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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-663/21

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023. — Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl contro AA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità – Direttiva 2008/115/UE – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Rinvio dell’allontanamento. — Causa C-663/21

Giurisprudenza europea62021CJ0663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che la revoca dello status di rifugiato per reato grave richiede una verifica di proporzionalità incentrata sul pericolo per la comunità e sui diritti del rifugiato, ma non un separato test comparativo tra interesse pubblico al rimpatrio e rischio nel Paese d’origine. Separatamente, afferma che non può essere adottata una decisione di rimpatrio quando sia già certo che il cittadino di paese terzo non potrà essere allontanato verso il Paese di destinazione per violazione del principio di non-refoulement. La pronuncia distingue quindi nettamente tra revoca della protezione internazionale e fase del rimpatrio.

Revoca dello status di rifugiato per reato grave e adozione della decisione di rimpatrio quando il non-refoulement impedisce l’allontanamento verso il Paese di origine.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 imponga, oltre alla verifica della condanna definitiva per reato di particolare gravità e del pericolo per la comunità, anche un autonomo bilanciamento tra l’interesse pubblico al rimpatrio e l’interesse del rifugiato a mantenere la protezione, tenendo conto delle conseguenze del rimpatrio nel Paese di origine. 2) Se la direttiva 2008/115, in particolare gli articoli 5, 6, 8 e 9, osti all’adozione di una decisione di rimpatrio quando sia già accertato che l’allontanamento verso il Paese di destinazione è escluso a tempo indeterminato per il principio di non-refoulement.

Principio di diritto

L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 consente la revoca dello status di rifugiato solo se l’autorità competente accerta, in concreto, che la misura sia proporzionata rispetto al pericolo reale, attuale e sufficientemente grave che il rifugiato rappresenta per un interesse fondamentale della comunità, bilanciando tale pericolo con i diritti garantiti dalla direttiva; non è però richiesto un ulteriore bilanciamento sulle conseguenze del possibile rimpatrio nel Paese di origine, perché tali conseguenze rilevano semmai nella fase della decisione di rimpatrio. Inoltre, l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta all’adozione di una decisione di rimpatrio se è già accertato che, per effetto del non-refoulement, l’allontanamento verso il Paese di destinazione è escluso a tempo indeterminato.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Convenzione di Ginevra del 1951, articolo 33
  • Direttiva 2008/115/CE
  • Direttiva 2011/95/UE
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 4, 18 e 19, paragrafo 2
  • Articolo 14, paragrafo 4, lettera b), direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 21, paragrafo 2, direttiva 2011/95/UE
  • Articolo 5, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 8, paragrafo 1, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 3, punto 3, direttiva 2008/115/CE
  • Articolo 2, lettera d), direttiva 2011/95/UE

Revoca dello status di rifugiato e rimpatrio in presenza di non-refoulement

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco in una controversia tra l’Ufficio federale per il diritto degli stranieri e il diritto di asilo e un cittadino di paese terzo, AA. La Corte è chiamata a interpretare l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 e la direttiva 2008/115, con particolare riguardo al rapporto tra revoca dello status di rifugiato, pericolo per la comunità e divieto di allontanamento verso un Paese in cui il destinatario rischi trattamenti contrari al non-refoulement.

Fatti e procedimento principale

AA era entrato irregolarmente in Austria e aveva ottenuto lo status di rifugiato nel 2015. In seguito aveva riportato più condanne penali, per reati tra cui minaccia pericolosa, danneggiamento, uso e traffico di stupefacenti, percosse e lesioni, oltre ad altre infrazioni. Con decisione del 24 settembre 2019, l’autorità amministrativa austriaca gli ha revocato lo status di rifugiato, gli ha negato la protezione sussidiaria e un permesso di soggiorno per motivi meritevoli, ha adottato una decisione di rimpatrio con divieto di soggiorno e ha fissato un termine per la partenza volontaria, pur affermando che il suo allontanamento non era consentito. Il Bundesverwaltungsgericht ha poi annullato le parti impugnate della decisione, ritenendo sussistenti sia una condanna definitiva per reato di particolare gravità sia un pericolo per la comunità, ma ha effettuato un bilanciamento tra interessi dello Stato e interessi del richiedente, valorizzando il rischio di tortura o morte nel Paese di origine. L’Ufficio ha proposto ricorso per cassazione dinanzi al giudice del rinvio.

