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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12015/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava la violazione di legge per errata qualificazione del fatto: il Tribunale aveva omesso di riconoscere e contestare la circostanza aggravante delle "più persone riunite" prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 1) cod. pen., qualificando il reato come rapina impropria ai sensi dell'art. 628, secondo comma. Per tale motivo si sarebbe determinata una applicazione erronea dei criteri di cui all'art. 69 cod. pen. nella determinazione della pena; inoltre il Procuratore generale richiamava elementi processuali (tra cui la declinazione di competenza dal giudice monocratico al Tribunale) che, a suo avviso, dimostravano che l'aggravante era stata contestata in fatto e doveva essere valutata

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato che, alla luce del capo di imputazione (riferimento al concorso ex art. 110 cod. pen.) e della descrizione fattuale della dinamica (simultanea presenza e azione unitaria dei due imputati), la circostanza aggravante delle "più persone riunite" era contestata in fatto in modo inequivoco. Di conseguenza la qualificazione adottata dal Tribunale (art. 628, secondo comma) è stata ritenuta errata e si è anche riscontrata l'erronea applicazione dei criteri di determinazione della pena ex art. 69 cod. pen. La Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra sezione del Tribunale di Brescia ai sensi dell'art. 623, lett. c) cod. proc. pen., perché sia valutata la fattispecie nella giusta qualificazione e rideterminata la pena

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso tra più persone nell'azione delittuosa; la citazione del concorso nel capo di imputazione contribuisce a far emergere la simultaneità dell'azione dei coautori

  • art. 628, secondo comma, cod. pen.

    Qualificazione della rapina impropria utilizzata dal Tribunale; la Corte ha ritenuto che tale qualificazione fosse insufficiente dato che mancava il corretto riconoscimento dell'aggravante "più persone riunite"

  • art. 628, terzo comma, n. 1) cod. pen.

    Aggravante delle "più persone riunite" applicabile quando la condotta violenta è realizzata da più persone presenti simultaneamente; la Corte ha ritenuto che tale circostanza fosse contestata in fatto e dovesse essere considerata

  • art. 69 cod. pen.

    Criteri per il bilanciamento delle circostanze e per la determinazione della pena; la Corte ha rilevato che l'errata qualificazione del reato ha comportato un errore nell'applicazione dei criteri di cui all'art. 69

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti entro i quali il ricorrente ha affermato le proprie censure; il ricorso era formulato nei limiti richiesti da tale disposizione

  • art. 623, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma che consente alla Corte di annullare con rinvio quando è necessario che un altro giudice valuti i fatti o la qualificazione; la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione del Tribunale ai sensi di questa disposizione

  • Sez. U., sent. n. 24906 del 18/04/2019 (Sorge)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: afferma che la contestazione in fatto delle aggravanti deve valutarsi in base alla natura della circostanza e che, per aggravanti che si esauriscono in comportamenti materiali (come la simultanea presenza di più persone), la descrizione fattuale è sufficiente a rendere ammissibile la contestazione

Massime di principio

  • La circostanza aggravante è "contestata in fatto" quando il capo di imputazione e la descrizione dei comportamenti consentono di riconoscere tutti gli elementi materiali costitutivi dell'aggravante, anche se non è citata espressamente la norma che la prevede
  • La semplice indicazione del concorso tra più soggetti (art. 110 cod. pen.) unita alla descrizione di una condotta simultanea è spesso sufficiente per ritenere contestata l'aggravante delle "più persone riunite"
  • Se la qualificazione giuridica adottata dal giudice di merito non considera un'aggravante effettivamente contestata in fatto, ciò può determinare un errore anche nella determinazione della pena (applicazione errata dell'art. 69) e giustificare l'annullamento con rinvio
  • In situazioni analoghe il giudice di merito deve verificare e motivare specificamente se gli elementi fattuali inseriti nell'imputazione siano idonei a far conoscere all'imputato l'aggravante contestata; l'assenza di tale valutazione può comportare la cassazione
  • La Corte di legittimità richiede coerenza tra il contenuto del capo di imputazione, la fase di convalida/competenza e la qualificazione adottata in sentenza: discrepanze rilevanti possono giustificare intervento correttivo e rinvio per nuovo esame

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