Corte di giustizia, Sentenza C-166/22
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 luglio 2023. — Hellfire Massy Residents Association contro An Bord Pleanála e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlande). — Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Articolo 16 – Deroga – Modalità di concessione di una simile deroga – Diritto di partecipazione del pubblico. — Causa C-166/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato un rinvio pregiudiziale irlandese relativo a un progetto edilizio in area sensibile e alla disciplina nazionale di attuazione degli articoli 12 e 16 della direttiva habitat. Ha stabilito che tali disposizioni non obbligano gli Stati membri a integrare la procedura di deroga nel procedimento di autorizzazione del progetto, né a garantire la partecipazione del pubblico alla deroga. Le questioni sul rispetto di regole processuali nazionali sono rimaste assorbite dalla risposta principale.
Direttiva habitat: gli articoli 12 e 16 non impongono che la procedura di deroga sia integrata nell’autorizzazione del progetto né che il pubblico partecipi a tale procedura di deroga
La questione giuridica
Se gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43, anche letti alla luce della convenzione di Aarhus e della direttiva 2011/92, impongano agli Stati membri di prevedere: (i) una procedura autorizzatoria integrata che consenta di decidere, già al momento dell’autorizzazione del progetto, se sia necessaria una deroga per specie protette e se occorrano indagini a tal fine; e (ii) la partecipazione del pubblico alla successiva procedura di deroga. In via preliminare, se il diritto dell’Unione osti a norme processuali nazionali che richiedano l’espressa invocazione delle disposizioni pertinenti e l’interesse attuale/non ipotetico del ricorrente.
Principio di diritto
Gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43 devono essere interpretati nel senso che non impongono, di per sé, che la normativa nazionale di recepimento preveda un procedimento di autorizzazione integrato nel quale un’autorità competente decida già prima del rilascio del titolo edilizio se occorra chiedere una deroga per specie protette né che il pubblico partecipi alla procedura di deroga. In assenza di una situazione in cui la deroga sia effettivamente necessaria prima dell’autorizzazione del progetto, la sola previsione di un regime di divieto penale con possibilità di deroga successiva non contrasta con la direttiva, purché il sistema sia applicato in modo conforme agli altri atti UE pertinenti.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 92/43/CEE
- Articolo 12 della direttiva 92/43/CEE
- Articolo 16 della direttiva 92/43/CEE
- Direttiva 2011/92/UE
- Articolo 2, paragrafi 1-3, della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE
- Articolo 8 bis della direttiva 2011/92/UE
- Convenzione di Aarhus
- Articolo 6, paragrafi 1-9, della convenzione di Aarhus
- Articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus
- Decisione 2005/370/CE
Direttiva habitat: deroga alle specie protette e partecipazione del pubblico
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale della High Court irlandese in materia ambientale, avente ad oggetto l’interpretazione degli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE e il loro coordinamento con la convenzione di Aarhus e con la direttiva 2011/92/UE. La controversia nasce da un’autorizzazione edilizia rilasciata per un progetto a Montpelier Hill e dalla contestazione della validità della normativa irlandese di recepimento delle misure di rigorosa tutela delle specie.
Fatti e procedimento principale
L’An Bord Pleanála aveva autorizzato il South Dublin County Council a realizzare un progetto composto da edifici, passerella pedonale, conversione forestale e lavori di conservazione. Nell’atto autorizzatorio l’agenzia aveva svolto sia la valutazione appropriata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43, con esito negativo per gli impatti sui siti europei, sia la valutazione di impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92, con esito favorevole subordinato a condizioni.
