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Sentenza

Sentenza del 28/10/2016 n. 21858 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l’iscrizione ipotecaria eseguita a garanzia di un credito tributario, sostenendo che non fosse stato notificato il previo avviso di accertamento e che mancasse la preliminare intimazione di pagamento. In Cassazione deduceva inoltre l’omessa o insufficiente motivazione della CTR e la violazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997, affermando che il credito non fosse certo, liquido ed esigibile e che mancassero un’istanza al presidente della commissione tributaria e il periculum in mora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non aveva riportato né indicato adeguatamente l’atto di appello e i motivi che sarebbero stati omessi dalla CTR. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: finché la cartella non viene definitivamente annullata, essa consente al concessionario di adottare gli strumenti ordinari di garanzia della riscossione, inclusa l’iscrizione ipotecaria, dopo il decorso di 60 giorni dalla notifica senza pagamento. L’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 riguarda invece una diversa misura cautelare, richiesta dall’ente impositore prima dell’iscrizione a ruolo delle sanzioni, e non si applica all’iscrizione ipotecaria effettuata dal concessionario. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso del giudizio

    Il motivo di ricorso per cassazione relativo alla motivazione deve indicare specificamente il fatto controverso e dimostrare l’effettiva omissione o carenza motivazionale.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Chi denuncia l’omessa o erronea valutazione di un documento deve indicarne con precisione il contenuto e la collocazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • Art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorrente deve depositare i documenti sui quali il ricorso si fonda, quando la loro esistenza e valutazione siano necessarie per decidere il motivo.

  • Artt. 49 e 77 del D.P.R. n. 602/1973

    Consentono al concessionario, in presenza di una cartella non definitivamente annullata e non pagata dopo il termine previsto, di adottare strumenti ordinari a garanzia della riscossione, tra cui l’iscrizione ipotecaria.

  • Art. 50 del D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina le condizioni per procedere alle azioni esecutive dopo la notifica della cartella e il decorso del termine di pagamento; nella controversia è stato richiamato insieme all’art. 77 per distinguere gli strumenti ordinari di riscossione dalle misure cautelari speciali.

  • Art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997

    Prevede una misura cautelare attivabile dall’ente impositore per garantire il pagamento delle sanzioni prima dell’iscrizione a ruolo, con presupposti diversi, tra cui la richiesta al presidente della commissione tributaria e la sussistenza del periculum in mora. Non si applica all’iscrizione ipotecaria ordinaria effettuata dal concessionario sulla base di una cartella non definitivamente annullata.

Massime di principio

  • L’impugnazione della cartella non impedisce automaticamente al concessionario di iscrivere ipoteca: finché la cartella non è definitivamente annullata, essa può costituire titolo per gli strumenti ordinari di garanzia della riscossione.
  • Per l’iscrizione ipotecaria ordinaria del concessionario non sono necessariamente richiesti né un’istanza al presidente della commissione tributaria né la prova del periculum in mora; è sufficiente, in linea generale, il mancato pagamento dopo la notifica della cartella e il decorso del termine previsto.
  • Le misure cautelari dell’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997 non devono essere confuse con gli strumenti ordinari di riscossione disciplinati dal D.P.R. n. 602/1973: hanno soggetti, presupposti e finalità differenti.
  • Un ricorso per cassazione che denunci l’omesso esame di atti o documenti deve riportarne o riassumerne il contenuto e indicare con precisione dove siano reperibili nei fascicoli; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • La mancata notifica di un atto presupposto può incidere sulla validità della riscossione, ma deve essere adeguatamente provata e dedotta nei modi processualmente corretti; la mera contestazione non rende di per sé illegittima l’iscrizione ipotecaria finché la cartella conserva efficacia.

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