Cassazione Penale, Sentenza n. 33278/2026 del 10/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato il reclamo contro il trattenimento di una missiva destinata alla figlia. Nella lettera chiedeva a una persona indicata con un appellativo generico di prestare alla figlia 8.000 euro, senza specificare chiaramente né l'identità della destinataria della richiesta né la finalità dell'operazione. Il Tribunale aveva ritenuto il contenuto oggettivamente oscuro e idoneo a far presumere la veicolazione di messaggi criptici, ravvisando inoltre un rischio per l'ordine pubblico e la sicurezza in ragione dell'importo richiesto e della genericità dell'affare sottostante. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 18-ter dell'ordinamento penitenziario, di altre disposizioni penitenziarie, costituzionali e convenzionali, nonché manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. Ha sostenuto che il Tribunale non avrebbe considerato altra documentazione e corrispondenza, dalle quali sarebbero risultate l'identità della persona indicata nella missiva e la reale finalità della richiesta, collegata a lavori di ristrutturazione di un'abitazione e a difficoltà di accesso al credito. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa motivazione sulla possibilità di inoltrare parzialmente la missiva, mediante espunzione delle sole espressioni ritenute pericolose. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato, poiché il provvedimento era congruamente motivato sulla base di elementi concreti idonei a far ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della lettera coincidesse con quello apparente. Ha dichiarato il secondo motivo inammissibile perché la questione dell'inoltro parziale non era stata proposta nel reclamo né nella memoria davanti al Tribunale di Sorveglianza e non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso quanto alla censura sul trattenimento della missiva, ritenendo legittima e congruente la motivazione del Tribunale di Sorveglianza circa il plausibile rischio di comunicazioni criptiche e non giustificate dalle spiegazioni fornite. Ha dichiarato inammissibile la censura relativa all'inoltro parziale della corrispondenza, perché nuova e non devoluta al giudice di sorveglianza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 18-ter Ord. pen.
Le limitazioni, il visto di controllo, il controllo del contenuto delle buste e i provvedimenti di trattenimento possono essere adottati esclusivamente per esigenze attinenti alle indagini o alla prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza e di ordine dell'istituto.
Il trattenimento della corrispondenza del detenuto è legittimo quando il provvedimento giudiziario sia motivato da esigenze tipizzate e da elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva coincida con quello apparente.
art. 15 Cost.
Le limitazioni della libertà e della segretezza della corrispondenza possono avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
Le restrizioni alla corrispondenza, incidendo su un diritto fondamentale, richiedono un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e il rispetto delle garanzie legali.
art. 41-bis Ord. pen.
Richiamato nell'ambito della disciplina applicabile al controllo della corrispondenza del detenuto sottoposto a regime detentivo speciale.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
Individua i vizi di legittimità e motivazionali dedotti dal ricorrente.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Concorre a fondare la preclusione alla deduzione in cassazione di questioni non prospettate nei precedenti motivi di impugnazione, salvo le eccezioni previste dalla legge.
art. 609, comma 2, c.p.p.
Esclude, in applicazione del principio devolutivo, la proposizione per la prima volta in cassazione di questioni non sottoposte al giudice dell'impugnazione, salvo quelle rilevabili d'ufficio o non deducibili anteriormente.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
art. 2 Cost.
Richiamato dal ricorrente a tutela dei diritti fondamentali.
art. 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente in tema di principi costituzionali di uguaglianza.
art. 25 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie costituzionali.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle garanzie di motivazione e giusto processo.
art. 3 CEDU
Richiamato dal ricorrente.
art. 6 CEDU
Richiamato dal ricorrente in tema di garanzie processuali.
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente in tema di rispetto della vita privata e della corrispondenza.
Massime di principio
- Nel controllo della corrispondenza di una persona detenuta sottoposta a regime speciale, il mancato inoltro della missiva può essere legittimamente disposto quando il provvedimento giudiziario si fondi su elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della comunicazione sia quello risultante dalla sua lettura letterale.
- L'oscurità del testo, l'incongruenza delle circostanze narrate, l'entità della somma richiesta e la genericità della finalità dichiarata possono costituire elementi concreti idonei a giustificare il trattenimento della corrispondenza, se valutati con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- In applicazione del principio devolutivo, la questione relativa all'inoltro parziale della corrispondenza non può essere proposta per la prima volta in cassazione quando non sia stata dedotta davanti al giudice di sorveglianza, salvo che si tratti di questione rilevabile d'ufficio o non deducibile anteriormente.
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