Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26104/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto sussistente l'errore materiale denunciato e lo ha corretto ai sensi dell'art. 287 c.p.c., disponendo l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza con l'inciso "da distrarsi in favore del difensore, che se ne è dichiarato antistatario", lasciando invariato il resto. Ha inoltre disposto le annotazioni di rito in cancelleria.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La vicenda origina da un giudizio tributario nel quale il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al recupero di credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione per gli anni 2006 e 2007. In un precedente provvedimento della Corte di cassazione, che aveva cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente, le spese di legittimità erano state liquidate in favore della parte vittoriosa, ma nel dispositivo non era stata inserita la clausola di distrazione in favore del difensore antistatario. Con l'istanza del 30 luglio 2020 il contribuente ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, deducendo che nel ricorso introduttivo il difensore si era dichiarato antistatario e che, pertanto, le spese avrebbero dovuto essere distratte in suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 287 c.p.c.

    è la norma che consente la correzione dell'errore materiale del provvedimento giudiziario quando l'inesattezza emerga dal testo e dagli atti.

  • art. 93, comma 1, c.p.c.

    se il difensore si dichiara antistatario, le spese processuali devono essere distratte in suo favore.

Massime di principio

  • L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. quando la dichiarazione di antistatarietà risulti dagli atti.
  • La dichiarazione del difensore di essere antistatario comporta il diritto alla distrazione delle spese di lite in suo favore, senza necessità di una nuova statuizione sul merito della controversia.
  • La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma si limita a emendarne il dispositivo per renderlo conforme agli atti processuali.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.