Cassazione Penale, Sentenza n. 24212/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di restituzione delle indennità versate per l'occupazione di due immobili sottoposti a sequestro di prevenzione. Il ricorrente deduceva errata interpretazione della normativa e della giurisprudenza (richiamando Cass. n. 14528/2021) sostenendo che le indennità per l'occupazione costituiscono "frutti" prodotti dal bene durante il sequestro e, se il provvedimento cautelare risultasse illegittimo o il bene non fosse poi confiscato, andrebbe disposta la restituzione, valutando la consistenza attuale del bene comprensiva degli incrementi derivanti dal suo impiego, al netto delle spese di gestione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto inapplicabile al caso il divieto di regresso previsto dall'art. 40, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011 e aveva qualificato le somme versate come indennità per il godimento temporaneo del bene derivante da un legittimo sequestro, non come frutti cui sarebbe seguita un'ingiusta locupletazione dello Stato. La Corte ha distinto il caso in esame dalla giurisprudenza che riguarda canoni percepiti da amministratori giudiziari o proventi derivanti dalla gestione/locazione dei beni sequestrati: in tali ipotesi si può parlare di frutti e di restituzione; nell'ipotesi di indennità di occupazione disposte nel quadro del sequestro preventivo non si configura invece un obbligo generale di restituzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina l'opposizione al provvedimento di nomina/ammissione dell'amministratore giudiziario o disposizioni simili; nel caso richiamata come base procedurale per l'opposizione all'atto impugnato.
d.lgs. n. 159/2011, art. 40, comma 2-bis
Richiamato dal Tribunale: la Corte ha condiviso la valutazione che il divieto di regresso previsto dalla norma non fosse applicabile al caso concreto e che il quadro normativo non preveda una generale restituzione delle indennità di occupazione quando il sequestro non si conclude con la confisca.
art. 21 C.A.M.
Richiamato nell'ordinanza come norma descrittiva degli effetti del sequestro (spossessamento e immissione dell'amministratore); interpretato nel senso che il sequestro priva della disponibilità materiale e giuridica del bene.
art. 46 (normativa richiamata)
Riferimento alle ipotesi di restituzione per equivalente: l'avente diritto può reclamare una somma equivalente al valore del bene come risultante dal rendiconto di gestione, ma secondo l'analisi del Tribunale non vi è previsione di restituzione dei frutti civili nel caso delle indennità di occupazione.
art. 47 Legge Fallimentare
Richiamato quale rimedio alternativo in caso di difficoltà economica del proposto per giustificare l'uso dell'immobile; citato dal Tribunale come possibile strumento di tutela, non come titolo automatico alla restituzione delle somme.
Cass. Sez. 1, n. 46043 del 23/10/2014 (Rv. 260644)
Giurisprudenza ricordata che, in ipotesi di restituzione di beni già sottoposti a sequestro e confisca di prevenzione, dispone che la restituzione deve tener conto della consistenza attuale dei beni comprensiva degli incrementi derivanti dal loro impiego, detratte le spese di gestione; la Corte ha distinto quella fattispecie (proventi/ gestione/ amministrazione giudiziaria) dall'ipotesi delle indennità di occupazione.
Cass. n. 14528 dell'11/3/2021
Sentenza richiamata dal ricorrente come principio secondo cui i proventi prodotti dai beni durante il sequestro possono dover essere restituiti; la Corte di legittimità in questa pronuncia ha però ritenuto che la sua ratio non fosse applicabile al caso delle indennità di occupazione prescritte dal Tribunale in seguito a sequestro legittimamente disposto.
Massime di principio
- Le "indennità di occupazione" disposte in costanza di sequestro di prevenzione e riconducibili al godimento temporaneo del bene non sono automaticamente assimilabili ai canoni/ frutti prodotti dal bene durante una gestione o locazione affidata ad un amministratore giudiziario; la natura della somma (indennità vs canone) è determinante per la valutazione della restituzione.
- Se il sequestro è stato disposto in base a norme che ne autorizzano l'imposizione, il pagamento di indennità per l'occupazione non costituisce di per sé un'illecita locupletazione dello Stato e, salvo specifiche previsioni normative, non dà luogo a obbligo di restituzione in caso di mancata confisca.
- La giurisprudenza che impone la restituzione di proventi o frutti tiene conto della concreta gestione del bene (ad es. amministrazione giudiziaria, locazione a terzi) e valorizza gli incrementi derivanti dall'impiego; tali principi non si estendono automaticamente a tutte le somme versate in costanza di sequestro.
- In casi simili occorre prima qualificare la natura delle somme percepite (indennità di godimento, canoni di locazione, proventi di gestione) e poi verificare la disciplina normativa applicabile (articoli specifici del d.lgs. 159/2011, disposizioni sul rendiconto di gestione, ecc.).
- Chi ritenga illegittimo il sequestro o ritenga di avere diritto alla restituzione deve valutare anche rimedi alternativi/consentiti dalla normativa (es. istanze ex art. 40 CAM, art. 46 per equivalente, o soluzioni previste in materia fallimentare) e documentare con precisione l'illegittimità e il pregiudizio subito.
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