Questioni pregiudiziali

Il giudice austriaco ha chiesto, in sostanza:

  • se l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 richieda un autonomo bilanciamento tra interesse pubblico al rimpatrio e interesse del rifugiato a conservare la protezione internazionale, tenendo conto del rischio nel Paese di origine;
  • se la direttiva 2008/115 consenta di adottare una decisione di rimpatrio quando sia già chiaro che l’espulsione verso il Paese di destinazione non è possibile, per il principio di non-refoulement, per un periodo indeterminato.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • la Convenzione di Ginevra del 1951, in particolare l’articolo 33;
  • la direttiva 2011/95, in particolare gli articoli 2, lettera d), 14, paragrafo 4, lettera b), e 21, paragrafo 2;
  • la direttiva 2008/115, in particolare gli articoli 2, paragrafo 2, 3, punto 3, 5, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, e 9, paragrafo 1, lettera a);
  • la Carta dei diritti fondamentali, in particolare gli articoli 4, 18 e 19, paragrafo 2.

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte ricorda che l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 è applicabile solo se ricorrono due condizioni distinte: una condanna definitiva per un reato di particolare gravità e l’accertamento che la persona costituisca un pericolo per la comunità dello Stato membro ospitante. Richiama, in particolare, la propria giurisprudenza recente sulle nozioni di "reato di particolare gravità" e di pericolo reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della comunità, nonché l’esigenza di una valutazione individuale di tutte le circostanze del caso. La Corte precisa che l’autorità competente deve svolgere un bilanciamento tra il pericolo rappresentato dall’interessato e i diritti che la direttiva 2011/95 garantisce alle persone che soddisfano i requisiti sostanziali per essere considerate rifugiati. Questo controllo serve a verificare la proporzionalità della revoca. Tuttavia, la Corte esclude che, in questa stessa fase, debba compiersi un ulteriore bilanciamento che tenga conto delle conseguenze del possibile rimpatrio nel Paese di origine. La revoca dello status di rifugiato non implica infatti, di per sé, una presa di posizione sulla liceità dell’allontanamento verso il Paese di origine. Tale questione si pone eventualmente in una fase successiva, quando l’autorità esamina se adottare una decisione di rimpatrio nel rispetto della direttiva 2008/115 e del principio di non-refoulement. La Corte sottolinea inoltre che il diritto dell’Unione offre, in questo ambito, una protezione più ampia della Convenzione di Ginevra: la revoca dello status di rifugiato può essere possibile, ma ciò non significa necessariamente che la persona possa essere allontanata verso il Paese di origine.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla direttiva 2008/115, la Corte rileva che essa si applica, in linea di principio, a qualsiasi cittadino di paese terzo il cui soggiorno sia irregolare. Dopo la revoca dello status di rifugiato, l’interessato deve essere considerato in soggiorno irregolare, salvo concessione di un titolo di soggiorno per altro motivo. In tale situazione, l’articolo 6, paragrafo 1, impone l’adozione di una decisione di rimpatrio, e l’allontanamento non può avvenire senza tale decisione. La Corte aggiunge però che l’articolo 5 della direttiva 2008/115 impone, in tutte le fasi della procedura, il rispetto del principio di non-refoulement. Di conseguenza, non può essere adottata una decisione di rimpatrio se essa indica come Paese di destinazione uno Stato verso il quale esistono seri motivi di ritenere che l’interessato rischierebbe trattamenti contrari all’articolo 18 o all’articolo 19, paragrafo 2, della Carta. Nel caso esaminato, l’autorità nazionale aveva già accertato che il non-refoulement impediva l’allontanamento verso il Paese di origine. In tale situazione, la Corte conclude che la decisione di rimpatrio non può essere adottata, poiché essa sarebbe incompatibile con l’articolo 5 della direttiva 2008/115.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde quindi che:

  • l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95 richiede una valutazione di proporzionalità centrata sul pericolo per la comunità e sui diritti garantiti dalla direttiva, ma non un autonomo bilanciamento sulle conseguenze del rimpatrio nel Paese di origine;
  • l’articolo 5 della direttiva 2008/115 osta all’adozione di una decisione di rimpatrio quando sia già accertato che l’allontanamento verso il Paese di destinazione è escluso a tempo indeterminato per effetto del principio di non-refoulement.

Principi utili per la pratica

Per gli operatori del diritto, la pronuncia conferma una netta separazione tra:

  • la fase della revoca dello status di rifugiato, in cui conta la proporzionalità rispetto al pericolo per la comunità;
  • la fase del rimpatrio, in cui devono essere rispettati il non-refoulement e le garanzie della direttiva 2008/115. Ne deriva che la revoca della protezione internazionale non legittima automaticamente l’espulsione, né consente di adottare una decisione di rimpatrio quando l’allontanamento sia già noto come giuridicamente impossibile.

Come è indicizzato

Materieasilo e protezione internazionalerevoca dello status di rifugiatorimpatrio dei cittadini di paesi terziprincipio di non-refoulementdiritti fondamentali

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