Cassazione Civile, Ordinanza n. 26104/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto sussistente l'errore materiale denunciato e lo ha corretto ai sensi dell'art. 287 c.p.c., disponendo l'integrazione del dispositivo della precedente ordinanza con l'inciso "da distrarsi in favore del difensore, che se ne è dichiarato antistatario", lasciando invariato il resto. Ha inoltre disposto le annotazioni di rito in cancelleria.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La vicenda origina da un giudizio tributario nel quale il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo al recupero di credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione per gli anni 2006 e 2007. In un precedente provvedimento della Corte di cassazione, che aveva cassato la sentenza della CTR e deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente, le spese di legittimità erano state liquidate in favore della parte vittoriosa, ma nel dispositivo non era stata inserita la clausola di distrazione in favore del difensore antistatario. Con l'istanza del 30 luglio 2020 il contribuente ha quindi chiesto la correzione dell'errore materiale, deducendo che nel ricorso introduttivo il difensore si era dichiarato antistatario e che, pertanto, le spese avrebbero dovuto essere distratte in suo favore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
è la norma che consente la correzione dell'errore materiale del provvedimento giudiziario quando l'inesattezza emerga dal testo e dagli atti.
art. 93, comma 1, c.p.c.
se il difensore si dichiara antistatario, le spese processuali devono essere distratte in suo favore.
Massime di principio
- L'omessa indicazione nel dispositivo della distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 287 c.p.c. quando la dichiarazione di antistatarietà risulti dagli atti.
- La dichiarazione del difensore di essere antistatario comporta il diritto alla distrazione delle spese di lite in suo favore, senza necessità di una nuova statuizione sul merito della controversia.
- La correzione dell'errore materiale non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma si limita a emendarne il dispositivo per renderlo conforme agli atti processuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2021 del 27/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →