Cassazione Civile, Ordinanza n. 10441/2024 del 17/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di sgravio integrale di cartelle di pagamento relative all'IVA per gli anni 1991 e 1992, emesse nei confronti di una società colpita dalla sospensione generalizzata dei versamenti conseguente al sisma del 13 dicembre 1990 in Sicilia. L'Ufficio ha riconosciuto solo uno sgravio parziale, ritenendo non perfezionata la definizione agevolata per mancato integrale pagamento di quanto dovuto. La società ha impugnato il diniego e la CTP ha accolto il ricorso; la CTR ha confermato. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto, con un primo motivo, la violazione delle norme processuali tributarie in tema di impugnabilità e proponibilità del ricorso, sostenendo l'inammissibilità dell'azione avverso il diniego di sgravio; con un secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014 e dell'art. 107 TFUE, sostenendo che l'IVA non fosse suscettibile di definizione agevolata o sgravio nei termini invocati dal contribuente.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il diniego di sgravio integrale fosse atto impugnabile ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992 perché lesivo dell'interesse del contribuente alla definizione della propria posizione debitoria. Ha però accolto il secondo motivo, affermando che la disciplina invocata non è applicabile all'IVA, in quanto incompatibile con il principio di neutralità fiscale e con l'esigenza di riscossione integrale dell'imposta come chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE e della Cassazione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della società contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate integralmente, mentre quelle di cassazione sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'atto di diniego dello sgravio integrale di cartelle di pagamento è qualificato come provvedimento impugnabile perché incide in modo diretto e lesivo sulla posizione del contribuente.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato congiuntamente alle norme sull'impugnazione nel processo tributario, nel contesto dell'eccezione di proponibilità del ricorso.
art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per sostenere che l'eccezione relativa alla proponibilità del ricorso era rilevabile d'ufficio e quindi deducibile in appello.
art. 9, comma 17, l. 27 dicembre 2002, n. 289
È richiamato come possibile disciplina di definizione agevolata che prevedeva il pagamento del 10% del dovuto o, per chi aveva già versato, il rimborso del 90% di quanto corrisposto; tuttavia la Corte esclude la sua applicabilità all'IVA.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
Norma invocata nel ricorso come parametro violato; la Corte la considera nel quadro della disciplina non applicabile alla definizione agevolata dell'IVA in questione.
art. 107 TFUE
È richiamato per affermare l'incompatibilità di una riduzione del 90% dell'IVA con il diritto dell'Unione, in particolare con il principio di neutralità fiscale e con la riscossione integrale dell'imposta.
Massime di principio
- Nel processo tributario è impugnabile ogni atto dell'Amministrazione finanziaria che, pur non essendo formalmente un avviso di accertamento o una cartella, incida in modo immediato e lesivo sulla posizione giuridica del contribuente, compreso il diniego di sgravio integrale di cartelle di pagamento.
- Le questioni relative all'impugnabilità dell'atto e alla proponibilità del ricorso attengono a profili rilevabili d'ufficio e possono essere dedotte anche per la prima volta in appello.
- Le disposizioni nazionali che prevedono riduzioni forfettarie dell'IVA o sconti tali da non assicurare la riscossione integrale dell'imposta non possono trovare applicazione quando contrastino con il principio di neutralità fiscale e con l'ordinamento dell'Unione europea.
- In materia di IVA, il contribuente non può ottenere la definizione agevolata o lo sgravio integrale di somme dovute se la disciplina invocata comporta un abbattimento dell'imposta incompatibile con il diritto UE; in tal caso l'atto di diniego dell'Amministrazione è legittimo.
- Quando la questione è solo di diritto e non occorrono ulteriori accertamenti fattuali, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, rigettando o accogliendo l'originaria domanda a seconda della soluzione giuridica corretta.
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