Cassazione Penale, Sentenza n. 25898/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza del GUP del Tribunale di Bergamo (24/02/2023) che lo aveva condannato per il reato di cui all'art.73 co.5 DPR 309/90 e aveva applicato un aumento per continuazione con una precedente sentenza (n.408/2018). In appello e in cassazione si lamentava: 1) la negazione delle circostanze attenuanti generiche non sarebbe corretta, essendo il soggetto non incensurato e assente in giudizio; 2) l'aumento di pena per continuazione sarebbe eccessivamente gravoso e sproporzionato e privo di adeguata motivazione. Il ricorso alla Cassazione denunciava inosservanza ed errata applicazione degli artt. 581, 591 e 592 c.p.p. e illogicità di motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per mancanza di specificità dei motivi, confermando la decisione della Corte d'Appello che aveva già ritenuto l'appello aspecifico. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del primo giudice (che aveva richiamato precedenti penali e la mancata partecipazione al processo come elementi decisivi) e ha rilevato che l'appellante non ha indicato quali elementi contrari avrebbero giustificato la concessione delle attenuanti. Quanto all'aumento per continuazione, la Corte ha richiamato i principi delle Sezioni Unite sul dovere di motivazione proporzionata e ha ritenuto che l'aumento di mesi 3 e euro 500 fosse contenuto e proporzionato; anche su questo punto il ricorrente non ha fornito elementi concreti per dimostrare sproporzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
DPR 309/1990 art. 73 co. 5
Norma sostanziale relativa al traffico di stupefacenti che ha costituito il capo di imputazione; la Corte ha confermato la condanna per tale reato e l'applicazione dell'aumento per continuazione con altra sentenza.
Codice di procedura penale art. 581
Norma richiamata tra quelle processuali nel ricorso; la Corte ha esaminato le censure processuali relative alla specificità dei motivi e le ha ritenute inammissibili.
Codice di procedura penale art. 591
Norma richiamata nel ricorso; la pronuncia ha valutato i profili di motivazione e specificità richiesti per l'impugnazione, coerentemente con la disciplina processuale.
Codice di procedura penale art. 592
Norma richiamata nel ricorso; la Corte ha ritenuto che le censure non soddisfacevano i requisiti di specificità previsti per le impugnazioni.
Codice penale art. 133
Richiamato nella motivazione come riferimento ai criteri per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha sottolineato che il giudice può motivare la concessione o l'esclusione richiamando gli elementi ritenuti decisivi tra quelli indicati da tale articolo.
Codice penale art. 81
Rilevante nel giudizio di proporzione delle pene per la continuazione; la Corte ha richiamato la necessità di rispettare i limiti e il rapporto di proporzione tra le pene ai sensi di tale norma.
Costituzione art. 111 (secondo comma)
Richiamata a supporto del principio della ragionevole durata del processo e dell'esigenza di evitare impugnazioni meramente dilatorie; giustifica l'onere di specificità dell'impugnante.
Codice di procedura penale art. 616
Norma applicata per la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di inammissibilità del ricorso per colpa dell'imputato; la Corte ha disposto il pagamento di euro 3.000,00.
Sezioni Unite, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 (Rv. 268822)
Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016 Rv. 268822
Principio secondo cui l'appello e il ricorso per cassazione sono inammissibili per difetto di specificità quando i rilievi non enunciano e argomentano criticamente le ragioni di fatto o di diritto alla base della decisione impugnata; l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.
Sezioni Unite, Sentenza n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone, Rv. 282269)
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01
Principio secondo cui il giudice di merito deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite in caso di continuazione; il grado di dettaglio richiesto nella motivazione è correlato all'entità dell'aumento e serve a verificare la proporzione e l'assenza di cumulo materiale.
Massime di principio
- Un'impugnazione è inammissibile se i motivi sono generici: è necessario indicare specificamente le ragioni di fatto e di diritto che si contestano e argomentarle in modo puntuale.
- Sulle attenuanti generiche il giudice del merito esprime un giudizio di fatto; per impugnare tale valutazione occorre indicare elementi concreti e contrari, richiamando i parametri dell'art.133 c.p.
- Per contestare un aumento per continuazione bisogna dimostrare concretamente la sproporzione o la violazione del divieto di cumulo: non basta affermare genericamente che l'aumento è eccessivo.
- Il grado di dettaglio richiesto nella motivazione del giudice correlato all'entità dell'aumento: minimi aumenti richiedono motivazioni meno dettagliate; aumenti rilevanti richiedono motivazioni specifiche per ciascun reato satellite.
- Le valutazioni di fatto del giudice di merito sono difficilmente sindacabili in Cassazione se non sono contraddittorie o manifestamente illogiche: in appello e cassazione serve mostrare errori specifici nella logica o nei presupposti fattuali.
- Proceduralmente, l'impugnante dovrebbe documentare e numerare i punti di criticità (es. precedenti non considerati, elementi della personalità, dati di fatto sulla cessione) e fornire calcoli o argomentazioni che evidenzino la violazione del principio di proporzionalità.
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