Cassazione Penale, Sentenza n. 9861/2024 del 07/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Improta impugna l'ordinanza del 28/03/2023 che ha revocato la semilibertà concessa con ordinanza del 29/11/2022. Il provvedimento di revoca si fonda su: annotazione dei Carabinieri del 2/03/2023 e controllo in cui Improta è stato sorpreso in auto con un altro soggetto mentre consumava il pasto fuori dai punti di ristoro previsti; nel veicolo è stato rinvenuto un coltello con lama di 4 cm che il ricorrente ha rivendicato; violazione disciplinare del 14/03/2023; menzione di precedente rinvenimento di due coltelli nella cella nel febbraio 2022 (episodio anteriore alla concessione della semilibertà e riportato nella motivazione del magistrato di sorveglianza). La difesa ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge: contestata la lettura della prescrizione n.4 (secondo la quale il pasto poteva essere consumato nei pressi dell'azienda), si sottolinea la mancata considerazione del periodo trascorso in semilibertà e del rispetto delle prescrizioni, e si sostiene che le giustificazioni fornite dal compagno di auto non sono state valutate correttamente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la revoca delle misure alternative non dipende dalla mera violazione formale ma dalla valutazione discrezionale del giudice che la violazione sia incompatibile con la prosecuzione della misura. Ha ritenuto legittima la valutazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui la presenza in auto fuori dai punti di ristoro, la disponibilità del coltello rivendicato dal ricorrente e la violazione disciplinare hanno formato un quadro complessivo idoneo a interrompere il percorso rieducativo e a ledere il rapporto fiduciario necessario per la semilibertà. La Corte ha inoltre escluso il riesame in fatto delle dichiarazioni e delle valutazioni discrezionali del giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Giurisprudenza Sez. 1, n. 25204 del 20/04/2021 (Pradissitto)
Sez. 1, n. 25204 del 20/04/2021
Afferma il principio che la revoca della misura alternativa non è rapportata alla mera violazione ma all'incompatibilita della condotta con la prosecuzione della misura
Giurisprudenza Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019 (Castelluzzo)
Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019
Conferma che il giudizio di revoca è discrezionale e richiede motivazione logica sull'incidenza della condotta sul percorso rieducativo
Giurisprudenza Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019 (Ocoro Velasquez)
Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019
Sottolinea che per la semilibertà rilevano le condotte che arrecano grave vulnus al rapporto fiduciario con gli organi del trattamento
Giurisprudenza Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010 (Farouq)
Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010
Indica che il giudizio sulla idoneità al trattamento deve valutare il comportamento complessivo e che la motivazione del giudice di merito deve essere logica ed esauriente
Massime di principio
- La revoca della semilibertà non scatta automaticamente per ogni violazione: occorre che la condotta risulti incompatibile con la prosecuzione della misura alternativa.
- Per la semilibertà è centrale il rapporto fiduciario tra beneficiario e organi del trattamento; fatti che dimostrano una perdita di fiducia (es. possesso di arma anche di modesta entità, reiterate violazioni disciplinari) possono giustificare la revoca.
- Il giudice di sorveglianza ha ampia discrezionalità nel valutare la gravità delle condotte, ma è obbligato a motivare logicamente la decisione; la Corte di legittimità verifica la logicità e completezza della motivazione, non riscrive i fatti.
- Le contestazioni sulla corretta interpretazione formale di una prescrizione (es. luogo esatto per consumare il pasto) possono non essere decisive se il quadro fattuale complessivo dimostra comunque la non conformità al percorso rieducativo.
- Per impugnare con successo una revoca è utile: contestare specificamente le valutazioni di fatto del giudice di merito dimostrando incongruenze o carenze probatorie; provare il rispetto concreto delle prescrizioni; evidenziare eventuali errori logico-giuridici nella motivazione.
- Eventi anteriori alla concessione della misura possono essere richiamati a supporto della revoca se, pur noti, sono ritenuti indicativi dell'attitudine del detenuto e della mancanza di affidabilità nel corso del trattamento.
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