Cassazione Civile, Ordinanza n. 33436/2021 del 11/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratore di condominio)
La controversia
La vicenda origina da una domanda di revoca giudiziale dell'amministratore di un condominio, proposta da alcuni condomini e respinta in primo grado dal tribunale. Il reclamo alla corte d'appello è stato rigettato; in quel provvedimento la corte ha anche condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per la ritenuta grave infondatezza del reclamo e la temerarietà della condotta processuale. La successiva istanza ex art. 742 c.p.c. mirava a revocare quel decreto, assumendone l'erroneità soprattutto quanto alla condanna alle spese e alla responsabilità aggravata. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 91, 96, comma 3, e 742 c.p.c., nullità delle pronunce di condanna anche per difetto di motivazione ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e omesso esame di fatto decisivo; in memoria ha poi rinunciato alle censure sulle spese ex art. 91 c.p.c., insistendo solo sulla asserita illegittimità del mancato venir meno della condanna ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ribadito che il decreto della corte d'appello reso sul reclamo relativo alla revoca dell'amministratore di condominio è espressione di volontaria giurisdizione e non è di regola ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., salvo che per la sola statuizione sulle spese, in quanto autonoma posizione di debito/credito. Nel caso concreto, però, la doglianza residua investiva la mancata revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. già pronunciata in sede di reclamo; tale profilo è stato ritenuto non censurabile in cassazione, anche perché la legittimità della condanna aggravata era già stata affermata in un precedente giudizio di legittimità relativo al medesimo provvedimento. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
il procedimento di revoca dell'amministratore di condominio soggiace al regolamento delle spese secondo soccombenza
art. 96, comma 3, c.p.c.
la condanna per responsabilità aggravata per grave infondatezza e temerarietà del comportamento processuale non è censurabile nel caso esaminato, anche perché già confermata in precedente giudizio di legittimità
art. 111 Cost.
il ricorso per cassazione non è ammissibile avverso il decreto sulla revoca dell'amministratore, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione, salvo la statuizione sulle spese
art. 1129 c.c.
richiamato quale base della procedura di revoca dell'amministratore di condominio
art. 64 disp. att. c.c.
richiamato quale base della procedura di revoca dell'amministratore di condominio
art. 742 c.p.c.
il decreto reso sulla domanda di revoca può essere revocato o modificato dalla stessa corte d'appello per vizi preesistenti o ripensamento; la revisione per fatti sopravvenuti spetta al tribunale
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
il ricorso è inammissibile quando le censure sono contrarie a orientamenti consolidati senza indicare elementi per mutarli
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la definibilità camerale del ricorso
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
richiamato per la declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro della censura di nullità per difetto di motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
parametro del contributo unificato aggiuntivo richiamato nel dispositivo
Massime di principio
- Il decreto della corte d'appello emesso sul reclamo avverso la revoca giudiziale dell'amministratore di condominio ha natura di volontaria giurisdizione e, in linea generale, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; resta impugnabile in cassazione soltanto la statuizione sulle spese, perché attiene a un autonomo rapporto obbligatorio di debito e credito.
- Nel procedimento di revoca dell'amministratore di condominio la regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.
- L'istanza di revoca o modifica ex art. 742 c.p.c. può operare rispetto a vizi preesistenti o per un diverso apprezzamento delle ragioni della decisione; la revisione per fatti sopravvenuti appartiene invece al giudice di primo grado.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che contrasti con orientamenti consolidati senza offrire argomenti idonei a mutare o confermare tali orientamenti, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
- La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., quando già affermata nel giudizio di legittimità relativo al medesimo provvedimento, non può essere nuovamente censurata mediante impugnazione del successivo provvedimento di revoca o mancata revoca dello stesso.
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