Corte di giustizia, Sentenza C-8/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023. — XXX contro Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità. — Causa C-8/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta restrittivamente l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, chiarendo che non basta la sola condanna definitiva per un reato di particolare gravità per revocare lo status di rifugiato. L’autorità nazionale deve dimostrare anche un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per la comunità, sulla base di una valutazione individuale e aggiornata. La revoca resta comunque facoltativa e richiede un controllo di proporzionalità.
Revoca dello status di rifugiato ex articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE: rapporto tra condanna per reato di particolare gravità, pericolo per la comunità e controllo di proporzionalità.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, la sola condanna con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità basti a dimostrare il pericolo per la comunità; in caso contrario, se occorra provare che il rifugiato continui a costituire un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave; e se la revoca dello status sia subordinata a un controllo di proporzionalità.
Principio di diritto
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE consente la revoca dello status di rifugiato solo se ricorrono cumulativamente due condizioni: il rifugiato deve essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità e l’autorità competente deve dimostrare, caso per caso, che egli costituisce per la comunità dello Stato membro un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società; la sola condanna non basta. Inoltre, la revoca è una facoltà discrezionale che deve essere esercitata nel rispetto del principio di proporzionalità, valutando tutte le circostanze pertinenti e anche l’eventuale esistenza di misure meno lesive.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 1, sezione F), lettera b)
- Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 33, paragrafo 2
- Direttiva 2004/38/CE, articolo 27, paragrafo 2
- Direttiva 2011/95/UE, considerando 12
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 1
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 2, lettera d)
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 12, paragrafo 2, lettera b)
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 13
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 14, paragrafi 4 e 6
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 17, paragrafo 1, lettere b) e d)
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 21, paragrafo 2, lettera b)
- Direttiva 2011/95/UE, articolo 23, paragrafo 4
- Direttiva 2011/95/UE, articoli 24 e 25
- Direttiva 2013/32/UE, articolo 45, paragrafi 1 e 3
- Articolo 78, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Revoca dello status di rifugiato per reato di particolare gravità e pericolo per la comunità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Conseil d’État belga in una controversia tra un rifugiato e l’autorità competente che gli aveva revocato lo status di rifugiato. La Corte interpreta l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, chiarendo i presupposti sostanziali e il ruolo del principio di proporzionalità nella revoca dello status.
Fatti e procedimento principale
Il ricorrente aveva ottenuto lo status di rifugiato nel 2007. Nel 2010 era stato condannato a venticinque anni di reclusione per fatti gravi, tra cui una rapina e un omicidio doloso commesso per agevolare la rapina o garantirsi l’impunità. Nel 2016 il Commissario generale per i rifugiati e gli apolidi ha revocato lo status di rifugiato.
Il ricorso proposto dinanzi al giudice belga è stato respinto in primo grado, ritenendo sufficiente la condanna per reato di particolare gravità e non necessario dimostrare un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave. Il Conseil d’État ha quindi sottoposto alla Corte tre questioni sulla portata dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama anzitutto la Convenzione di Ginevra del 1951, in particolare:
- l’articolo 1, sezione F), lettera b), sull’esclusione per chi abbia commesso un crimine grave di diritto comune prima dell’ammissione come rifugiato;
- l’articolo 33, paragrafo 2, che consente il respingimento del rifugiato che costituisca un pericolo per la sicurezza o, a seguito di condanna definitiva per reato particolarmente grave, una minaccia per la collettività.
Nel diritto dell’Unione sono rilevanti soprattutto:
- la direttiva 2011/95/UE, in particolare gli articoli 12, 13, 14, 17, 21, 23, 24 e 25, oltre al considerando 12;
- la direttiva 2013/32/UE, articolo 45, sui diritti di difesa nel procedimento di revoca;
- l’articolo 78, paragrafo 1, TFUE e l’articolo 18 della Carta, richiamati per l’interpretazione conforme allo standard europeo di protezione internazionale.
Prima questione: la sola condanna basta?
La Corte esclude che la sola condanna definitiva per reato di particolare gravità sia sufficiente a dimostrare il pericolo per la comunità. L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), menziona infatti due elementi distinti e cumulativi: la condanna definitiva e il pericolo per la comunità.
La soluzione è confermata dal contesto sistematico:
- l’articolo 14, paragrafo 4, è una deroga alla regola dell’articolo 13, che impone il riconoscimento dello status di rifugiato;
- l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), usa invece una formulazione diversa, poiché prevede l’esclusione per chi abbia commesso un reato grave prima dell’ammissione, senza richiedere un pericolo attuale;
- la distinzione riflette quella della Convenzione di Ginevra tra esclusione e non-refoulement;
- l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva mostra che, quando il legislatore vuole far discendere conseguenze da un reato grave senza ulteriori requisiti, lo dice espressamente.
La Corte richiama inoltre la coerenza con l’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), che utilizza la stessa formula e richiede anch’esso condizioni distinte. Pertanto, la condanna definitiva è un elemento importante, ma non basta da sola.
Seconda e terza questione: natura del pericolo e proporzionalità
La Corte afferma che il pericolo per la comunità deve essere reale, attuale e sufficientemente grave da incidere su un interesse fondamentale della società dello Stato membro. Non è sufficiente un pericolo meramente potenziale. La valutazione deve essere individuale e basata su tutte le circostanze del caso concreto.
L’autorità competente deve considerare anche gli sviluppi successivi alla condanna, specie se la decisione interviene molto tempo dopo il reato. Non può presumere automaticamente il pericolo dalla sola condanna, se il rifugiato non ha fornito informazioni utili o se le circostanze successive mostrano un diverso quadro personale.
Quanto al principio di proporzionalità, la Corte precisa che la revoca è una facoltà, non un obbligo. L’autorità deve quindi bilanciare il pericolo per la comunità con i diritti del rifugiato riconosciuti dalla direttiva e dai diritti fondamentali dell’Unione, verificando anche se misure meno incisive possano proteggere efficacemente la collettività.
Effetti dell’articolo 14, paragrafo 6
La revoca dello status non priva automaticamente l’interessato di ogni tutela. La Corte ricorda che l’articolo 14, paragrafo 6, impone comunque allo Stato membro di garantire almeno i diritti previsti dalla Convenzione di Ginevra richiamati da tale disposizione, oltre ai diritti che non richiedono una residenza regolare, nei limiti delle eventuali riserve nazionali.
Decisione della Corte
La Corte risponde che:
- il pericolo per la comunità non può considerarsi dimostrato solo perché il rifugiato è stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità;
- l’applicazione dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), richiede che l’autorità competente dimostri un pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità;
- la revoca deve inoltre superare un controllo di proporzionalità.
Principi operativi per la prassi
Per gli operatori, la sentenza chiarisce che la revoca dello status di rifugiato non può essere automatica né fondata su un approccio presuntivo. L’amministrazione deve motivare in modo rigoroso la sussistenza del pericolo attuale e la proporzione della misura, con un esame individualizzato, aggiornato e completo delle circostanze rilevanti.
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