Cassazione Civile, Ordinanza n. 27961/2021 del 14/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento emessi nei confronti di una società di persone e del socio, per più annualità, in materia di imposte dirette e IVA, sulla base di studi di settore, dati contabili e rilievi di antieconomicità della gestione. La CTR ha accolto l’appello dell’Ufficio ritenendo fondati gli accertamenti, valorizzando redditi dichiarati molto bassi, incongruenze tra costi del lavoro e redditi, computo delle ore lavorative dell’apprendista, differenze con i listini della Camera di Commercio e ricostruzione induttiva dei ricavi. I ricorrenti hanno censurato: 1) l’ammissibilità dell’appello dell’Ufficio ex art. 53 d.lgs. 546/1992 per asserita genericità dei motivi; 2) la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse fondato la decisione su fatti non provati e non contestati, specie quanto alle ore lavorate; 3) la violazione dell’art. 39 d.P.R. 600/1973 per difetto di presunzioni gravi, precise e concordanti, assumendo che vi fosse un solo indizio (redditi bassi); 4) la violazione dell’art. 24 d.l. 78/2010 in tema di antieconomicità; 5) la violazione dell’art. 54 d.P.R. 633/1972, negando che l’antieconomicità potesse fondare anche il recupero IVA; 6) la violazione dell’art. 12 l. 212/2000 per omesso contraddittorio preventivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati tutti i motivi: l’appello dell’Agenzia era specifico e quindi ammissibile; il secondo e il terzo motivo chiedevano in realtà una rivalutazione del merito ed erano comunque smentiti da una specifica contestazione dell’Ufficio e da una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti; l’accertamento induttivo era legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando la gestione sia antieconomica; il paradigma dell’antieconomicità può rilevare anche ai fini IVA, purché l’Amministrazione dimostri una manifesta e macroscopica antieconomicità, mentre nel caso concreto i contribuenti non avevano provato la reale inerenza e veridicità delle operazioni; infine, il contraddittorio endoprocedimentale obbligatorio non era configurabile in modo generalizzato per i tributi non armonizzati e, quanto all’IVA, i ricorrenti non avevano indicato quali difese concrete avrebbero potuto svolgere, risultando peraltro svolto un accesso con possibilità di osservazioni. I ricorrenti sono stati condannati alle spese.
Norme richiamate
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario l’inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi va interpretata restrittivamente; è sufficiente che dall’atto, considerato nel suo complesso, emerga in modo inequivoco la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 112 c.p.c.
Richiamato insieme alla censura di nullità, ma il motivo è stato escluso perché l’appello non era affetto da carenza di specificità.
art. 115 c.p.c.
La deduzione di violazione non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Il motivo è stato ritenuto inammissibilmente volto a ottenere una nuova valutazione dei fatti; il principio sull’onere della prova non consente in cassazione una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Consente l’accertamento induttivo dei redditi anche in presenza di contabilità formalmente regolare quando emergano presunzioni gravi, precise e concordanti o un comportamento economicamente anomalo sintomatico di inattendibilità della contabilità.
art. 24 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Richiamato dai ricorrenti per limitare gli indici di antieconomicità, ma la Corte ha ribadito che l’accertamento era sostenuto da una pluralità di elementi indiziari, non dal solo reddito basso.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Per l’IVA sono utilizzabili presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; l’antieconomicità manifesta può costituire indizio di non veridicità della fattura o di non inerenza dell’operazione.
art. 12 legge 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale non opera in modo generalizzato per i tributi non armonizzati; per l’IVA, il contribuente deve indicare le difese concrete che avrebbe potuto svolgere e può inoltre avvalersi delle osservazioni successive al PVC.
art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato solo per il principio di trasparenza nelle società di persone, in relazione agli avvisi emessi nei confronti dei soci.
d.l. 6 luglio 2011, n. 98
Richiamato con riferimento alla definizione agevolata che aveva determinato la cessazione della materia del contendere per alcune annualità e per altra socia.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il requisito di specificità dei motivi di appello è soddisfatto quando dall’atto impugnatorio, letto nel suo complesso, emerga in modo chiaro l’intenzione di censurare la sentenza di primo grado; l’inammissibilità per genericità va applicata restrittivamente.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del merito in cassazione, soprattutto quando il giudice di appello abbia già apprezzato in modo congruo gli elementi di causa.
- L’accertamento induttivo dei redditi è legittimo anche in presenza di contabilità formalmente regolare se la gestione d’impresa risulti intrinsecamente inattendibile per antieconomicità e l’Ufficio fondi la pretesa su una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti.
- L’antieconomicità della gestione imprenditoriale può costituire un indizio rilevante di occultamento di ricavi, specie quando il reddito dichiarato sia anormalmente basso rispetto ai costi del lavoro o ai parametri di settore.
- In materia IVA, l’antieconomicità manifesta e macroscopica dell’operazione può integrare un indice di non veridicità della fattura o di non inerenza del costo, ma incombe comunque sul contribuente provare la realtà dell’operazione e la sua destinazione ad attività imponibile.
- Il contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato per i tributi non armonizzati; per i tributi armonizzati, come l’IVA, la tutela richiede comunque che il contribuente alleghi in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere, non potendosi limitare a una censura astratta.
- Nel giudizio tributario, la mancata contestazione specifica di alcuni fatti non comporta automaticamente ammissione in senso pieno, dovendo coordinarsi con la peculiarità del contenzioso e con la persistente possibilità per l’Ufficio di difendere la pretesa con tutte le argomentazioni pertinenti.
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