Sentenza n. 981/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato della Corte d’Appello di Lecce, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per l’esecuzione della sentenza n. 897/2022 della Corte d’Appello di Lecce, Sezione Lavoro, pubblicata il 31 ottobre 2022, notificata il 5 gennaio 2023 e passata in giudicato. La notificazione del ricorso introduttivo è stata effettuata presso la sede reale del Ministero, anziché presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato, competente a patrocinare ex lege l’amministrazione. Con ordinanza n. 111/2026 il TAR ha rilevato la mancata rituale instaurazione del contraddittorio e ha assegnato al ricorrente, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per rinnovare la notificazione, con ulteriore termine di sette giorni per depositare la prova del perfezionamento. Il ricorrente non ha adempiuto né ha depositato riscontro della rinnovazione della notifica.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a., poiché il ricorrente non ha provveduto, nel termine perentorio assegnato, alla rinnovazione della notificazione nei confronti dell’amministrazione intimata. Il giudice non ha esaminato il merito della domanda di ottemperanza. Nulla è stato disposto sulle spese, in quanto l’amministrazione, non ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Norme richiamate
art. 44, comma 4, c.p.a.
termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione della medesima per la rinnovazione della notifica
La disposizione consente al giudice di assegnare un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso quando la notificazione originaria non abbia ritualmente instaurato il contraddittorio.
art. 49, comma 3, c.p.a.
Il mancato adempimento dell’ordine di integrazione o rinnovazione del contraddittorio nel termine assegnato comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso è dichiarato inammissibile per mancata rituale instaurazione del contraddittorio e mancato adempimento dell’ordine giudiziale di rinnovazione della notificazione.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
È richiamata quale interpretazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. in tema di rinnovazione della notificazione del ricorso.
Massime di principio
- Quando la notificazione del ricorso nei confronti di un’amministrazione patrocinata ex lege dall’Avvocatura dello Stato è eseguita presso la sede dell’amministrazione anziché presso l’Avvocatura competente, il contraddittorio non si considera ritualmente instaurato.
- Se il giudice assegna, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., un termine perentorio per rinnovare la notificazione del ricorso, il mancato adempimento entro tale termine comporta l’inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 49, comma 3, e 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
- Il mancato deposito della prova del perfezionamento della rinnovazione della notificazione entro il termine assegnato impedisce di ritenere validamente instaurato il contraddittorio, anche se l’amministrazione non si è costituita.
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