Regolamento (UE) 2017/162
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/162 della Commissione, del 31 gennaio 2017, che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo del superamento del contingente di altri stock negli anni precedenti e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 concernente l'applicazione di detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2016 a motivo dell'eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per il 2016 in relazione a superamenti verificatisi negli anni precedenti, applicando il meccanismo di recupero previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. In diversi casi, poiché gli Stati membri interessati non disponevano nel 2016 di contingenti per lo stock sovrasfruttato, le detrazioni sono trasferite ad altri stock nella stessa area geografica o con analogo valore commerciale. Il regolamento corregge inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 sostituendone l’allegato, per tenere conto delle detrazioni residue e dei casi in cui le detrazioni devono essere ripartite su più anni.
Detrazione e ricalcolo di contingenti di pesca 2016 per alcuni stock, a seguito di superamenti di contingenti negli anni precedenti, con modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri interessati dai superamenti di contingenti di pesca per taluni stock ittici, con effetti sui contingenti disponibili per il 2016 e, per le detrazioni non integralmente applicabili in tale anno, sugli anni successivi. Riguarda i contingenti fissati dai regolamenti (UE) n. 1367/2014, 2015/2072, 2016/72 e 2016/73, nonché la disciplina delle detrazioni operate su stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento quando il contingente originario non è disponibile. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Detrazione di contingenti di pesca per superamenti pregressi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/162 della Commissione dà attuazione al meccanismo di recupero dei contingenti previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, disponendo riduzioni dei contingenti di pesca 2016 per alcuni stock e aggiornando il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226. Il provvedimento si colloca nel quadro della politica comune della pesca e mira a compensare i superamenti di contingente verificatisi negli anni precedenti.
Contesto normativo e criteri generali
La Commissione richiama i regolamenti che hanno fissato i contingenti di pesca per il 2015 e il 2016, nonché il fatto che, ai sensi dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, quando uno Stato membro supera il contingente assegnato, devono essere effettuate detrazioni dai contingenti futuri. Il regolamento chiarisce inoltre che, quando non è possibile operare la detrazione sullo stock sovrasfruttato perché lo Stato membro non dispone di contingente, l’articolo 105, paragrafo 5, consente di intervenire su altri stock della stessa area geografica o con lo stesso valore commerciale. La Commissione richiama anche la comunicazione 2012/C 72/07, secondo cui le detrazioni dovrebbero, per quanto possibile, riguardare stock pescati dalla stessa flotta che ha effettuato il superamento.
Detrazioni da altri stock per il 2016
L’articolo 1 prevede che i contingenti 2016 fissati dai regolamenti (UE) n. 1367/2014, 2015/2072, 2016/72 e 2016/73 siano ridotti secondo le detrazioni indicate nell’allegato I. Tali detrazioni riguardano casi in cui, per mancanza di contingente sullo stock originario, il recupero avviene su stock sostitutivi. L’allegato I contiene una tabella dettagliata con Stato membro, specie, zona, quantitativi di catture, superamento e quantitativo rimanente da detrarre da altri stock.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226
L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 con l’allegato II del presente regolamento. In tal modo vengono aggiornate le detrazioni relative agli stock che hanno formato oggetto di superamento, includendo i casi in cui la detrazione non era stata pienamente applicabile nel 2016 e quelli in cui la detrazione residua deve essere spostata agli anni successivi.
Criteri tecnici di calcolo delle detrazioni
Dagli allegati e dalle note esplicative emergono i criteri di calcolo applicati dalla Commissione. In linea generale:
- la detrazione è pari al quantitativo di superamento, secondo l’articolo 105, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- se il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, il fattore moltiplicatore è 1,00;
- se il superamento supera il 10 %, si applicano i moltiplicatori previsti dall’articolo 105, paragrafo 3;
- le lettere "A" e "C" indicano l’applicazione di un fattore addizionale di 1,5, rispettivamente per superamento consecutivo negli anni 2013, 2014 e 2015 e per stock soggetto a piano pluriennale;
- i fattori moltiplicatori addizionali non sono cumulativi e si usano una sola volta.
Casi particolari evidenziati nei considerando
Il regolamento contiene alcuni casi specifici rilevanti per la pratica professionale. Per la Spagna, il superamento del contingente per le razze nelle acque UE delle sottozone CIEM VIII e IX (SRX/89-C.) viene oggetto di ripartizione su due anni, su richiesta dello Stato membro, per evitare una riduzione eccessiva che avrebbe potuto generare rigetti. Per la Danimarca, le detrazioni correlate al cicerello nella zona di gestione 1 non vengono imputate a quello stesso stock nella medesima area, ma alla zona di gestione 3, così da non compromettere il sistema di monitoraggio raccomandato dal CIEM.
Detrazioni non integralmente applicabili nel 2016
Il regolamento prende atto che alcune detrazioni previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 risultano superiori al contingente adattato disponibile nel 2016. In tali ipotesi, i quantitativi residui devono essere detratti dai contingenti adattati disponibili negli anni successivi fino a compensazione integrale del superamento. L’allegato II dettaglia anche questi importi residui e la loro ripartizione nel tempo.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori della pesca e per le autorità nazionali, esso costituisce quindi una fonte immediatamente vincolante di rideterminazione dei contingenti disponibili e delle eventuali compensazioni da applicare.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 105, paragrafi 1, 2, 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1224/2009. La finalità è applicare detrazioni dai contingenti futuri degli Stati membri che hanno superato i propri contingenti e, quando la detrazione sullo stock originario non è possibile, operarla su altri stock conformemente alle regole UE.
Detrazioni dai contingenti 2016 su altri stock
L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca per il 2016 fissati dai regolamenti (UE) n. 1367/2014, 2015/2072, 2016/72 e 2016/73 sono ridotti secondo le detrazioni indicate nell’allegato I. Si tratta di detrazioni su stock diversi da quelli che hanno formato oggetto di superamento, per i casi in cui nel 2016 non esisteva un contingente disponibile sullo stock originario.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226
L’articolo 2 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2226 con l’allegato II del presente regolamento, aggiornando la disciplina delle detrazioni dai contingenti dei stock che hanno formato oggetto di superamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criteri di applicazione delle detrazioni
Dai considerando e dagli allegati emerge che le detrazioni sono calcolate secondo i criteri dell’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009: in via ordinaria la detrazione corrisponde al superamento; per superamenti pari o inferiori a 100 tonnellate si applica un fattore 1,00; se il superamento supera il 10 % si applicano i moltiplicatori previsti. La comunicazione 2012/C 72/07 è richiamata come orientamento applicativo, con preferenza per detrazioni su stock pescati dalla stessa flotta e attenzione a evitare rigetti nelle attività multispecifiche.
Casi specifici: ripartizione e trasferimento delle detrazioni
Per la Spagna, il superamento relativo alle razze nelle acque UE delle sottozone CIEM VIII e IX (SRX/89-C.) è oggetto di ripartizione della detrazione su due anni, su richiesta dello Stato membro e per evitare effetti eccessivi di rigetto. Per la Danimarca, le detrazioni relative al cicerello nella zona di gestione 1 sono applicate nella zona di gestione 3 per preservare il sistema di monitoraggio raccomandato dal CIEM. In altri casi, le detrazioni residue non interamente applicabili nel 2016 sono rinviate agli anni successivi fino a compensazione integrale.
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