Ordinanza n. 1456/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto del Direttore Generale n. 2938 del 09/10/2025, pubblicato sul portale del reclutamento “inPa” in data 10/10/2025, con il quale è stato bandito il “Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, ai sensi del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 206”, nella parte in cui, all'art. 4, non ammette a partecipare con riserva alle procedure per i posti comuni di docente di scuola dell'infanzia e di scuola primaria i candidati che conseguiranno il titolo di abilitazione all'insegnamento entro il 31 gennaio 2026; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti, ivi compreso, l'eventuale provvedimento, anche implicito, di esclusione dei ricorrenti dalle procedure concorsuali per mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: bando di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria, nella parte in cui non consente la partecipazione con riserva ai candidati che conseguiranno il titolo di abilitazione entro il 31 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il bando di concorso, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, nella parte in cui non ammette con riserva alle procedure per i posti comuni di docente della scuola dell'infanzia e primaria i candidati che avrebbero conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 gennaio 2026. È stato inoltre contestato l'eventuale provvedimento, anche implicito, di esclusione per mancanza del titolo alla scadenza della domanda. I ricorrenti, studenti iscritti all'ultimo anno di Scienze della formazione primaria, hanno prospettato l'irragionevolezza della diversa disciplina temporale prevista per il conseguimento dei titoli di accesso rispetto a quella stabilita per il titolo di specializzazione sul sostegno. Hanno altresì dedotto il pregiudizio derivante dalla mancata ammissione alla procedura concorsuale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza dei presupposti richiesti dall'art. 55 c.p.a. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non dimostrata, allo stato della cognizione propria della fase cautelare, l'irragionevolezza della scelta amministrativa di prevedere termini diversi per il conseguimento dei titoli. La distinzione è giustificata sia dalla diversa natura dei requisiti — laurea quale requisito di accesso alla procedura e titolo specifico di specializzazione sul sostegno quale requisito aggiuntivo — sia dalla diversa tipologia di posti cui i candidati concorrono, comuni o di sostegno. Inoltre, la diversa tempistica per il titolo di specializzazione è collegata a una procedura straordinaria attivata dalla stessa Amministrazione, mentre il completamento dei percorsi di laurea dipende da soggetti terzi, ossia dai singoli Atenei. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio grave e irreparabile è stato ritenuto prospettato in termini generici, anche perché la prova scritta era già stata svolta e, in caso di successivo accoglimento del ricorso, restava possibile disporre prove suppletive o altre misure ripristinatorie. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, valutati nella fase sommaria quanto alla plausibilità delle censure e alla gravità e irreparabilità del pregiudizio.
Massime di principio
- In sede cautelare, la diversa disciplina dei termini per il conseguimento dei titoli di accesso a una procedura concorsuale non è irragionevole quando riguarda requisiti di natura differente e posti concorsuali distinti, purché la differenziazione trovi una giustificazione nella struttura della procedura.
- La diversa tempistica per il conseguimento di un titolo può essere giustificata dal fatto che la relativa procedura sia stata attivata straordinariamente dalla stessa amministrazione, mentre il conseguimento dell'altro titolo dipenda da soggetti terzi estranei all'amministrazione procedente.
- Il periculum in mora non è dimostrato quando il pregiudizio derivante dalla partecipazione negata al concorso è prospettato genericamente e, in caso di successivo accoglimento del ricorso, risultano astrattamente adottabili prove suppletive o altre misure ripristinatorie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 69/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 472/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 633/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1432/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1433/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 6 mar 2026Ordinanza n. 1434/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →