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Ordinanza

Ordinanza n. 498/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - della Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la provincia di Benevento valida per l’anno scolastico 2023/2024, nella parte in cui dispone l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito; - del Decreto Ministeriale 15 giugno 2023 n. 119, avente ad oggetto: “Procedura straordinaria in attuazione dell’articolo 5, commi da 5 a 17, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, nella parte in cui prevede l’inserimento dei ricorrenti nelle fasce aggiuntive 1C e 1D, in quanto possessori di abilitazione all’insegnamento o specializzazione sul sostegno conseguita all’estero, a non ancora munita del riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, e ne inibisce l’accesso al ruolo (anche mediante la c.d. “call veloce” di cui dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159), e segnatamente all’art. 2, comma 2, laddove dispone “La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero”; - della Circolare Ministeriale 19 luglio 2023 prot. n. 43440 che detta istruzioni operative sulla formazione delle GPS per l’Anno Scolastico 2023/2024, e segnatamente al punto 2 nella parte in cui è scritto “coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o nel relativo elenco aggiuntivo con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione, ovvero di specializzazione sul sostegno, conseguito all’estero sono inclusi in un secondo elenco aggiuntivo”; - dell’Avviso del Ministero dell’Istruzione e del Merito prot. 44017 del 20 luglio 2023 di apertura delle funzioni telematiche per la c.d. Call veloce per l’anno scolastico 2023-2024, nella parte in cui preclude ai ricorrenti la presentazione delle istanze di partecipazione all’immissione in ruolo; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, ivi compreso, per quanto di ragione, il precedente D.M. 6 maggio 2022 n. 112 che disciplina la formazione e l’utilizzo delle GPS per il biennio 2022 – 2024.

Giustizia amministrativa202311277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria Provinciale per le Supplenze della provincia di Benevento per l'anno scolastico 2023/2024, nonché gli atti ministeriali che collocano i ricorrenti nelle fasce aggiuntive con riserva e ne precludono l'accesso all'immissione in ruolo e alla call veloce

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la GPS della provincia di Benevento per l'anno scolastico 2023/2024, il decreto ministeriale n. 119 del 15 giugno 2023, la circolare ministeriale del 19 luglio 2023, l'avviso ministeriale relativo alla call veloce e gli atti connessi, contestando la disciplina che colloca nelle fasce aggiuntive 1C e 1D i docenti in possesso di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno conseguita all'estero, quando il titolo non sia ancora stato riconosciuto dal Ministero, impedendo loro l'accesso al ruolo e alla procedura di call veloce. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti o esaminati nel merito gli specifici vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR non ha deciso il merito delle censure né la domanda di annullamento. Considerato l'elevato numero dei controinteressati e le prevedibili difficoltà di reperirne gli indirizzi, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 c.p.a. L'amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché sui siti degli Uffici Scolastici Regionali interessati, un sunto del ricorso, gli atti impugnati e l'elenco dei controinteressati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La prova dell'avvenuta pubblicazione dovrà essere depositata entro 10 giorni dalla pubblicazione. L'inosservanza del termine comporta l'improcedibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 27, comma 2, c.p.a.

    Consente, in presenza dei presupposti processuali, modalità idonee a garantire l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie.

  • art. 49 c.p.a.

    Costituisce la base normativa per disporre l'integrazione del contraddittorio; nel caso concreto il TAR ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami in ragione dell'elevato numero dei controinteressati e delle difficoltà di reperimento dei loro indirizzi.

  • art. 2, comma 2, D.M. 15 giugno 2023, n. 119

    La presente procedura non si applica a coloro che sono inclusi nella prima fascia delle GPS o negli elenchi aggiuntivi per i posti di sostegno con riserva di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito all’estero

    È indicato tra gli atti impugnati, ma l'ordinanza non ne esamina la legittimità nel merito.

  • art. 1 d.l. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159

    È richiamato con riferimento alla procedura di immissione in ruolo mediante call veloce, la cui preclusione è contestata dai ricorrenti; l'ordinanza non affronta la questione sostanziale.

Massime di principio

  • Quando il ricorso coinvolge un numero elevato di controinteressati e risulta difficile reperirne gli indirizzi, il giudice amministrativo può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, disponendo la pubblicazione di un sunto del ricorso, degli atti impugnati e dell'elenco dei controinteressati sui siti istituzionali delle amministrazioni interessate.
  • L'ordinanza che autorizza la notificazione per pubblici proclami può fissare un termine perentorio per la pubblicazione e un ulteriore termine per il deposito della prova dell'adempimento; l'inosservanza del termine perentorio può comportare l'improcedibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzo

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