Corte di giustizia, Sentenza C-402/22
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 luglio 2023. — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid contro M.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi). — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2011/95/ UE – Norme relative ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 14, paragrafo 4, lettera b) – Revoca dello status di rifugiato – Cittadino di un paese terzo condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità – Pericolo per la comunità – Controllo di proporzionalità. — Causa C-402/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i presupposti, cumulativi e autonomi, per la revoca dello status di rifugiato ex articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE. Il reato deve avere gravità eccezionale, mentre il pericolo per la comunità va accertato separatamente e non può desumersi automaticamente dalla sola condanna. Inoltre, la misura di revoca richiede una verifica di attualità, reale gravità e proporzionalità.
Revoca dello status di rifugiato per reato di particolare gravità e pericolo per la comunità ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE
La questione giuridica
La Corte è chiamata a stabilire: 1) quali criteri consentano di qualificare un reato come "di particolare gravità" ai fini dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE; 2) se la sola condanna definitiva per tale reato basti a dimostrare che l’interessato costituisca un pericolo per la comunità; 3) se l’autorità competente debba dimostrare che il pericolo sia reale, attuale e sufficientemente grave e che la revoca dello status di rifugiato sia proporzionata.
Principio di diritto
L’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE va interpretato restrittivamente: il "reato di particolare gravità" è solo quello che, per caratteristiche concrete, presenta una gravità eccezionale e si colloca tra i reati più lesivi dell’ordinamento giuridico della comunità, da valutare caso per caso tenendo conto in particolare della pena prevista e inflitta, della natura del reato, delle circostanze aggravanti o attenuanti, dell’intenzionalità, dei danni causati e del procedimento penale. La condanna definitiva per tale reato non basta da sola a provare il pericolo per la comunità; occorre dimostrare, con valutazione individuale, che il pericolo sia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della comunità e che la revoca dello status sia proporzionata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2011/95/UE
- Articolo 1 della direttiva 2011/95/UE
- Considerando 12 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 12, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 13 della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 14, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 17, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/95/UE
- Articolo 21, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2011/95/UE
Revoca dello status di rifugiato per reato di particolare gravità e pericolo per la comunità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) nell’ambito di una controversia tra il Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza e M.A., cittadino di un paese terzo cui era stata respinta la domanda di protezione internazionale. La Corte interpreta l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2011/95/UE, che consente agli Stati membri di revocare, cessare o rifiutare il rinnovo dello status di rifugiato in presenza di una condanna definitiva per un reato di particolare gravità e di un pericolo per la comunità.
Fatti e procedimento principale
M.A. aveva presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi. Il Segretario di Stato aveva respinto la domanda ritenendo, da un lato, che l’interessato avesse un timore fondato di persecuzione nel paese d’origine, ma, dall’altro, che fosse stato condannato con sentenza passata in giudicato per un reato di particolare gravità e costituisse perciò un pericolo per la comunità. La condanna penale riguardava tre violenze sessuali, un tentativo di violenza sessuale e il furto di un telefono cellulare, per i quali era stata inflitta una pena detentiva di 24 mesi. Il giudice di primo grado aveva annullato la decisione amministrativa per difetto di motivazione sulla particolare gravità del reato e sul pericolo attuale e reale per un interesse fondamentale della comunità.
Normativa rilevante
La Corte richiama il quadro della direttiva 2011/95/UE, in particolare:
- il considerando 12 e l’articolo 1, che enunciano l’obiettivo di criteri comuni e di un livello minimo uniforme di protezione;
- l’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), relativo all’esclusione per aver commesso un reato grave di diritto comune;
- l’articolo 13, che impone il riconoscimento dello status di rifugiato a chi ne abbia titolo;
- l’articolo 14, paragrafi 4 e 5, relativo a revoca, cessazione o diniego dello status;
- l’articolo 17, paragrafi 1 e 3, sulle ipotesi di esclusione dalla protezione sussidiaria;
- l’articolo 21, paragrafo 2, lettera b), relativo al respingimento del rifugiato condannato per un reato di particolare gravità.
Prima questione: nozione di "reato di particolare gravità"
La Corte afferma che la nozione deve essere interpretata in modo autonomo e uniforme nell’Unione, perché la direttiva non rinvia al diritto nazionale per definirla. La disposizione è una deroga alla regola generale del riconoscimento dello status di rifugiato e va quindi interpretata restrittivamente.
Per qualificare un reato come "di particolare gravità" occorre verificare se esso presenti una gravità eccezionale e faccia parte di quelli che pregiudicano maggiormente l’ordinamento giuridico della comunità interessata. La Corte precisa che la valutazione deve essere concreta e individuale, tenendo conto in particolare di:
- pena prevista e pena effettivamente inflitta;
- natura del reato;
- eventuali circostanze aggravanti o attenuanti;
- intenzionalità o meno del comportamento;
- natura ed entità dei danni causati;
- procedimento penale applicato.
La Corte esclude che la rilevanza mediatica o il clamore pubblico del fatto possano essere presi in considerazione. Precisa inoltre che, pur potendo gli Stati membri fissare soglie minime per agevolare l’applicazione uniforme, tali soglie non possono sostituire l’esame completo del caso individuale.
Seconda questione: autonomia del requisito del pericolo per la comunità
La Corte ribadisce che l’articolo 14, paragrafo 4, lettera b), contiene due condizioni cumulative e distinte: da un lato, la condanna definitiva per un reato di particolare gravità; dall’altro, la dimostrazione che l’interessato costituisca un pericolo per la comunità. Ne consegue che la sola esistenza della condanna non basta a provare il pericolo.
Terza e quarta questione: natura del pericolo e proporzionalità
La Corte chiarisce che l’autorità competente deve dimostrare che il pericolo per la comunità sia:
- reale;
- attuale;
- sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della comunità.
L’accertamento richiede una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto. Inoltre, l’autorità deve operare un bilanciamento tra il pericolo rappresentato dall’interessato e i diritti che la direttiva 2011/95/UE garantisce alle persone che soddisfano i requisiti per la protezione internazionale, al fine di verificare se la revoca dello status sia proporzionata.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- un reato è "di particolare gravità" solo se presenta una gravità eccezionale, da valutarsi caso per caso con riferimento ai criteri indicati;
- la sola condanna definitiva per tale reato non dimostra il pericolo per la comunità;
- la revoca dello status di rifugiato è possibile solo se l’autorità prova che il pericolo è reale, attuale e sufficientemente grave e che la misura è proporzionata.
Portata pratica
La sentenza impone alle autorità nazionali un controllo particolarmente rigoroso prima di revocare o negare lo status di rifugiato sulla base dell’articolo 14, paragrafo 4, lettera b). In concreto, non basta richiamare la condanna penale: occorre una motivazione analitica sia sulla eccezionale gravità del reato sia sul pericolo attuale e concreto per la comunità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza europea
- Sentenza · 6 lug 2023Corte di giustizia, Sentenza C-663/21
- Sentenza · 6 lug 2023Corte di giustizia, Sentenza C-212/21
- Sentenza · 6 lug 2023Corte di giustizia, Sentenza C-510/21
- Sentenza · 6 lug 2023Corte di giustizia, Sentenza C-8/22
- Sentenza · 6 lug 2023Corte di giustizia, Sentenza C-142/22
- Sentenza · 6 lug 2023Corte di giustizia, Sentenza C-166/22
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza europea →