La Hellfire Massy Residents Association ha impugnato la decisione e, in via residua, ha contestato la validità degli articoli 51 e 54 del regolamento irlandese del 2011, sostenendo che il sistema di rigorosa tutela delle specie non era conforme al diritto dell’Unione perché non integrava la procedura di deroga nell’autorizzazione del progetto e non prevedeva una sufficiente partecipazione del pubblico.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se il primato e i principi del diritto dell’Unione impediscano di applicare norme procedurali nazionali che richiedono l’espressa invocazione delle disposizioni pertinenti;
- se sia ammissibile opporre al ricorrente il carattere ipotetico del pregiudizio futuro;
- se gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43 impongano che la deroga sia trattata nell’ambito della procedura autorizzatoria del progetto;
- se, in un simile contesto, il pubblico debba poter partecipare alla procedura di deroga ai sensi della convenzione di Aarhus.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 267 TFUE;
- gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43/CEE;
- gli articoli 2, 3 e 8 bis della direttiva 2011/92/UE;
- l’articolo 6, paragrafi 1-9, e l’articolo 9, paragrafo 2, della convenzione di Aarhus;
- la decisione 2005/370/CE, con cui l’Unione ha approvato la convenzione di Aarhus.
Valutazione della ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle autorità irlandesi e dal governo polacco. Ricorda che le questioni pregiudiziali godono di una presunzione di rilevanza e che il rifiuto di statuire è possibile solo se l’interpretazione richiesta è manifestamente estranea alla controversia o puramente ipotetica. Nel caso concreto, il motivo relativo alla validità degli articoli 51 e 54 del regolamento del 2011 era ancora pendente per quanto concerne gli effetti successivi alla decisione autorizzativa, sicché il rinvio era ricevibile.
Ragionamento della Corte sulle questioni terza e quarta
La Corte osserva anzitutto che gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43 non impongono agli Stati membri di integrare la procedura di deroga nella procedura di autorizzazione dei progetti, né di prevedere la partecipazione del pubblico a tale procedura di deroga. Né la direttiva habitat né la direttiva 2011/92 contengono un obbligo in tal senso.
La Corte precisa che l’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2011/92 consente soltanto agli Stati membri di integrare la valutazione di impatto ambientale nelle procedure esistenti, mentre l’articolo 2, paragrafo 3, richiede, ove opportuno, procedure coordinate o comuni quando un progetto ricade simultaneamente nella direttiva 2011/92 e nella direttiva 92/43 o nella direttiva 2009/147. Analogamente, l’articolo 8 bis della direttiva 2011/92 non disciplina la procedura di deroga ai sensi dell’articolo 16 della direttiva habitat.
La Corte rileva inoltre che, nel caso di specie, il giudice nazionale aveva già accertato che al momento dell’adozione dell’autorizzazione non era dimostrata la necessità di ottenere una deroga ai sensi dell’articolo 54 del regolamento del 2011. Ne consegue che non si era nella situazione, richiamata dalla giurisprudenza, in cui una deroga necessaria prima dell’autorizzazione deve precederla, affinché il titolo non sia rilasciato su base incompleta.
Quanto alla valutazione di impatto ambientale, la Corte ricorda che essa deve essere completa e deve consentire di individuare e valutare gli effetti significativi del progetto sulla biodiversità e sulle specie protette. Tuttavia, una normativa nazionale che si limiti a rendere reato la violazione dei divieti corrispondenti all’articolo 12 della direttiva 92/43 non è, di per sé, incompatibile con la direttiva, nemmeno nel contesto dell’autorizzazione di un progetto soggetto a valutazione ambientale.
Infine, la Corte dichiara che non occorre esaminare se la convenzione di Aarhus conferisca un diritto di partecipazione alla procedura di deroga, poiché la controversia principale non verteva su una deroga effettivamente adottata.
Decisione
La Corte risponde che gli articoli 12 e 16 della direttiva 92/43 devono essere interpretati nel senso che una normativa nazionale di recepimento non è contraria alla direttiva perché non prevede:
- un procedimento autorizzatorio integrato volto a stabilire se sia necessaria una deroga ex articolo 16 a seguito di elementi emersi dopo il rilascio dell’autorizzazione;
- la partecipazione del pubblico alla procedura di deroga.
Le prime due questioni, relative alle regole processuali nazionali sulla ricevibilità delle censure, restano assorbite dalla risposta resa sulle questioni principali.
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