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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/158

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/158 della Commissione, del 30 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/158 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. La fissazione avviene in attuazione del regolamento (UE) n. 543/2011 e tiene conto di dati giornalieri variabili, con calcolo effettuato ciascun giorno feriale. Il testo ha natura eminentemente tecnica: non modifica il quadro di fondo, ma stabilisce i valori numerici applicabili per i codici NC e le origini elencati nell'allegato. Entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'Unione.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, identificati per codice NC e per origine da paesi terzi. Rileva per gli operatori che importano tali merci e per le autorità doganali/di controllo che devono determinare il prezzo di entrata sulla base dei valori forfettari fissati. Non introduce un regime generale per tutti i prodotti agricoli, ma solo per i prodotti e i periodi contemplati dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011; il regolamento si applica dal giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/158 della Commissione stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di determinati ortofrutticoli. Il provvedimento si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina il sistema di calcolo dei valori forfettari per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A.

Contesto normativo e finalità

Nei considerando la Commissione ricorda che il sistema dei valori forfettari all'importazione discende dai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round ed è previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il valore forfettario è calcolato ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; il regolamento oggetto di analisi fotografa, quindi, i valori applicabili in un determinato momento, senza introdurre una disciplina strutturale nuova.

Ambito oggettivo di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente taluni prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codice NC. Per ciascun prodotto sono indicati i valori forfettari all'importazione da applicare in funzione del paese di origine, espresso secondo la nomenclatura dei paesi prevista dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" corrisponde alle "altre origini".

Contenuto dell'allegato

L'allegato riporta i valori in EUR/100 kg per diversi codici NC e origini. Tra i prodotti figurano, ad esempio, i codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, diverse sottovoci del codice 0805, nonché i codici 0808 10 80 e 0808 30 90. Per ciascuna combinazione prodotto/origine è fissato un importo specifico, destinato a fungere da base per la determinazione del prezzo di entrata all'importazione.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata rilevanza per gli operatori economici e le autorità nazionali competenti.

Disposizioni principali

Base giuridica e criterio di fissazione

Il regolamento si fonda sull'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, di tale regolamento. I considerando richiamano inoltre che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Valori forfettari all'importazione applicabili

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. L'allegato elenca, per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata dal codice paese terzo, il corrispondente importo in EUR/100 kg.

Origini e codici paese

L'allegato utilizza la nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012. Il codice "ZZ" indica "altre origini". Sono riportate, per i diversi prodotti, origini quali IL, MA, SN, TR, EG, TN, JM, CN, US, CL e ZA, con i rispettivi valori forfettari.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturamercato internodoganecommercio internazionaleorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

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