Cassazione Penale, Sentenza n. 8125/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per partecipazione all'associazione mafiosa ('ndrangheta, 'ndrina di Paravati, capo 1) e per estorsione (capo 19). I motivi principali sono: (i) nullità della ordinanza genetica per violazione dell'art. 178 c.p.p. dovuta al diniego, da parte del P.M., dell'autorizzazione a fornire alla difesa copie delle registrazioni audio delle intercettazioni; (ii) vizio di motivazione e violazione di legge per insufficiente valutazione delle prove e per attribuzione arbitraria del requisito mafioso basata su rapporti di frequentazione e sul contenuto parziale delle intercettazioni, senza dichiarazioni dei collaboratori; (iii) errata applicazione della misura carceraria anziché arresti domiciliari, essendo, secondo il ricorrente, contestabili i gravi indizi e quindi non applicabile la doppia presunzione dell'art. 275, comma 3, secondo periodo c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che molte censure richiedessero una rivalutazione dei fatti (non consentita in sede di legittimità) e che il vizio relativo all'accesso alle intercettazioni, se non eccepito e impugnato tempestivamente con ricorso avverso la convalida, è sanato; inoltre la doglianza risultava generica e priva di indicazione circa un rigetto formale da parte del P.M. La Corte ha confermato che l'accesso della difesa è limitato alle sole intercettazioni funzionali alla misura cautelare (richiamando la giurisprudenza Lasala). Quanto al merito indiziario, la motivazione del Tribunale è stata ritenuta logica e coerente con le intercettazioni e i riscontri investigativi: Mangone è stato ritenuto autista e collaboratore del capocosca, presente e informato sugli incontri utili all'associazione, e con piena consapevolezza dell'azione estorsiva; sussisteva dunque anche l'aggravante mafiosa nella doppia prospettazione oggettiva e soggettiva. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e di una somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 173 disp. att. c.p.p.
Norma processuale richiamata in relazione ai motivi di cassazione; il ricorso è stato valutato alla luce dei limiti del sindacato di legittimità.
art. 178, comma 1, c.p.p.
Riferita alla possibilità di accesso agli atti nella convalida: la Corte ha chiarito che eventuali nullità relative alla convalida del fermo devono essere eccepite e impugnate tempestivamente; se non impugnate valgono come sanate e non possono essere dedotte genericamente nel riesame.
Sez. U. n. 20300 del 22/04/2010 (Lasala) - giurisprudenza
Principio secondo cui il diritto della difesa a copia delle intercettazioni riguarda soltanto le intercettazioni i cui esiti siano stati posti a fondamento del provvedimento cautelare; non sussiste diritto incondizionato all'intero corpus delle registrazioni.
Corte Cost. n.336 del 10/10/2008
Richiamata per il principio generale sull'accesso alle registrazioni, utile a precisare che l'accesso non riguarda intercettazioni manifestamente non pertinenti.
art. 416-bis c.p.
Norma sull'associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che l'aggravante mafiosa richiede accertamento sia del metodo mafioso (aspetto oggettivo) sia della finalità di perseguire gli scopi dell'associazione (aspetto soggettivo); nel caso è stata ritenuta dimostrata sulla base delle intercettazioni e dei riscontri.
art. 275, comma 3, secondo periodo, c.p.p.
Richiama la presunzione relativa all'improcedibilità/condizione cautelare per taluni reati: la difesa chiedeva la non applicabilità della doppia presunzione, ma la Corte ha ritenuto che tale censura presupponesse la rimozione dei gravi indizi per 416-bis, cosa non dimostrata.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna a euro 3000.
Massime di principio
- In sede di Cassazione contro misure cautelari personali è necessario dedurre violazioni normative specifiche o la manifesta illogicità della motivazione; non sono ammesse, come tali, richieste che mirino a una mera rivalutazione dei fatti.
- Le nullità o i dinieghi relativi all'accesso alla documentazione in sede di convalida del fermo devono essere eccepiti e, se necessario, impugnati tempestivamente: non possono essere dedotti genericamente nel successivo riesame se non è stato impugnato il provvedimento di convalida.
- Il diritto della difesa alle copie delle intercettazioni è limitato alle sole registrazioni funzionali e poste a fondamento della misura cautelare; non sussiste un diritto incondizionato all'intero contenuto delle intercettazioni.
- Per contestare l'esistenza del reato associativo '416-bis' occorre dimostrare l'assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi (metodo mafioso e finalità), non è sufficiente mostrare rapporti di frequentazione o contatti occasionali.
- Per ottenere una misura meno afflittiva (es. arresti domiciliari) il difensore deve fornire elementi specifici che estromettano la sussistenza dei gravi indizi riferiti ai reati più gravi (e le presunzioni conseguenti); censure generiche sulla insufficienza della prova sono inammissibili in cassazione.
- Quando si chiede copia di atti o registrazioni, documentare sempre in modo chiaro e puntuale l'esito delle richieste al P.M. (autorizzazione o rigetto) e, se necessario, sollecitare il riesame con richieste specifiche rivolte al giudice competente; l'assenza di elementi formali sul diniego indebolisce la doglianza.
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