo fin dall’origine per gli atti e certificati rilasciati da pubblici ufficiali, nella misura indicata di euro 14,62 per ogni foglio.
Poiché il corso è erogato al dipendente statale su incarico dell’amministrazione di appartenenza, trova applicazione anche l’articolo 8 del DPR n. 642/1972, secondo cui nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante patti contrari. Ne deriva che, nel caso esaminato, il bollo deve essere assolto dall’INAIL.
Certificazioni multiple e unicità del contesto
Quanto al quesito subordinato, l’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 13, terzo comma, punto 15), del DPR n. 642/1972, che consente di scrivere sul medesimo foglio atti contenenti più certificazioni o provvedimenti, se redatti in un unico contesto, con il pagamento di una sola imposta.
La condizione di unicità del contesto viene interpretata in senso formale, riferita cioè allo stesso foglio e alla stessa data. In tali casi, l’imposta è dovuta una sola volta. La soluzione è confermata anche dal richiamo alla risoluzione 18 maggio 2006, n. 70.
Limiti dell’agevolazione e casi diversi
La risoluzione precisa tuttavia che, se la certificazione INAIL riguarda il singolo partecipante, l’imposta di bollo deve essere corrisposta per ogni attestato rilasciato.
Inoltre, se l’INAIL rilascia al singolo partecipante un estratto di qualunque atto o documento o una copia dichiarata conforme all’originale, si applica ancora l’articolo 1 della Tariffa, parte prima, con bollo fin dall’origine nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.
Indicazioni finali
Le Direzioni regionali sono incaricate di vigilare affinché i principi espressi nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.
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