Sentenza n. 1639/2026 - Catania, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: condotta omissiva dell'amministrazione militare e domanda di risarcimento dei danni derivanti dall'esposizione ad amianto durante il servizio nella Marina Militare
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, in riassunzione ai sensi dell'art. 15, comma 4, c.p.a., hanno chiesto il risarcimento, iure hereditatis, dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal loro dante causa, sottufficiale della Marina Militare in servizio dal 1961 al 1996, esposto a polveri di amianto senza adeguate protezioni e deceduto il 23 maggio 2007 dopo la diagnosi di neoplasia polmonare. Con sentenza non definitiva il TAR aveva già riconosciuto la fondatezza della domanda quanto all'an debeatur, accertando il danno e il nesso con il servizio, anche in ragione del riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere, mentre aveva respinto la domanda relativa al danno patrimoniale per genericità e difetto di prova. Era stata disposta una verificazione per quantificare il danno non patrimoniale. In sede di definizione del quantum, il Collegio ha esaminato la risarcibilità del danno biologico terminale e del danno catastrofale, nonché l'eccezione del Ministero relativa alla compensatio lucri cum damno, sostenendo che la speciale elargizione per vittime del dovere già corrisposta agli eredi dovesse essere detratta dal risarcimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato l'istanza di rinvio, ritenendo di poter definire il giudizio sulla base della documentazione già acquisita, e ha revocato la verificazione non ancora eseguita. Ha riconosciuto in astratto la spettanza, agli eredi, del danno biologico terminale, corrispondente all'invalidità temporanea totale dalla diagnosi al decesso, e del danno catastrofale, consistente nella sofferenza psichica della vittima lucidamente consapevole dell'approssimarsi della morte. Ha escluso invece la configurabilità di un danno da invalidità permanente, incompatibile con una malattia non stabilizzata culminata nel decesso. Applicando le Tabelle del Tribunale di Milano 2024 e assumendo i massimi parametri liquidatori, il Collegio ha stimato il danno non patrimoniale in euro 174.258,50: euro 35.247,00 per i primi tre giorni, euro 93.816,00 per i successivi 97 giorni, comprensivi della personalizzazione massima del 50 per cento, ed euro 45.195,00 per i successivi 262 giorni, anch'essi comprensivi della personalizzazione massima. Poiché gli eredi avevano già percepito euro 228.000,00 a titolo di speciale elargizione per vittime del dovere, l'indennizzo superava anche il risarcimento massimo ipotizzabile. In applicazione del divieto di cumulo e del principio della compensatio lucri cum damno, la domanda risarcitoria non poteva quindi essere accolta. Il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento di euro 2.500,00 oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 15, comma 4, c.p.a.
ricorso in riassunzione ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale della riassunzione del giudizio.
art. 66 c.p.a.
disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 cod.
La norma è richiamata quale fondamento della verificazione disposta per la quantificazione del danno non patrimoniale, poi revocata perché non eseguita e non più necessaria.
art. 3 Cost.
in applicazione dell’art. 3 Cost.
È richiamato quale parametro di uniformità e parità nella liquidazione equitativa del danno mediante il riferimento alle Tabelle del Tribunale di Milano.
art. 1226 c.c.
a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c.
La liquidazione equitativa del danno è utilizzata quando la sua precisa determinazione non sia possibile, con riferimento ai criteri tabellari e alle circostanze concrete.
art. 2056 c.c.
a norma degli artt. 1226 e 2056 c.c.
È richiamato quale criterio civilistico per la valutazione equitativa del danno derivante da fatto illecito.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La norma è richiamata per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in materia di trattamento e diffusione di dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando una malattia professionale o un infortunio conduce al decesso dopo un periodo apprezzabile, il danno trasmissibile iure hereditatis può comprendere il danno biologico terminale, corrispondente all'invalidità temporanea totale dal verificarsi o dalla diagnosi della lesione fino alla morte, e il distinto danno catastrofale, costituito dalla sofferenza psichica della vittima lucidamente consapevole dell'approssimarsi del decesso.
- Il danno biologico terminale e il danno catastrofale sono componenti autonome del danno non patrimoniale e devono essere liquidati secondo criteri differenti: il primo mediante i parametri dell'invalidità temporanea assoluta, opportunamente adeguati al carattere irreversibile e letale della lesione; il secondo mediante una valutazione equitativa pura, rapportata alla particolare intensità della sofferenza e alle circostanze del caso.
- Nel caso di patologia culminata nel decesso senza stabilizzazione della malattia, non è configurabile un danno da invalidità permanente, poiché tale voce presuppone la cessazione o stabilizzazione dello stato patologico e la possibilità di apprezzarne gli esiti residuali.
- Per la liquidazione del danno catastrofale è possibile utilizzare, quale parametro generale di uniformità e salvo circostanze concrete contrarie, le Tabelle del Tribunale di Milano, con personalizzazione correlata all'intensità delle sofferenze fisiche e psichiche e alla consapevolezza dell'esito mortale.
- Quando un'unica condotta illecita determina, in capo al medesimo soggetto, obbligazioni aventi distinta fonte ma identica funzione compensativa del pregiudizio relativo allo stesso bene giuridico, il risarcimento non può cumularsi con l'indennizzo già corrisposto: quest'ultimo deve essere detratto in applicazione della compensatio lucri cum damno.
- Se, anche assumendo il massimo risarcimento astrattamente liquidabile, l'indennizzo pubblico già percepito supera tale importo, la domanda risarcitoria deve essere respinta senza necessità di completare una verificazione sulla quantificazione del danno.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1236/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1237/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1238/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1239/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1240/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 5 giu 2026Sentenza n. 1241/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →