Sentenza n. 1476/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle verifiche aggiuntive relative a un nulla osta al lavoro subordinato
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un’azione per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Rimini e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nell’ambito del procedimento avviato per l’assunzione attraverso la procedura dei flussi, con riferimento alle verifiche aggiuntive su un nulla osta al lavoro subordinato. Nel ricorso erano state formulate anche richieste cautelari, tra cui la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per ogni giorno di ritardo e la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Il TAR ha rilevato l’irrituale commistione tra istituti e adempimenti propri del rito ordinario e del rito speciale sul silenzio, qualificando comunque la controversia come giudizio disciplinato dagli artt. 31 e 117 c.p.a..
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza in camera di consiglio nell’ambito del rito speciale sul silenzio. La parte ricorrente ha dichiarato che la materia del contendere era cessata poiché, il 27 agosto 2026, la Prefettura aveva comunicato la possibilità di procedere agli adempimenti necessari per il rilascio del visto richiesto. Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito l’illegittimità del silenzio né le richieste accessorie. Le spese sono state compensate, anche perché il ricorrente non ha insistito per il loro riconoscimento e in ragione della particolarità delle circostanze che avevano ostacolato la conclusione del procedimento.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il ricorso è stato ricondotto al rito speciale per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La sopravvenuta definizione dell’attività amministrativa richiesta, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 55, comma 10, c.p.a.
La disposizione è richiamata con riferimento alla richiesta di sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza autonoma decisione del Collegio su tale istanza.
Massime di principio
- Nel giudizio avente a oggetto il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, la controversia deve essere trattata secondo il rito speciale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a., anche quando il ricorso contenga richieste o adempimenti riconducibili al rito ordinario.
- Quando, nelle more del giudizio sul silenzio, l’amministrazione adotta una condotta idonea a soddisfare la pretesa sostanziale azionata e il ricorrente dichiara il venir meno dell’interesse alla decisione, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere preclude l’esame nel merito dell’illegittimità del silenzio e delle richieste accessorie connesse alla domanda principale.
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