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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-142/22

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 luglio 2023. — OE contro The Minister for Justice and Equality. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato di arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/JAI – Articolo 27 – Procedimenti penali per un reato commesso prima della consegna e diverso da quello che ha motivato tale consegna – / Richiesta di assenso rivolta all’autorità giudiziaria dell’esecuzione – Mandato d’arresto europeo emesso dal procuratore di uno Stato membro che non ha la qualità di autorità giudiziaria emittente – Conseguenze sulla richiesta di assenso. — Causa C-142/22

Giurisprudenza europea62022CJ0142

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la richiesta di assenso ex articolo 27 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo è un procedimento distinto e autonomo rispetto alla consegna già eseguita. Di conseguenza, il fatto che il mandato iniziale fosse stato emesso da un procuratore privo della qualità di autorità giudiziaria emittente non consente di rifiutare l'assenso per nuovi procedimenti penali relativi a reati anteriori alla consegna. La seconda questione, sul principio di effettività, è rimasta assorbita.

Mandato d'arresto europeo e principio di specialità: l'illegittimità dell'autorità emittente del mandato iniziale non impedisce, nella fase di assenso ex articolo 27, di autorizzare ulteriori procedimenti per reati anteriori alla consegna.

La questione giuridica

Se, ai fini della richiesta di assenso prevista dall'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584, la persona consegnata possa contestare la validità del mandato d'arresto europeo iniziale deducendo che era stato emesso da un procuratore privo della qualità di "autorità giudiziaria emittente" ex articolo 6, paragrafo 1; e, in subordine, se una norma nazionale che impedisca di invocare una successiva giurisprudenza della Corte violi il principio di effettività.

Principio di diritto

L'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro 2002/584 va interpretato nel senso che, nella fase di assenso per perseguire reati anteriori alla consegna diversi da quelli oggetto del mandato iniziale, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non può rimettere in discussione la consegna già disposta invocando il vizio originario del mandato d'arresto europeo per il solo fatto che esso fosse stato emesso da un'autorità non qualificabile come "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1. La procedura di assenso è autonoma rispetto al procedimento di consegna e deve essere valutata solo secondo i presupposti specifici dell'articolo 27, senza riesame delle condizioni della consegna già divenuta definitiva.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 3 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 4 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 6 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 8 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • Articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI
  • European Arrest Warrant Act 2003 (legge irlandese)

Mandato d'arresto europeo e richiesta di assenso ex articolo 27

La pronuncia concerne un rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese in materia di mandato d'arresto europeo e, in particolare, della procedura di assenso prevista dall'articolo 27 della decisione quadro 2002/584/GAI. Il caso nasce dalla richiesta delle autorità olandesi di ottenere l'assenso delle autorità giudiziarie irlandesi per perseguire OE per reati anteriori alla consegna, diversi da quelli oggetto dei mandati iniziali.

Fatti e procedimento principale

Nel 2016 le autorità olandesi emisero tre mandati d'arresto europei nei confronti di OE, due dalla procura di Amsterdam e uno dalla procura nazionale olandese. La High Court irlandese dispose la consegna nel 2017; tale decisione divenne definitiva e OE non la impugnò sul punto della natura delle autorità emittenti. Dopo la consegna, OE fu condannato nei Paesi Bassi a diciotto anni di reclusione.

Nel 2019 un giudice istruttore di Amsterdam presentò alla High Court una richiesta di assenso ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, della decisione quadro, nonché dell'articolo 22, paragrafo 7, della legge irlandese del 2003, per poter procedere per ulteriori reati commessi prima della consegna. OE si oppose sostenendo che i mandati iniziali erano invalidi perché emessi da procuratori che, alla luce della giurisprudenza della Corte, non potevano essere considerati "autorità giudiziarie emittenti".

Questioni pregiudiziali

La Supreme Court ha chiesto, in sostanza, se:

  • la decisione di consegna produca un rapporto giuridico tale da precludere ogni riesame, nella fase di assenso, delle questioni già decise definitivamente;
  • in subordine, una norma processuale nazionale che impedisca di invocare una successiva sentenza della Corte contrasti con il principio di effettività.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l'articolo 1 della decisione quadro 2002/584, sul principio del riconoscimento reciproco;
  • gli articoli 3 e 4, relativi ai motivi di non esecuzione obbligatoria e facoltativa;
  • l'articolo 6, sulla nozione di autorità giudiziaria emittente ed esecutiva;
  • l'articolo 8, sul contenuto e la forma del mandato;
  • l'articolo 27, che disciplina la regola di specialità e l'assenso per l'esercizio di azioni penali per reati anteriori alla consegna.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che, alla luce della propria giurisprudenza precedente, un pubblico ministero che possa ricevere istruzioni individuali dal potere esecutivo non costituisce un'"autorità giudiziaria" ai sensi della decisione quadro. Ne deriva che i mandati iniziali, emessi da procuratori con tale caratteristica, non erano stati emessi conformemente ai requisiti della decisione quadro.

Tuttavia, la Corte sottolinea che il principio di cosa giudicata è essenziale, ma non può essere aggirato in questa sede. La decisione di consegna del 2017 era divenuta definitiva e la fase di assenso non coincide con quella di consegna. La Corte ribadisce che, una volta eseguita la consegna, il mandato d'arresto europeo esaurisce in linea di principio i suoi effetti, salvo quelli espressamente previsti dal capo 3 della decisione quadro, tra cui l'articolo 27.

Quanto alla specialità, l'articolo 27 vieta, salvo eccezioni, di perseguire la persona per reati anteriori alla consegna diversi da quelli oggetto del mandato originario, salvo assenso dello Stato membro di esecuzione. La decisione sull'assenso è quindi autonoma, ha un oggetto proprio e deve essere presa sulla base delle condizioni specificamente previste dall'articolo 27, paragrafo 4: completezza della richiesta, traduzione, verifica della consegnabilità del nuovo reato e applicazione dei soli motivi di rifiuto di cui agli articoli 3 e 4.

La Corte osserva che dal testo della decisione quadro non emerge alcuna base per riesaminare, in questa fase, un vizio del mandato iniziale. Un simile riesame comprometterebbe la celerità e l'effettività del sistema del mandato d'arresto europeo, oltre a mettere in discussione la definitività della decisione di consegna e a essere incoerente con l'obiettivo di lotta contro l'impunità.

Decisione della Corte

La Corte risponde che la circostanza che il mandato d'arresto europeo iniziale sia stato emesso da un'autorità non qualificabile come "autorità giudiziaria emittente" ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, non osta a che l'autorità giudiziaria dell'esecuzione conceda successivamente l'assenso ex articolo 27, paragrafo 3, lettera g), e paragrafo 4, per ulteriori procedimenti penali relativi a reati commessi prima della consegna.

La seconda questione è dichiarata assorbita, poiché la risposta alla prima è sufficiente a definire la controversia.

Come è indicizzato

Materiemandato d'arresto europeocooperazione giudiziaria penaleprincipio di specialitàriconoscimento reciprocoautorità giudiziaria emittente

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