Cassazione Penale, Sentenza n. 36723/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per due motivi: 1) violazione del divieto di reformatio in peius, perché la Corte d'appello ha riconosciuto in appello un'aggravante (art. 625 co. 7 c.p.) che era stata esclusa in primo grado, determinando così la procedibilità d'ufficio del reato nonostante il pubblico ministero non avesse impugnato la sentenza di primo grado; 2) violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 5 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo: è stata violata la regola della reformatio in peius, poiché l'appello ha introdotto (o riconosciuto) una circostanza aggravante non contestata in appello dal pubblico ministero con l'effetto, tra l'altro, di rendere procedibile d'ufficio un reato che in mancanza di querela non lo è. Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando il reato non perseguibile per difetto della querela ai sensi dell'art. 129 co. 1 c.p.p. (il secondo motivo è rimasto assorbito/moot rispetto alla decisione sul primo).
Norme richiamate
art. 625 c.p., n. 7
Aggravante riferita al furto commesso su cose "esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede"; nella vicenda la Corte d'appello ha ritenuto sussistente tale aggravante in appello pur se esclusa in primo grado, elemento che ha contribuito a rendere il reato procedibile d'ufficio.
art. 61 c.p., n. 5
Aggravante richiamata nel secondo motivo di ricorso; la Corte di Cassazione, avendo accolto il primo motivo per violazione della reformatio in peius, non ha dovuto decidere nel merito del secondo, che resta assorbito.
art. 129 co. 1 c.p.p.
Norma sulla querela come condizione di procedibilità per determinati reati; la Cassazione ha ritenuto che, in mancanza di querela da parte della persona offesa, il reato contestato non sia procedibile e ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Principio della reformatio in peius (giurisprudenza: Sez. 4, n. 9123 del 08/11/2017, Pati, Rv. 272188)
Sez. 4, n. 9123 del 08/11/2017, dep. 2018, Pati, Rv. 272188
La sentenza d'appello che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, ritiene la sussistenza di una circostanza aggravante esclusa dal giudice di primo grado con l'effetto di determinarne la procedibilità d'ufficio viola il divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- Il giudice d'appello non può peggiorare la posizione dell'imputato (reformatio in peius) rispetto alla sentenza di primo grado quando l'aggravamento dipende dall'introduzione o dal riconoscimento di circostanze aggravanti non impugnate dal pubblico ministero.
- Se la procedibilità del reato dipende dalla querela della persona offesa (art. 129 c.p.p.) e tale querela manca, il reato va dichiarato non perseguibile; una successiva riforma in appello che mira a rendere il reato procedibile non può avvenire a svantaggio dell'imputato in assenza di impugnazione del PM.
- I motivi di impugnazione dell'imputato che evidenziano una reformatio in peius hanno forte potere annullatorio: la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio quando il difetto di procedibilità è manifestamente sussistente.
- Quando la decisione di legittimità si fonda su una questione di diritto preliminare e decisiva (es. difetto di procedibilità), gli altri motivi di ricorso relativi alla valutazione delle circostanze possono rimanere assorbiti e non essere esaminati nel merito.
- Per evitare il divieto di reformatio in peius, il pubblico ministero deve impugnare la sentenza di primo grado se intende ottenere un inasprimento della posizione dell'imputato; altrimenti il tribunale d'appello deve astenersi dal introdurre aggravanti che peggiorino la sentenza impugnata.
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